Modifiche alla Legge sulla confisca del motoveicolo

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Modificata la Legge 168/05 che prevedeva la confisca del motoveicolo

Ce l’ han fatta le Associazioni dei Consumatori, la Legge 168/05 che prevedeva la confisca del motoveicolo quando il conducente incappava in infrazioni ritenute anche lievi, è stata modificata sotto la spinta delle innumerevoli proteste della gente e delle Associazioni.

Con l’ aggiornamento della Legge rimasta in vigore, non si confischerà più il motoveicolo quando il conducente non indossa il casco o se trasporta un passeggero senza che il suo mezzo abbia i requisiti per farlo. In questi casi, che prima prevedevano la confisca, si procede al fermo amministrativo per 90 giorni. In questo lasso di tempo il mezzo viene custodito presso un deposito indicato dall’ Ente erogante la sanzione. La confisca continua a valere per i casi in cui col motoveicolo si commetta un reato.

E coloro che hanno già subito la confisca?
Per coloro i quali sono incappati nella confisca quando la Legge era nel suo pieno vigore, tale provvedimento verrà tramutato in fermo amministrativo con le modalità soprariportate, sempre che con quel mezzo non si sia commesso un reato.

Gio 24/11/2005 da Giuliano in

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ROMANO MARCO 15 dicembre 2006 10:33
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***BUONGIORNO! gia’ scrissi tempo fa’ che mi avevano sequestrato la moto.
adesso l’ho ritirata e la tengo a casa,ma vorrei sapere dato che oggi la confisca non ce’ piu’ se io riavro’ il libretto dato che il sequestro avvenne a settembre 06 e la confisca l’hanno abolita adesso.
RISPONDETEMI PERFAVORE GRAZIE.
cordiali saluti allo staff di allaguida!!!

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Marco 15 dicembre 2006 11:59
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CIAO MARCO SONO MARCO HORNET DI PI…..A ANKE SE HANNO TOLTO LA CONFISCA RESTA IL FATTO CHE LA LEGGE NON E RETROATTIVA…. BISOGNA SOLO ASPETTARE L’UDIENZA DEL GIUDICE DI PACE CHE MOLTO SICURAMENTE LA RINVIERA A DATA NON STABILITA…. MA LIMPORTANTE CHE IL GIUDICE ACCETTA IL RICORSO…. IN MODO CHE PUOI FARE DOMANDA D RESTITUZIONE DEL LIBRETTO

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Giuliano
Alla Guida 17 dicembre 2006 02:24
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Signor Romano Marco Le consigliamo di leggere il nostro articolo aggiornato con le nuove disposizioni: http://www.allaguida.it/articolo/
confisca-dello-scooter-cosi-cambia-la-
legge/3079/
Alla Guida

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Danilo roma 17 dicembre 2006 14:57
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ciao ragazzi sono danilo di roma sto cercando ragazzi come a me che hanno avuto la confisca della moto da solo non posso fare niente ma in tanti si….ho perso giornate in prefettura sentendo che la legge non diventera retroattiva dunque vorrei organizzare un a manifestazione bloccando il raccordo anulare di roma almeno ora cosi ci sentono chi vuole essere con me questo e il mio numero 3388977549 perche lo stato ci fara pagare il bollo anche se confiscata e bollettini li continiuamo a pagare noi per una moto che non si puo circolare

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Danilo roma 17 dicembre 2006 15:12
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sono stato venerdi 15 dicembre in prefettura di roma e mi hanno detto che fino ad ora non c’e nessuna legge che la fara diventare retroattiva “forse a gennaio”non mi accontento di un forse…..perche io la mattina mi alzo alle 6 per andare a lavorare e nessuno mi puo togliere una moto per un inpennata e venderla all asta oltre tutto mi hanno fermato il 7 ottobre 2006 quando era gia in vigore il nuovo decreto del 3 ottobre 2006 “non era piu prevista la confisa per inpennata,in 2 sul motorino….” e mi negano l’esistenza ora mi sono stufato facciamoci sentire sono sempre danilo di roma e sempre la stessa idea di manifestare

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Davide 17 dicembre 2006 17:08
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ciao danilo io vorrei fare una cosa come te però il fatto è che io sn di palermo a me mi hanno sequestrato il motore 8 mesi fà e chedimi sn incazzatissimo….

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Danilo roma 17 dicembre 2006 19:40
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SONO SEMPRE DANILO SECONDO ME SE FACCIAMO UNA MANIFESTAZIONE OGNUNO LO STESSO GIORNO LA STESSA ORA IN DIVERSE CITTA CREDO CHE QUALCUNO CI SENTA, PERCHE SECONDO ME CI HANNO DIMENTICATO LA PRIMA COSA E RADUNARE PIU PERSONE POSSIBILI ANCHE SE NON HANNO AVUTO UN PROBLEMA COME IL NOSTRO MA BASTA AVERE LA STESSA CONVIZIONE CHE LO STATO NON PUO FARE UNA COSA SIMILE MA DOBBIAMO ESSERE TANTI

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Danilo roma 17 dicembre 2006 19:44
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NON FACCIAMO I SOLITI ITALIANI CHE MANIFESTANO SOLO PER IL CALCIO FACCIAMOCI SENTIRE OLTRE TUTTO CI AUMENTANO ANCHE IL BOLLO

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Francesco 18 dicembre 2006 22:54
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Ragazzi sembra buona questa come idea.Manifestiamo i nostri pensieri andiamo tutti in piazza a protestare questa assurda legge!!!!
RAGAZZI FACCIAMOLO!!!

