Cos’è il PRA: a cosa serve e quale è la sua funzione

Il PRA o Pubblico registro automobilistico è il registro nazionale che raccoglie e controlla gli atti di compravendita dei veicoli. Può sembrare una definizione semplice, invece è molto complicata. A cosa serve e quale è la sua funzione?

Andiamo a conoscerlo alla perfezione, com’è organizzato, quali sono le sue funzioni, perché è stato creato, quanto costa, quali sono i servizi che tutti noi usiamo. In attesa di un decreto di abolizione che fin dagli anni ’60 viene promesso almeno una volta al mese ma non arriva mai, andiamo allora a riepilogare queste informazioni.

COS’È IL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO

Come detto, il PRA è un registro, un archivio. Ogni operazione che comporta cambiamenti nella proprietà del veicolo deve essere registrata al PRA: prima immatricolazione, compravendite, leasing, ipoteche, sequestri, fermi amministrativi, pignoramenti, esportazione, demolizione, radiazione.

Per quanto riguarda la sua nascita dobbiamo risalire ad un’epoca remota in termini contemporanei: 90 anni. Nel 1927 anche in Italia l’automobile cominciava a diffondersi; restava sempre un giocattolo per ricchi ma non più solo per ricchissimi. Poiché si trattava di un bene di alto valore, diventava necessario poter stabilire con certezza chi ne fosse il proprietario.

Quindi quell’anno il regio decreto 1814/1927 istituì il Pubblico registro automobilistico: un archivio nazionale che raccoglieva, controllava e rendeva accessibili gli atti di compravendita dei veicoli, i quali diventavano obbligatori. In questo modo le autovetture potevano anche essere usate come garanzie per le ipoteche.

Il PRA da allora registra i contratti di compravendita di tutti i veicoli a motore, nonché le eventuali ipoteche ad esse legate. Con la legge del 1927 la gestione del PRA veniva affidata all’ACI, l’Automobile club italiano, il quale diventava quindi un soggetto pubblico.

LA TARGA E LA MOTORIZZAZIONE CIVILE

La targa è l’elemento che identifica il numero di registrazione del veicolo al PRA e ne stabilisce così un legame giuridico. Inizialmente si trattava di un semplice numero progressivo. Nel corso degli anni, all’aumentare del numero di veicoli in circolazione, si sono aggiunte combinazioni alfanumeriche.

La targa viene consegnata fisicamente dalla Motorizzazione civile, un dipartimento del Ministero dei Trasporti. Anche la Motorizzazione possiede un archivio dei veicoli, parallelo a quello del PRA.

Teoricamente il PRA dovrebbe occuparsi solo della gestione dei dati riguardanti la proprietà del veicolo, mentre la Motorizzazione avrebbe la competenza solo sui dati tecnici (le caratteristiche del veicolo). Sempre in teoria, ogni operazione dovrebbe sempre essere trascritta in entrambi gli archivi; ma le inefficienze gestionali spesso provocano errori e ritardi.

DOCUMENTI RILASCIATI DOPO L’ISCRIZIONE AL PRA

Vengono rilasciati due documenti fondamentali, oltre alla targa, Quando un veicolo viene registrato al PRA per la prima volta:

  • Carta di Circolazione (comunemente definito Libretto)
  • Certificato di Proprietà (abbreviato in CDP)

Per quanto riguarda il certificato di proprietà, da qualche anno non viene più fisicamente consegnato al proprietario; viene generato digitalmente e conservato nell’archivio. Il proprietario riceve un codice col quale accedere all’archivio per effettuare tutte le pratiche connesse al certificato di proprietà.

Al contrario di quanto avveniva in passato, non è più obbligatorio portare in auto tale certificato. Le autorità sono sempre in grado di accedere direttamente e immediatamente alla banca dati del PRA per i controlli.

La carta di circolazione, anch’essa rilasciata dalla Motorizzazione, va invece obbligatoriamente portata sempre nel veicolo. Essa contiene tutte le informazioni che identificano il veicolo, come numero di targa e di telaio, oltre ai dati del suo proprietario e ai dati tecnici del veicolo (alimentazione, tipo carrozzeria, potenza, massa, misure pneumatici, eccetera).

Ogni modifica dei dati sulla proprietà del veicolo va comunicata al PRA, che aggiornerà l’archivio. Invece ogni eventuale modifica tecnica al veicolo deve prima essere approvata dalla Motorizzazione, che effettuerà un collaudo. Dopo l’approvazione, verrà aggiornata la carta di circolazione e sarà compito della Motorizzazione comunicare l’eventuale variazione al PRA.

Oggi la maggior parte delle pratiche legate ai veicoli viene effettuata digitalmente. Ogni sportello dell’ACI e delle agenzie autorizzate alle pratiche auto dispone dello Sportello telematico dell’automobilista, abbreviato nella sigla STA.

Si tratta di un collegamento informatico all’archivio del PRA, attraverso il quale si possono compiere le varie pratiche; la differenza fondamentale col passato è che in questo modo l’aggiornamento dei dati all’archivio del PRA, la cosiddetta trascrizione, avviene in tempo reale.

ACQUISTARE UN VEICOLO USATO: DOCUMENTI E REGISTRAZIONE

Quando si vuole acquistare un veicolo usato, è importante conoscere l’esistenza di possibili problemi legali: se sull’auto grava un’ipoteca (sempre accesa in caso di finanziamento per l’acquisto), significa che se il debitore smette di rimborsare il debito, il creditore diventa proprietario, anche se nel frattempo è stato ceduto ad altri.

