Ordinanza-ingiunzione illegittima se è omessa l’audizione personale

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Foto: ingiunzione nulla senza audizione del ricorrente

In tema di sanzioni amministrative il contraddittorio, tra l’autorità amministrativa e il ricorrente che l’abbia richiesto, costituisce un obbligo per la prima e una garanzia per il secondo (il cittadino), pertanto l’ordinanza prefettizia che ingiunge il pagamento di una sanzione è nulla senza la previa audizione richiesta con ricorso dall’interessato.

Vistosi recapitare un verbale di accertamento per violazione dell’articolo 142 comma 8° C.d.S., il contravventore proponeva ricorso al Prefetto chiedendo, in tale sede amministrativa, anche di essere ascoltato per una difesa più completa e per esporre meglio le proprie ragioni.

L’ufficio territoriale di governo, nel respingere l’opposizione, ometteva di convocare il ricorrente violando così il codice della strada che con l’articolo 204 impone, quando richiesta, la convocazione personale a tutela del diritto di difesa del trasgressore nella fase amministrativa.

Quindi l’automobilista, data la palese violazione di legge, ricorreva al giudice di pace per l’annullamento dell’ordinanza-ingiunzione. Il magistrato, tuttavia, confermava la validità del provvedimento prefettizio, asserendo che l’omessa audizione del contravvenzionato, anche quando da questo richiesta, non inficia il procedimento amministrativo.

L’automobilista, certo di avere la legge dalla propria parte, non si dava per vinto e, contro la decisione del giudice di merito, presentava ricorso in Cassazione.
La suprema Corte infatti ne accoglieva l’opposizione originaria (sentenza n. 13622 del 11 giugno 2009, civile, sezione II) e annullava l’ordinanza del Prefetto precisando che, in materia di sanzioni amministrative, la mancata convocazione dell’interessato da parte della prefettura, prima ancora del codice stradale, viola un più generale principio procedimentale sancito dall’articolo 18 della legge 689 del 1981 (cfr. anche Cass. 4019/07, 3400/05, 13505/04, 11937/03, 10911/98, 8758/96, 5554/95, 1880/93, 10658/92, 1344/92 e 4266/90).

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Angelo 17 agosto 2009 15:09
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parole sacrosante

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Lorenzo 17 agosto 2009 15:10
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mi sembra giusto che l’imputato sia presente.

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Michele 17 agosto 2009 15:10
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concordo anche io ma la multa la devi pagare

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Emanuele 17 agosto 2009 15:11
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comunque quanti non sanno la legge ci rimettono.

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Michele 17 agosto 2009 15:12
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infatti la legge bisogna scriverla comprensibile per tutti,non solo per i laureati in legge,

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Alessandro 17 agosto 2009 15:12
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purtroppo in italia e’ cosi’,e chi ci rimette e’ sempre il proletario

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Giovanni 17 agosto 2009 15:13
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e gli anziani dove li metti?

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Nicolas 17 agosto 2009 15:13
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comunque e’ uno schifo.

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Fabrizio 17 agosto 2009 15:14
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a ch lo dici ormai siamo arrivati a questo punto e di certo non si torna indietro.

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Carlo 17 agosto 2009 15:15
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comunque l’ultima sentenza e’ perfetta,bisogna essere presenti comunque,e’ un nostro diritto

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Antonio 17 agosto 2009 15:16
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munque diritti o no,la multa la devi pagare non e’ che te la tolgono perche’ testiomoni.

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Giorgio 17 agosto 2009 15:17
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per una volta anche i giudici hnno violato la legge,che ridere.

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Alessio 17 agosto 2009 15:18
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questo mi fa notare come anche i giudici siano ignoranti in materia

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Luciano 17 agosto 2009 15:18
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pensate in che mani siamo!!!!

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Ezio 17 agosto 2009 15:19
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il problema che il codice civile e penale hanno troppi cavilli.

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Giancarlo 17 agosto 2009 15:19
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questo fa parte dell’italia io non mi sconvolgo piu’

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Cristian 17 agosto 2009 15:20
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peccato avere uno stato csi’ che si fa ridere dietro

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Felice 17 agosto 2009 15:21
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cosi’ va la vita e chi e’ ricco la scampa sempre.

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Danilo 17 agosto 2009 15:22
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in questo caso pero’ lo stato ha dato ragione al cittadino.

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Luigi 17 agosto 2009 15:22
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non facciamo di tutta l’erba un fascio,in fondo lo stato e’ per il cittadino

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Sandro 17 agosto 2009 15:23
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sono d’accordo,in fondo chiunque puo’ sbagliare in buona fede.

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Luca 17 agosto 2009 15:24
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sempre che si tratti di buona fede.

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Remo 17 agosto 2009 15:25
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beh se la pensi cosi’ non vivi bene,devi avere anche un po’ di fiducia,.

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Paolo 17 agosto 2009 15:26
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io ho fiducia nello stato che ha dimostrato piu’ volte di fare il proprio dovere

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Davide 17 agosto 2009 15:26
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comunque ogni tanto una buona notizia.

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Andrea 17 agosto 2009 15:27
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comunque ci vorrebbero dei traduttori del codice civile per gli anziani

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Giulio 17 agosto 2009 15:27
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il problema e’ che la legge non ammette ignoranza.

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Marco 17 agosto 2009 15:28
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troppocomoda come frase,ma in fond e’ la verita’

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Leonardo 17 agosto 2009 15:28
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omunque l’importante e’ che il cittadino ha dimostrato il contrario

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Stefano71 17 agosto 2009 15:29
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sta di fatto che si va in tribunale anche per una multa!!!!!!!!!1

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