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Max 19 dicembre 2006 12:36
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qualcuno di voi dopo la modifica della legge e’ provato ad andare dai carabinieri per farsi ridare il libretto??????????????

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Davide 19 dicembre 2006 13:47
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io sono andato in prefettura ma ancora nn sanno nnt…ragazzi protestiamooooooo

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Marco 19 dicembre 2006 18:12
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RAGAZZI ALMENO IO HO AVUTO UNA BUONA NOTIZIA…. SONO STATO IN PREFETTURA E MI HANNO DATO CERTEZZA CHE NEL MIO CASO… CIOE L’ART 213 COMMA 6…. CHI A COMMETTERE LINFRAZIONE E DIVERSO DAL PROPRIETARIO NON HA DIRITTO ALLA CONFISCA…. MI HANNO CONFERMATO CHE LA CONFISCA IO NON L’AVRO DEVO SOLO PAZIENTARE CHE MI SBLOCCANO LA PRATICA….E MI HANNO DETTO CHE STA TUTTO BLOCCATO…… NON STANNO FACENDO CONFISCHE PER IL MOMENTO PER QUESTO CE BUONA SPERANZA PER TUTTI… BISOGNA SOLO PAZIENTARE… PERO PER CHI E PROPRIETARIO ED HA COMMESSO LUI STESSO LINFRAZIONE NON SO COME ANDRA A FINIRE….

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Davide 19 dicembre 2006 23:02
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ciao il mio motore e intestato a mia cognata ma l’infrazione e stata comme sa da me….quindi per me la confisca nn c’e giusto? risp

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X DAVIDE 20 dicembre 2006 10:00
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davide penso di no…. leggi l’articolo 213 comma 6……

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Andrea 20 dicembre 2006 18:00
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Ciao…. sono un ragazzo minorenne….. sta mattina solo per un breve tragitto ho portato due amici sulla mia moto 50cc…. eravamo tutti e tre senza casco…..

Un vigile nascosto dietro una curva mi ha fermato e sequestrato il mezzo!!!!!!!!!!!

Ma saranno c***i miei se non metto il casco! Ero già stato fermato altre volte ma mi avevano solo detto di metterlo…… n mi avevano mai fatto niente!

Me lo ridaranno??? Cosa posso fare?

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Paolo 20 dicembre 2006 18:05
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qualche giorno fa mi hanno fermato in autostrada e sequestrato il mezzo perchè non indossavo il casco (che avendo dimenticato e dovendo viaggiare urgentemente non potevo avere, se no lo metto quasi sempre).

L’agente mi ha detto che la legge prescriverebbe il fermo per 60gg ma, siccome l’infrazione è avvenuta in autostrada mi sequestreranno il motoveicolo.

Ma siamo pazzi????? E’ una moto di grossa cilindrata che ha un costo notevole!!!!!

Cosa posso fare?

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Giuliana 21 dicembre 2006 13:38
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andrea nn ti può andare sempre bene

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Giuliana 21 dicembre 2006 13:40
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marco… secondo me ti hanno detto una cavolata. Anke a me proprietaria hanno confiscato il mezzo anke se nn lo portavo io quindi… nn so xchè ti hanno detto così

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Patrizia 21 dicembre 2006 16:11
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sono felice di questa notizia

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Danilo roma 21 dicembre 2006 16:51
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ciao ragazzi sono ancora io Danilo di roma non dimentichiamo che la prefettura ci prende in giro ci sbatte da un ufficio all altro senza avere alcuna risposta se i primi di gennaio non mi fanno sapere niente sono pronto a manifestare in piazza e vorrei tanta gente con me!!!!!!!!!!!!!!!!

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Marco 21 dicembre 2006 17:29
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X GIULIANA….. cara giuliana se ben ricordo mi hai detto che il tuo mezzo compreso di libretto ti e stato consegnato giusto!!! e sei in attesa di causa…. questo vuol dire che gia al 99% hai risolto il problema…. e poi, io te e tantissimi altri come noi non hanno ancora subito la confisca… ma stiamo ancora in fermo amministrativo…. la confisca vuol dire che si vengono a prendere sia il mezzo che il libretto.. correggii se sbaglio

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Giuliana 22 dicembre 2006 08:53
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Marco buongiorno si ricordi bene della mia storia ma il mio motorino è confiscato x il momento solo ke posso usarlo fino a quando ci sarà la causa del giudice di pace ke deciderà se ridarmi il motorino o se lo prenderà lo stato xò ho buone speranze

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MAX 22 dicembre 2006 09:37
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IERI HO CHIAMATO L’EVVOCATO E MI HA DETTO CHE CI SONO BUONE SPERANZE VISTO CHE LA LEGGE E’ CAMBIATA,ORA ASPETTO L’UDIENZA IL 09/01/07

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Marco 22 dicembre 2006 10:16
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x giuliana…. Cara giuliana secondo me e una semplice prassi il fatto della causa…. il motorino e tuo e no dello stato… hanno capito pene che sbagliavano se confiscavano sul serio… per questo molti sfortunati come noi hanno il motorino in garage senza aver ricevuto neanche una risposta da svariati mesi… questo vuol dire che non stanno confiscando e non possono…. anche a me l’avvocato mi ha detto che la moto non me la confiscano… devo solo pazientare

