Contrassegno invalidi: requisiti, rinnovo e normativa in vigore

Contrassegno invalidi
Il Codice della Strada (art. 381 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495) riconosce il diritto alle ‘persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta’ e ai non vedenti di ottenere il Contrassegno Invalidi, o cosiddetto ‘tagliando arancione’. Questo documento deve essere sempre ben visibile e consente ai veicoli al servizio delle persone disabili di circolare anche in zone a traffico limitato (salvo alcune eccezioni) e di parcheggiare negli appositi spazi. Il contrassegno è valido su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dal Comune di rilascio. L’auto utilizzata può anche essere di proprietà di un famigliare, ma in tal caso la persona con disabilità deve essere fiscalmente a suo carico. Il ‘tagliando arancione’ può essere utilizzato dal titolare anche quando sfrutta occasionalmente un altro veicolo non di sua proprietà per un trasferimento.

CONTRASSEGNO INVALIDI: COME SI OTTIENE E A CHI SPETTA

contrassegno invalidi

Per fare richiesta di un Contrassegno invalidi è necessario richiedere un certificato alla Commissione Medica dell’Unità Operativa di Medicina Legale dell’ASL di residenza che confermi una capacità di deambulazione sostanzialmente ridotta. Ecco i requisiti per il rilascio del ‘tagliando arancione’ secondo la normativa:

  • disabilità permanenti in persone riconosciute come invalide, ‘con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta’
  • cecità, e in questo caso il contrassegno si chiama ‘permanente’, ma è soggetto a verifica ogni 5 anni
  • disabilità temporanea, con un rilascio a tempo determinato limitato al solo periodo di inabilità
  • CONTRASSEGNO INVALIDI: MODULISTICA DA PRESENTARE

    Una volta ottenuta la certificazione medica, occorre recarsi presso l’Ufficio di Rilascio Permessi ZTL del Comune di residenza e compilare la relativa domanda specificando se si tratta di un contrassegno permanente o di uno di tipo temporaneo. A questo punto, con tempistiche differenti da un Comune all’altro, verrà consegnato prima un contrassegno provvisorio (di colore azzurro) e poi il contrassegno definitivo (di colore arancione).

    CONTRASSEGNO INVALIDI SCADUTO: RINNOVO

    Tutte le persone con disabilità già in possesso di un vecchio contrassegno devono recarsi nell’Ufficio Rilascio Permessi ZTL di competenza e richiedere la sostituzione. Coloro che hanno ottenuto il contrassegno cosiddetto ‘permanente’ dovranno presentare ogni 5 anni il certificato medico che attesti il perdurare dell’invalidità.

    CONTRASSEGNO INVALIDI: SMARRIMENTO. COSA FARE?

    In caso di smarrimento del Contrassegno di invalidità, furto o deterioramento dello stesso, è possibile richiedere un duplicato. Occorre presentare una nuova domanda all’Ufficio Rilascio Permessi ZTL allegando documento d’identità, codice fiscale, e dichiarazione di smarrimento del precedente ‘tagliando arancione’.

    CONTRASSEGNO INVALIDI: CODICE DELLA STRADA. COSA SI PUO’ FARE?

    • circolare nelle Zone a Traffico Limitato, nelle aree pedonali o nelle corsie preferenziali di bus e taxi, ma rispettando sempre la segnaletica presente
    • nessun obbligo di esporre il disco orario
    • circolare anche durante i blocchi del traffico o eventuali limitazioni per manifestazioni o altro
    • sostare negli appositi spazi parcheggio con segnaletica orizzontale gialla
    • sostare in parcheggi con segnaletica blu senza l’obbligo di alcun pagamento se gli spazi riservati non sono disponibili

    CONTRASSEGNO INVALIDI: COSA NON SI PUO’ FARE?

    • posizionare il contrassegno su un veicolo non a servizio dell’invalido
    • creare pericolo o intralcio durante la normale circolazione
    • sostare in zone in cui c’è divieto (in questi casi è consentita la fermata per consentire al disabile di salire o scendere dall’auto)
    • ignorare un cartello di divieto di accesso o di transito
    • utilizzare una fotocopia del contrassegno
    • CONTRASSEGNO INVALIDI: MULTA

      • se si sosta in uno degli spazi riservati ai disabili senza esporre il tagliando arancione la multa prevista è di 78 €, oltre alla rimozione del veicolo
      • se si utilizza il contrassegno altrui procurando a sè o ad altri un vantaggio è prevista la reclusione fino a un anno
      • chiunque utilizzi un Contrassegno invalidi falso è punito con la reclusione da 2 mesi a un anno
      • se il titolare del Contrassegno espone una fotocopia dello stesso è punito con la reclusione da 2 mesi a un anno

      CONTRASSEGNO INVALIDI EUROPEO
      Il contrassegno unificato disabili europeo, dallo scorso 25 maggio è diventato realtà anche in Italia. Dopo una lunga lotta durata 14 anni, figlia di una mancata armonizzazione tra normative interne e normative europee, si è modificato l’articolo 381 del regolamento esecutivo del nuovo Codice della Strada, per consentire il recepimento della Raccomandazione n° 98/376/CE del 4/6/1998.
      Il contrassegno europeo di parcheggio per i disabili sarà adesso uguale a quello adottato negli altri Stati europei, consentendo così la circolazione e la sosta agli automobilisti diversamente abili all’interno della UE. E’ di colore azzurro, con una carrozzina bianca. Proprio la presenza della carrozzina ha portato ai ritardi nell’adozione in Italia del contrassegno. Ragioni di privacy. Infatti, in seguito alla legge 196/2003, si è fatto divieto di indicare condizioni e status personali che non fossero strettamente necessari: sul contrassegno dovevano essere presenti solo i dati indispensabili per individuare l’autorizzazione. In pratica, quella carrozzina andava a “ledere” il diritto alla privacy del disabile. La cosa assurda, però, è che anche il contrassegno nazionale finora in vigore raffigura una carrozzina, ma l’entrata in vigore antecedente alla legge sulla privacy non ne ha modificato la normativa.
      Con il recente intervento di armonizzazione del regolamento esecutivo del Codice della strada, si è finalmente rimosso un ostacolo alla libertà di circolazione dei disabili in Europa.

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