Corte di Cassazione: sempre vietato l’uso del cellulare

Pubblicato da Giuliano in Mondo auto.
Martedì, 9 Marzo 2010.

parlare al telefono

L’utilizzo durante la guida del telefono cellulare è subordinato al disposto articolo 173 del Codice della Strada che al comma 2 così recita: È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all’articolo 138, comma 11, e di polizia, nonché per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi. È consentito l’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare, purché il conducente abbia adeguate capacità uditive da entrambe le orecchie, che non richiedono per il loro funzionamento l’uso delle mani.

Da segnalare che l’articolo relativo al Codice della Strada con il divieto di utilizzo del telefono intende estendere tale inibizione all’uso del telefono anche nel caso che questo fosse utilizzato non solo per effettuare telefonate ma anche per l’invio di messaggi e consultazione della rubrica.

 
Sembrerebbe tutto chiaro, se non fosse che un automobilista di fronte ad una multa a lui elevatagli ha contestato avverso la sanzione ritenuta ingiusta direttamente di fronte al Giudice di Pace. Il ricorso è poi finito in Cassazione Seconda sezione che con Sentenza del 27/5/2008 ribadisce la corretta interpretazione dell’art. 173 del Codice della Strada ribadendo che l’uso del telefono non si limita al fatto di eseguire telefonate, anche utilizzare l’apparecchio per altri fini, come ad esempio inviare un messaggio o cercare un numero in rubrica deve intendersi vietato; “Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo od intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale”. Si intende bene che l’intenzione del Legislatore è stata quella di inibire l’uso dell’apparecchio cellulare proprio per evitare quelle disattenzioni che attentino alla sicurezza stradale e provenienti da qualsiasi uso si faccia del telefono cellulare. Ne consegue che il ricorso dell’automobilista deve intendersi respinto.

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Commenti (1)

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Silvano

eccolooooooo!!! mitico. ma poi ce l’han fatta???

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