AUGURONI GIULIANA

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Giuliana 22 dicembre 2006 10:54
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mbà speriamo bene Marco e tantissimi auguroni anke a te di natale fine anno e x il motore ciao ciao ci si legge l’anno prossimo :) poi… nn so se mi affaccio qualke altro gg fino a quando rientro dalle ferie CIAO MARCO

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Giuliana 22 dicembre 2006 10:56
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AUGURONI A TUTTI :*

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Razzo 22 dicembre 2006 18:18
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in autostrada senza casco perche’ dimenticato..(il cervello e’ rimasto fargli compagnia?? )
in 3 in motorino.. spero siano solo scherzi
e avete il coraggio di lamentarvi??
ahahah

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Striano Alfonso 25 dicembre 2006 09:39
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Vorrei notizie specifiche per coloro i quali hanno la moto sequestrata da febbraio 2006 e sono ancora in attesa di conoscere se con la modifica della legge avranno la moto oppure devono ancora attendere? . Personalmente penso che dovrebbe eesere restituita in relazione a quanto citato nel 2°comma dell’articolo di legge recentemente approvato. Posso inoltrare richiesta di restituzione alla prefettura personalmente oppure devo rivolgermi ad un avvocato?. Grazie anticipatamente per una Vs. eventuale risposta

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Marco 28 dicembre 2006 17:54
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x alfonso…. ti conviene rivolgerti da un avvocato… sappi che se ti hanno beccato prima del 29 novembre 2006 l’attuale legge non e retroattiva e puoi rischiare la confisca
ciao

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MAX 29 dicembre 2006 10:39
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X ALFONSO…………. SI PUO CHIEDERE RICORSO AL GIUDICE DI PACE ATTRAVERSO UN AVVOCATO MA SOLO ENTRO 60 GIORNI DALL DATA DELL’INFRAZIONE

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Marco 29 dicembre 2006 13:25
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Se avete qualche novita sia per le cause fatte tramite gdp, sia se la legge e diventata retroattiva vi prego di farcelo sapere… in modo da poterci muovere piu in fretta… ragazzi l’unione fa la forza… se avete notizie che ci possono aiutare a ricevere il libretto delle moto aggiornateci… grazie

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Alessandra 29 dicembre 2006 14:05
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NUOVA PRONUNCIA DELLA CORTE COSTITUZIONALE SU CONFISCA MOTOCICLI.

ORDINANZA N. 453

ANNO 2006

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco BILE Presidente

- Giovanni Maria FLICK Giudice

- Francesco AMIRANTE ”

- Ugo DE SIERVO ”

- Romano VACCARELLA ”

- Paolo MADDALENA ”

- Alfio FINOCCHIARO ”

- Alfonso QUARANTA ”

- Franco GALLO ”

- Luigi MAZZELLA ”

- Gaetano SILVESTRI ”

- Sabino CASSESE ”

- Maria Rita SAULLE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 171, commi 1 e 2, e 213, comma 2-sexies (introdotto dall’art. 5-bis, comma 1, lettera c, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione», nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promossi con ordinanze del 21 ottobre, del 2 novembre, del 24 ottobre, del 4 novembre 2005 dal Giudice di pace di Torre Annunziata e del 23 dicembre 2005 dal Giudice di pace di Napoli, rispettivamente iscritte ai nn. 48, 49, 125, 141 e 142 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 9, 18 e 21, prima serie speciale, dell’anno 2006.

Visti, gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell’11 ottobre 2006 il Giudice relatore Alfonso Quaranta.

Ritenuto che il Giudice di pace di Torre Annunziata, con quattro ordinanze (r.o. nn. 48, 49, 125 e 141 del 2006), ha sollevato questione di legittimità costituzionale – in riferimento, nel complesso, agli artt. 2, 3, 24, 42 e 111 della Costituzione – degli artt. 171, commi 1 e 2, e 213, comma 2-sexies (introdotto dall’art. 5-bis, comma 1, lettera c, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante «Modificazioni al codice della strada», nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);

che, nella prima delle citate ordinanze di rimessione (r.o. n. 48 del 2006), il rimettente premette, in punto di fatto, di dovere giudicare di un ricorso ex art. 204-bis del codice della strada, concernente un verbale di contestazione di infrazione stradale relativo alla violazione dell’art. 171, commi 1 e 2, del medesimo codice, precisando che il ricorrente si duole del fatto che il proprio ciclomotore – condotto da altri, «contro la sua volontà» – risulta essere stato assoggettato a sequestro da parte degli agenti accertatori, ai sensi dell’art. 213, comma 2-sexies, del codice della strada, sebbene si fosse contestato solo al terzo trasportato l’infrazione consistente nel mancato uso del casco protettivo;

che, ciò premesso, reputa il giudice rimettente di dover sollevare questione di legittimità costituzionale dei predetti artt. 171, commi 1 e 2, e 213, comma 2-sexies, del codice della strada, giacché la previsione secondo cui è «sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171» del codice stradale sarebbe in contrasto con gli artt. 2, 3, 42, 24 e 111 della Costituzione;

che è dedotta, in primo luogo, la violazione dell’art. 42 della Carta fondamentale, sotto un duplice profilo;