Oppure, se l’auto è sottoposta a fermo amministrativo o giudiziario, questa non potrà circolare fino alla cessazione dei motivi che hanno provocato il fermo. Ancora peggio, il veicolo potrebbe essere stato radiato o rubato. Di conseguenza la sua circolazione sarebbe vietata.

Esiste il modo per fare questi controlli. Oggi, grazie alla digitalizzazione, è anche molto più facile e veloce. Chiunque può consultare l’archivio del PRA effettuando una visura, perché si tratta di dati pubblici.

È sufficiente conoscere il numero di targa del veicolo (se chi vende non ve lo vuole comunicare, è un motivo sufficiente per abbandonare immediatamente la trattativa, perché sicuramente c’è sotto qualcosa).
Ci sono due tipi differenti di visure.

  • Visura proprietari, che vi consegna lo storico di tutti i proprietari presenti e passati del veicolo, cioè l’elenco di tutti i passaggi di proprietà. Queste informazioni sono riportate anche sulla carta di circolazione, tuttavia tale documento potrebbe essere falsificato. Avendo la visura, si può controllare che le informazioni coincidano.
  • Visura targa: qui vengono elencati tutti i dati tecnici del veicolo e, soprattutto, l’esistenza di ipoteche, sequestri, fermi, radiazione, eccetera. Qui la visura è fondamentale, perché sulla carta di circolazione questi dati (a parte quelli tecnici) non appaiono.

La visura può essere effettuata recandosi personalmente ad uno STA. Ma è molto più veloce farla on line sul sito dell’ACI o di qualsiasi altra agenzia o azienda di altro tipo autorizzata a svolgere tale servizio. I costi delle visure: la tariffa stabilita dal ministero dell’Economia è di 6 euro.

A questi si deve aggiunge il compenso, variabile, dell’agenzia che effettua il servizio. Generalmente il costo complessivo va da circa 9 a 15 euro.

PASSAGGIO DI PROPRIETA’: TRASCRIZIONE AL PRA, UN MOMENTO DELICATO

Abbiamo detto che ogni variazione sullo stato legale o tecnico del veicolo va obbligatoriamente registrata al PRA. La più critica di tutte è ovviamente la compravendita.

Infatti quando un veicolo cambia proprietario cioè quello che chiamiamo passaggio di proprietà, si deve effettuare la trascrizione al PRA di tale operazione. Qui c’è un inghippo che potrebbe provocare grossi guai.

Infatti la legge prevede che il venditore compili e firmi l’atto di vendita sul certificato di proprietà, riportando i dati anagrafici e l’indirizzo del nuovo proprietario. La firma del venditore deve essere autenticata da un funzionario autorizzato: l’addetto di uno sportello ACI o di altra agenzia autorizzata a funzionare come STA, oppure un funzionario comunale o anche un notaio.

L’unico obbligo per il venditore sarebbe quindi stampare online un CDP, compilare l’atto e farsi autenticare la firma, poi consegnare l’auto dopo il pagamento. La registrazione dell’atto al PRA, quella che si chiama trascrizione è un obbligo dell’acquirente, che deve farlo entro 60 giorni. Ma se non lo facesse?

Questo sarebbe un grosso problema per il venditore, poiché il veicolo continuerebbe ad essere registrato a lui, il quale ne sarebbe ancora responsabile. Quindi bollo auto, multe, responsabilità per incidenti, eventuali usi illegali.

Non è un’eventualità improbabile. Il compratore potrebbe essere un truffatore che quindi pagherebbe magari con un assegno scoperto o falso o con altro modo truffaldino. Allo stesso modo, il compratore onesto non avrebbe garanzie se il truffatore fosse il venditore (veicolo rubato, pignorato, sequestrato, eccetera). È troppo facile falsificare il CDP e i relativi dati.

L’unica garanzia per entrambe le parti è quindi pretendere che l’autentica della firma e la nuova trascrizione al PRA vengano effettuate contemporaneamente, presso uno STA. In quel caso, la trascrizione sarebbe certificata e immediata.

L’ABOLIZIONE DEL PRA?

Da decenni si parla di abolire il PRA, fonte di costi duplicati e grandi problemi burocratici: richieste di pagamento del bollo anche diversi anni dopo la vendita del veicolo, multe prese dal nuovo proprietario ma inviate al vecchio e altre bellezze simili.

Teoricamente, ma solo teoricamente, ora potrebbe essere la volta buona. La legge numero 124 del 7 agosto 2015, chiamata riforma della pubblica amministrazione, ha assegnato al Governo alcune deleghe per riorganizzare l’apparato statale. Fra queste (comma 8, lettera d) c’è anche il trasferimento al ministero dei Trasporti delle funzioni svolte dal PRA.

Ma il diavolo è nei dettagli. Per attuare in pratica questa riforma deve essere emanato un apposito decreto da parte del ministero dei Trasporti, promesso già a settembre 2016 e poi invece rinviato per il momento alla fine di febbraio 2017.

Ma attenzione ad una frase sibillina contenuta nel testo della legge, una di quelle fatte apposta per evitare ogni vera riforma: il trasferimento del PRA al ministero va fatto “previa valutazione della sostenibilità organizzativa ed economica“.

Infatti secondo le voci più recenti, di abolizione del PRA non si parla più. Semplicemente verrebbero fusi in un documento unico carta di circolazione e certificato di proprietà, mantenendo inalterate le strutture di ACI e Motorizzazione. Staremo a vedere.

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