Autovelox e ricorsi, quando farli?

Tribunale
Ci si imbatte sempre più spesso in lettori che ci chiedono, a proposito del “dannato” Autovelox, se sono nelle condizioni o meno di ricorrere avverso ad una multa, a loro dire ingiusta. Il caso in questione riguarda un automobilista multato per eccesso di velocità e avvisato che a suo carico sarebbero state previste le pene accessorie che comportano la perdita di 2 punti della patente se, entro 60 giorni, non avesse, eventualmente fornito, i dati di chi poteva essere alla guida all’epoca della violazione notificatagli per tempo, secondo l’art. 126 bis Codice della Strada e successiva Sentenza n. 27/05, Corte Costituzionale.

Fin qui nulla di male, visto che, nel caso non si fossero forniti i dati richiesti, l’automobilista avrebbe perso i due punti della patente e, invece, allo stesso, è arrivata, sessanta giorni dopo, una seconda contravvenzione, proprio per non aver comunicato i dati, è giusto tutto ciò, chiede l’automobilista si può fare ricorso?

Si, secondo noi si, ci sono gli estremi del ricorso e le probabilità di vincerlo ci starebbero tutte.

Premesso che ciascuno di noi è responsabile delle proprie azioni, ma nello specifico, la condotta dell’automobilista non è determinata da propria colpa per non aver fornito i dati di chi guidava all’epoca della multa, anche se la Legge stabilisce il contrario, ma proprio per questo, il Comando dei Vigili Urbani del Paese dove risiede l’automobilista che elevarono contravvenzione, nel notificargli la multa, si son curati di informarlo della possibilità di perdere due punti della patente, ma si son guardati bene dal comunicargli che a suo carico sarebbe stata comminata un’altra multa di ben 357 euro, più spese di notifica ( art. 180 comma 8 Codice della Strada e successivo art. 27/05 Corte Costituzionale ) se il trasgressore non si fosse premunito di fornire i dati a lui richiestigli.

E’ evidente che il cittadino in questione, non essendo un addetto ai lavori e non specificando il verbale stesso la presenza di una seconda sanzione, può essere anche all’oscuro di questa evenienza…. , il Comando dei Vigili ha agito, in questo caso, in maniera completamente opposta rispetto a ciò che prescrive la Legge, al punto che, addirittura, l’omissione dei dati richiesti, ovvero le generalità di un ipotetico guidatore oltre lui, corrisponde ad una sorta di “silenzio-assenso” nell’ammissione di responsabilità, compreso il pagamento della seconda sanzione, al punto che, da parte dell’Ente che ha elevato la multa, v’è stato un comportamento censurabile e una colpa grave, che andrebbe sanzionata nelle Sedi opportune, ma che nello specifico, autorizza il contravvenzionato a ricorrere, a termini di Legge, in tutti i gradi di giudizio, se occorre, certi di un accoglimento da parte delle superiori Autorità del ricorso stesso.

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