che si assume, da un lato, che «con la sanzione del sequestro, prodromica alla confisca obbligatoria, si sottrae la proprietà del bene al legittimo proprietario e/o possessore, gravandolo inoltre delle spese di custodia senza limite di tempo» e si censura, dall’altro, la previsione del sequestro anche nel caso «dell’appartenenza del ciclomotore o del motoveicolo a terzo non trasgressore», giacché detta previsione «costituisce una sottrazione immotivata, illegittima, ed, in ultima analisi, illecita del bene», in quanto effettuata nei confronti di un soggetto non responsabile di alcuna delle infrazioni sanzionate dagli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 del codice della strada;

che, a tale ultimo proposito, il rimettente rileva come la denunciata censura di incostituzionalità non possa essere disattesa in ragione di quanto previsto dal comma 6 del predetto art. 213 del codice della strada, essendo lo stesso «in contrasto insuperabile con il contenuto del comma 2-sexies del medesimo art. 213»;

che si ipotizza, poi, la violazione degli artt. 2 e 3 della Costituzione;

che, al riguardo, il rimettente sottolinea «la evidente sproporzione tra violazione e sanzione» comminata, giacché, variando «la differenza di valore del singolo ciclomotore o motoveicolo confiscato», si verrebbe, per tale motivo, a punire «in modo diverso il trasgressore rispetto alla medesima violazione», con conseguente lesione dei diritti inviolabili dell’uomo, «tra i quali va compreso il diritto all’eguaglianza»;

che i medesimi parametri sono evocati, poi, sotto altro profilo, evidenziandosi come le norme impugnate realizzino «una evidente disparità di trattamento tra il conducente di ciclomotori o motoveicoli» e «i conducenti di tutti gli altri veicoli, rispetto alla medesima ratio di salvaguardia dell’integrità fisica» dell’utente della strada: difatti, le misure del sequestro e poi della confisca non sono previste per chi realizza infrazioni che, al pari di quelle di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 del codice della strada, risultano altrettanto idonee a porre in pericolo l’integrità fisica del conducente, quali, in via esemplificativa, il mancato uso della cintura di sicurezza, la guida in stato di ebbrezza o di alterazione da sostanze psicotrope, l’impiego, da parte del conducente di un autoveicolo, di apparecchi telefonici cellulari o, infine, l’attraversamento della sede stradale sebbene il semaforo emetta luce rossa;

che, da ultimo, viene dedotta anche la violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione;

che, da un lato, si rileva che la disciplina recata dalle disposizioni impugnate «sottrae a qualsivoglia giudice terzo la comminatoria di una sanzione, ancorché amministrativa», di una tale «gravità economica» da superare, in alcune ipotesi, persino «l’entità di sanzioni pecuniarie previste dalle leggi penali»;

che, inoltre, l’art. 213, comma 2-sexies, del codice della strada, nello stabilire la possibilità della confisca di un bene «adoperato per commettere una delle violazioni» di cui ai precedenti artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171, presuppone la «volontarietà» dell’illecito, in contrasto «con il principio secondo il quale in materia di sanzione amministrativa è ininfluente l’elemento psicologico»;

che, su tali basi, il rimettente – non senza richiamare la sentenza della Corte n. 27 del 2005, nonché i principi di cui agli artt. 3 e 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) – ha concluso per l’accoglimento della questione sollevata;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato;

che la difesa erariale deduce, in via preliminare, «l’irrilevanza della questione sollevata in relazione all’art. 171, commi 1 e 2» del codice della strada;

che, difatti, tali disposizioni «prevedono l’obbligo di indossare il casco e comminano la sanzione pecuniaria principale in caso di inosservanza», rimanendo, pertanto, estranea al loro contenuto precettivo ogni determinazione in riferimento al ciclomotore, con la conseguenza, quindi, che nel caso di specie – sottolinea la difesa erariale – la «sola disposizione astrattamente rilevante potrebbe essere l’art. 213, comma 2-sexies, che prevede la confisca obbligatoria» proprio nel caso in cui ricorra taluna delle infrazioni di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 del medesimo codice della strada;

che, tuttavia, anche la questione avente ad oggetto l’art. 213, comma 2-sexies, si presenta «irrilevante», sebbene «sotto un diverso profilo»;

che, invero, il proprietario del ciclomotore confiscato, che ha promosso il giudizio a quo, risulta del tutto estraneo all’infrazione in relazione alla quale la confisca è stata disposta, giacché egli non era alla guida del mezzo (che, oltretutto, «circolava contro la sua volontà»), non essendo, inoltre, elevata a suo carico la contestazione relativa al mancato uso del casco protettivo, infrazione accertata nei confronti di un terzo trasportato;

che da ciò consegue, secondo la difesa dello Stato, l’irrilevanza anche della questione di legittimità costituzionale dell’art. 213, comma 2-sexies, del codice della strada, e ciò in quanto «il giudice non spiega per quale motivo ritenga di dover confermare la confisca», sebbene sembri ritenere provato il fatto della circolazione del veicolo contro la volontà del proprietario, circostanza idonea – ai sensi dell’art. 191, comma 1, del codice della strada – ad escludere l’applicazione, nei confronti del proprietario del veicolo, non solo della sanzione pecuniaria comminata per l’infrazione accertata, ma anche di quella accessoria prevista dal predetto art. 213, comma 2-sexies;

che a identica conclusione, d’altra parte, questa Corte dovrebbe pervenire – osserva ancora l’Avvocatura generale dello Stato – qualora reputi, in alternativa, che il giudice a quo non abbia chiarito se debba ritenersi provato «il fatto che il veicolo circolava contro la volontà del proprietario», giacché, in questo caso, difetterebbe un’adeguata motivazione sull’incidenza, rispetto al giudizio principale, del prospettato dubbio di costituzionalità;

che, infine, sempre con riferimento al dedotto difetto di rilevanza della questione, la difesa erariale evidenzia come nell’ordinanza di rimessione si affermi, «senza alcuna motivazione», che la previsione di cui all’art. 213, comma 6, del codice della strada (secondo cui la sanzione della confisca «non si applica se il veicolo appartiene a persone estranee alla violazione amministrativa e l’uso può essere consentito mediante autorizzazione amministrativa») «sarebbe derogata dal comma 2-sexies del medesimo articolo»;

che, in subordine, l’Avvocatura generale dello Stato deduce l’infondatezza della questione sollevata sulla base dei seguenti rilievi;

che la confisca è rivolta a sottrarre la disponibilità di ciclomotori e motoveicoli a coloro i quali, mostrandosi indifferenti all’obbligo di indossare il casco protettivo, realizzano, con il proprio contegno, «una causa di incremento del pericolo di lesioni craniche da circolazione di motocicli», sicché – sottolinea la difesa erariale – anche «il proprietario che autorizzi o tolleri l’uso del motociclo da parte di soggetti che non rispettano l’obbligo in questione» è ragionevolmente sottoposto, dal censurato art. 213, comma 2-sexies, a tale sanzione;

che, pertanto, l’applicazione della sanzione de qua trova – in questo ultimo caso – la sua ragion d’essere nella circostanza che il proprietario del veicolo «ha accettato di concorrere all’incremento complessivo del rischio da circolazione e, contemporaneamente, ha rinunciato ad esercitare un controllo personale e diretto sul comportamento del conducente», di talché, quella ipotizzabile nei suoi confronti, non è un’ipotesi di responsabilità per fatto altrui, bensì di «autorietà mediata»;

che nessuna violazione del principio di eguaglianza, poi, può essere ravvisata nel caso di specie;

che, difatti, è priva di fondamento la censura che tende a stigmatizzare il fatto che la confisca obbligatoria «non sia prevista per violazioni stradali che il giudice rimettente considera più gravi sotto il profilo degli interessi protetti», atteso che la legittimità costituzionale di una sanzione va riconosciuta «qualora sussista una ragionevole coerenza tra la sua misura ed entità e gli interessi protetti dal precetto di cui la sanzione è presidio»;

che, nella specie, prosegue la difesa erariale, «la prevenzione del rischio individuale e sociale da trauma cranico, specifico e peculiare della circolazione motociclistica, rende ragione sufficiente di una misura intesa a togliere la disponibilità del mezzo specifico della creazione di tale rischio»;

che tali rilievi, inoltre, valgono a fugare l’ulteriore dubbio relativo alla violazione dell’art. 3 della Costituzione, dimostrando come, nell’applicazione della sanzione de qua, «non abbia alcun rilievo il valore dei motocicli confiscati», giacché attraverso detta sanzione non si «tende a colpire il patrimonio del responsabile, bensì a rimuovere una causa di incremento del rischio di cui si è detto»;

che, infine, si esclude l’esistenza di un contrasto tra le norme impugnate e gli artt. 24 e 111 della Costituzione conseguente al «carattere rigido» di tale sanzione, essendo quella della confisca obbligatoria una «sanzione ampiamente nota all’ordinamento penale e sanzionatorio amministrativo», giustificata dalla «necessità di eliminare le cause materiali di potenziali, ulteriori, lesioni dell’interesse protetto»;

che con le altre citate ordinanze (r.o. nn. 49, 125 e 141 del 2006) il medesimo Giudice di pace di Torre Annunziata ha sollevato pressoché identiche questioni di legittimità costituzionale;

che, in particolare, nel primo di tali provvedimenti di rimessione (r.o. n. 49 del 2006), il giudice a quo deduce, in punto di fatto, di dover decidere dell’opposizione proposta avverso un verbale con cui si contesta, al ricorrente, la violazione dell’art. 171, commi 1 e 2, del codice della strada;

che il rimettente, pertanto, «dichiara rilevante nel giudizio in corso» la questione relativa a tale disposizione, nonché all’art. 213, comma 2-sexies, del medesimo codice della strada, questione che solleva – sulla base di argomenti simili a quelli svolti nella ordinanza r.o n. 48 del 2005 – in riferimento ai soli artt. 2, 3 e 42 della Costituzione;

che, infatti, quanto ai primi due parametri, ribadisce la sproporzione «tra violazione e conseguenze economiche della sanzione», sottolineando come l’irragionevolezza di tale circostanza sia «amplificata» dalla «notevole diversità di valore economico riguardo ai singoli ciclomotori o motoveicoli confiscati», ciò che porta a punire «in modo ingiustificatamente diverso i trasgressori», pur in presenza della medesima infrazione, in evidente spregio del diritto «inviolabile» all’eguaglianza;

che il contrasto con l’art. 42 della Costituzione viene, invece, ravvisato nel fatto che le norme impugnate non distinguono «l’ipotesi dell’appartenenza del ciclomotore o del motoveicolo a terzo non trasgressore, dando luogo ad una sottrazione illegittima del bene a soggetto non responsabile», gravandolo, inoltre, «delle spese di custodia senza limite di tempo»;

che, infine, nelle ultime due citate ordinanze di rimessione (r.o. n. 125 e n. 141 del 2006), il Giudice di pace di Torre Annunziata censura, nuovamente, gli artt. 171, commi 1 e 2, e 213, comma 2-sexies, del codice della strada, ipotizzando il contrasto con tutti i parametri – artt. 2, 3, 24, 42 e 111 della Costituzione – già evocati nell’ordinanza r.o. n. 48 del 2006;

che il predetto Giudice evidenzia di dover decidere, in entrambi i casi, ricorsi proposti da soggetti proprietari di motoveicoli, alla conduzione di ciascuno dei quali i ricorrenti venivano sorpresi privi del casco protettivo (donde l’elevazione a loro carico di verbale di contestazione di infrazioni amministrative);

che alle censure, già in precedenza illustrate, di violazione degli artt. 2, 3 e 42 della Costituzione, il rimettente affianca quella – peraltro anch’essa oggetto della ricordata ordinanza r.o. n. 48 del 2006 – basata sull’ipotizzato contrasto con gli artt. 24 e 111 della Carta fondamentale, giacché la disciplina impugnata «sottrae a qualsivoglia giudice terzo la comminatoria di una sanzione», di una tale «gravità economica» da superare, in alcune ipotesi, persino «l’entità di sanzioni pecuniarie previste dalle leggi penali»;

che, in particolare, l’art. 213, comma 2-sexies, del codice della strada, nello stabilire la possibilità della confisca di un bene «adoperato per commettere una delle violazioni» di cui ai precedenti artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171, presuppone la «volontarietà» dell’illecito, in contrasto «con il principio secondo il quale in materia di sanzione amministrativa è ininfluente l’elemento psicologico»;

che il Presidente del Consiglio dei ministri – con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato – è intervenuto anche nei giudizi che originano da tali ordinanze di rimessione, ribadendo le medesime tesi e conclusioni svolte e rassegnate già in relazione al primo dei provvedimenti emessi dal Giudice di pace rimettente (all’infuori dell’eccezione relativa all’irrilevanza delle questioni sollevate, basata sulla circostanza che la circolazione dei motocicli sarebbe avvenuta contro la volontà dei proprietari, atteso che, nella specie, proprio costoro risultano sanzionati per essere stati colti alla conduzione dei veicoli in difetto del casco protettivo);

che anche il Giudice di pace di Napoli (r.o. n. 142 del 2006), ha sollevato questione di legittimità costituzionale – in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione – del solo art. 213, comma 2-sexies, del codice della strada;

che il rimettente premette di essere chiamato a decidere dell’opposizione proposta dal proprietario di un motoveicolo, sorpreso alla conduzione dello stesso senza indossare il casco protettivo, a carico del quale, dunque, veniva contestata la violazione dell’art. 171, comma 1, del codice della strada, con conseguente sequestro e confisca del veicolo ai sensi del censurato art. 213, comma 2-sexies, del medesimo codice;

che, ciò premesso in fatto, il giudice a quo assume che la sanzione accessoria della confisca sia «in palese contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione, per aperta violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità della sanzione», nonché «per la disparità di trattamento tra le violazioni» del codice della strada (differenziate ingiustificatamente a seconda che siano commesse mediante motoveicoli o autoveicoli), ed anche in contrasto con «il principio di personalità» della sanzione;

che, in particolare, egli ravvisa un primo profilo di irragionevolezza nel fatto che «il contenuto afflittivo della disposizione impugnata risieda più nella sanzione accessoria disposta che in quella principale», denunciando segnatamente «l’incongruità» della corrispondenza, ad una «sanzione principale fissata in misura modesta», di «una sanzione accessoria notevolmente penalizzante per la libertà del cittadino»;

che richiamato, dunque, quell’indirizzo della giurisprudenza costituzionale (del quale, secondo il rimettente, sarebbero espressione le sentenze n. 144 del 2001, n. 58 del 1999, n. 297 del 1998, n. 313 del 1995) secondo cui «uno scrutinio che direttamente investa il merito delle scelte sanzionatorie del legislatore è possibile solo ove l’opzione normativa contrasti in modo manifesto con il canone della ragionevolezza, vale a dire si appalesi, in concreto, come espressione di un uso distorto della discrezionalità», il giudice a quo reputa che tale evenienza ricorra nel caso di specie, dal momento che, osserva, neppure «l’esistenza di casi limite» può «giustificare misure sanzionatorie sproporzionate» (sentenza n. 110 del 1996);

che nella specie, quindi, il legislatore – non diversamente da quanto avvenuto con l’introduzione dell’art. 126-bis del codice della strada, sulla decurtazione dei punti dalla patente (norma dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza n. 27 del 2005) – non avrebbe fatto un uso corretto del proprio potere discrezionale, anche perché ha disatteso l’«auspicio più volte espresso dalla Corte costituzionale della estrema necessità di “rimodellare il sistema della confisca, stabilendo alcuni canoni essenziali al fine di evitare che l’applicazione giudiziale della sanzione amministrativa produca disparità di trattamento” (sentenze n. 435 e n. 349 del 1997)»;

che ad un trattamento ingiustificatamente differenziato risultano assoggettati – secondo il rimettente – «chi conduce una moto o ciclomotore e chi guida un autoveicolo», e ciò con riferimento sia a «violazioni e trasgressioni relative agli stessi articoli del codice della strada», sia all’ipotesi di «uso del veicolo per commettere un reato» (atteso che, ai sensi della norma denunciata, la confisca è prevista unicamente per i veicoli a due ruote);

che quanto, infine, alla dedotta violazione dell’art. 27 della Costituzione, richiamato il principio di cui all’art. 3 della legge n. 689 del 1981 (secondo cui «nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione o omissione»), il rimettente evidenzia come la sanzione della confisca del motoveicolo «colpisce inevitabilmente ed esclusivamente il proprietario di detto veicolo», anche quando questi sia estraneo alla commessa infrazione, «con evidente violazione del principio della personalità» della sanzione amministrativa;

che anche nel giudizio originato dall’iniziativa del rimettente napoletano è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata, sulla scorta dei medesimi argomenti già sopra illustrati.

Considerato che il Giudice di pace di Torre Annunziata e quello di Napoli hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale – il primo, in riferimento, nel complesso, agli artt. 2, 3, 24, 42 e 111 della Costituzione, il secondo, in riferimento ai soli articoli 3 e 27 della Carta fondamentale – degli artt. 171, commi 1 e 2, e 213, comma 2-sexies (comma introdotto dall’art. 5-bis, comma 1, lettera c, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante «Modificazioni al codice della strada», nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);

che, data la connessione esistente tra i vari giudizi, se ne impone la riunione ai fini di una unica pronuncia;

che, nelle more del presente giudizio, i commi 168 e 169 dell’art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), inseriti dalla relativa legge di conversione, 24 novembre 2006, n. 286, hanno, rispettivamente, modificato, l’uno, il testo dell’art. 171, comma 3, del codice della strada, l’altro, il testo del successivo art. 213, comma 2-sexies (norma, quest’ultima, denunciata da ambedue i giudici rimettenti);

che, difatti, in virtù del citato ius superveniens, mentre alla «sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2» del medesimo art. 171 del codice della strada, in luogo della confisca originariamente prevista, «consegue il fermo del veicolo per sessanta giorni ai sensi del capo I, sezione II del titolo VI» dello stesso codice (ovvero per la durata di novanta giorni allorché, «nel corso di un biennio», sia «stata commessa, almeno per due volte, una delle violazioni previste dal comma 1» del predetto art. 171), ai sensi del novellato art. 213, comma 2-sexies, dello stesso codice della strada risulta «sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne»;

che, pertanto, alla luce di tale duplice sopravvenienza normativa si impone la restituzione degli atti ai giudici rimettenti, per una rinnovata valutazione della rilevanza delle questioni dagli stessi sollevate.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

ordina la restituzione degli atti ai Giudici di pace di Torre Annunziata e di Napoli.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2006.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Alfonso QUARANTA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 dicembre 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

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ROMANO MARCO 29 dicembre 2006 17:26
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***PER ALESSANDRA CIAO SONO ROMANO MARCO DI NAPOLI VISTO QUESTO BEL LAVORO KE HAI PUBBLICATO E KE NN SONO RIUSCITO A LEGGERE TUTTO TU KE DICI IL FATTO E’BUONO? PER NOI KE ABBIAMO LE MOTO SEQUESTRATE? CIAO GRAZIE MILLE,E SE PUOI RISPONDIMI

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Alessandra 29 dicembre 2006 18:19
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DA QUEL CHE HO CAPITO, NON ESSENDO ADDETTA AI LAVORI, POTREBBE SIGNIFICARE CHE è come se la Corte Costituzionale avesse voluto dire:
è inutile sollevare la questione quando c’è una norma SUPERVENIENS (modifica della legge) che non prevede più la confisca e quindi il Giudice di Pace può decidere lui stesso cosa fare…
(MA I GIUDICI DI PACE D’ITALIA LO SANNO che ipoteticamente la decisione spetta a loro?)
E la Corte ha invitato le parti ricorrenti a voler riformulare le “accuse” in relazione alle nuove disposizioni.

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Davide 29 dicembre 2006 22:35
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e quindi devono decidere se la legge e rotroattiva?

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Claudio 1 gennaio 2007 21:25
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ciao ragazzi sono claudio ho 23 anni e precisamente il 2 novembre 2006 mi hanno sequestrato la mia moto honda hornet comprata solo ad agosto 2006 ,dopo un mese di sequestro mi ridanno la moto in custodia ma non mi vogliono ridare il libretto,nessuno sa cosa fare la prefettura allunga i tempi giorno dopo giorno e mi dice di cercare notizie in internet,ho messo un avvocato dai non possono sequestrarmi 7000 € di moto per il casco,se qualcuno sa qualcosa fatemi sapere grazie un amico

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Marco 2 gennaio 2007 12:01
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SALVE RAGAZZI NOVITA… PER LE MOTO CONFISCATE PRIMA DEL 29 NOVEMBRE 2006

ASPETTO VOSTRE NOTIZIE GRAZIEE

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Antonino G. 2 gennaio 2007 18:49
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“E coloro che hanno già subito la confisca?
Per coloro i quali sono incappati nella confisca quando la Legge era nel suo pieno vigore, tale provvedimento verrà tramutato in fermo amministrativo con le modalità soprariportate, sempre che con quel mezzo non si sia commesso un reato.”

Ma dove e’ scritta questa cosa?
Non mi sembra ci sia alcuna norma transitoria al riguardo.
Inoltre, che io sappia, esiste un principio di irretroattività delle leggi che prevedono sanzioni amministrative (art 1 L. n. 689/1981) e, in ogni caso, non si applica la norma piu’ favorevole in campo di sanzioni amministrative.
Quindi mi chiedo:
1) Se quello che avete detto ha un fondamento(“tale provvedimento verrà tramutato in fermo amministrativo)” quale esso sia, e intendo in termini di diritto, cioe’ a dire, in base a quali motivazioni giuridiche i provvedimenti di confisca sospesi possono essere tramutati in fermi amministrativi o , comunque, cassati?
2) Quale e’ la procedura che consigliate a questi “sfortunati”? O meglio cosa dovranno fare per vedere attuata questa conversione?

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Emilio loffredo 2 gennaio 2007 18:57
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E giusto subire la sonfisca o il fermo della moto ed inviarlo in custodia in un deposito del comune fuori provincia aggravio di spese
a ns carico.L’hanno mandato da napoli a mercogliano-Avellino-potrebbero

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Emilio loffredo 2 gennaio 2007 19:06
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Ho avuto la confisca dela moto,mandata in custodia per trenta gg.in un deposito fuori provincia.E’legale tutto cio’.La moto da Napolie andata a MERCOGLIANO-Avellino-con pesanti aggravi di spese.Voi non vedete niente di illegale tutto cio’

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Alberto 2 gennaio 2007 19:25
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stamattina sono andato dal giudice di pace di torre annunziata è mi ha fissato l’udienza al 23 marzo kose da pazzi………..ma se la legge è kambiata vuol dire ke era sbagliata allora ridatemi la mia moto…………………

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Alberto 2 gennaio 2007 19:26
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ragazzi da napoli è provincia e del resto di italia basta rimanere in silenzio scendiamo in piazza è protestiamo……………

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Davide 2 gennaio 2007 21:20
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si ma se dobbiamo scendere in piazza…dobbiamo essere uniti e poi e dove si fà questa protesta?risp

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Alberto 3 gennaio 2007 16:18
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parlo x tutti kuelli a kui è stata sottratta la moto a napoli e provincia è siamo tanti se andremo a manifestare tutti insieme kontro kuesta grave ingiustizia vinceremo la nostra guerra….ci vorrebbe kualkuno ke pubblicizzi la nostra manifestazione in modo ke lo sappiano tutti i ragazzi napoletani ke sono inkappati nella konfisca…fatemi sapere alberto!!!!!!!!!!!!!!diamoci una mossa

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Gianluca 4 gennaio 2007 15:23
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Ciao ragazzi,
anche a me hanno confiscato il motorino, eravamo in 2 senza casco,l’11 settembre 2006, adesso cn la nuova finanziaria che dice che dp 90 gg te lo ridanno che **** vuol dire?
significa che l’11 marzo me lo ridanno?
nn so cs fare………..sn disperato!!!!!! risp vi prego!!

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Emilio loffredo 4 gennaio 2007 18:43
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apprendo la modifica alla legge 168
relativa alla confisca dei motorini.
leggendo quanto da voi risposto alla domanda–e coloro che hanno gia subito la confisca–avete risposto che tale provvedimento verra tramutato in fermo amministrativo–ho fatto il tour tra
vvuu e prefettura dicono che la legge e’etrata in vigore il 29.11.06
pe i motorini confiscati prima non hanno avuto disposizioni e’vero?se no a quale legge o decreto devo riferirmi.la mia moto e’stata seq.ta
il 12.4.2006.pls rispondete sono troppo incazzato con questi cam…..

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Danilo roma 4 gennaio 2007 21:48
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sono danilo di roma se trovo gente a roma vorrei anche io organizzare una manifestazione facciamocci sentire………………….

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Gianluca 6 gennaio 2007 09:48
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si ho capito che dopo 30 gg che lo tengono in custodia loro te lo danno a te da custodire fin quando il giudice nn ti chiama x decidere cs fare….ma la nuova finanziaria del 2007 dice che dp 90 gg ti ridanno anche il libretto…..io volevo saxe se vale anche x quelli che sn stati confiscati e poi passati a fermo amministr.to nel 2006…….tutto qua!!!!

RISP

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Danilo roma 6 gennaio 2007 18:18
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no perche non e retroattiva dunque i signori parlamentari sono fatti belli prima a far vedere che hanno tolto la confisca ma si sono dimenticati di noi…….io ho un suzuki 1000 e per un impennata che neanche si vede mi hanno tolto una moto del valore di 8.000.00euro a dire che mi hanno fermato il 7 ottobre quando cera un decreto del 3 ottobre n.262 che non cera piu confisca per questi infrazioni io mi sono stufato perche la moto la sto pagando, il bollo lo pago e anche l’assicurazione l’unico modo e facci sentire ragazzi per caso qualcuno sa se diventera retroattiva???????e un mistero

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Alberto 7 gennaio 2007 16:58
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ragazzi forse ci possiamo dare un pikkolo aiuto andate sul sito http://www.cortecostituzionale.it è inviate un ‘email facendo costatare che devono ridarci le nostre moto se saranno tantissime credo possiamo accellerare i tempi di restituzione…….fatelo è x noi alberto

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