Ordinanza-ingiunzione illegittima se è omessa l’audizione personale
In tema di sanzioni amministrative il contraddittorio, tra l’autorità amministrativa e il ricorrente che l’abbia richiesto, costituisce un obbligo per la prima e una garanzia per il secondo (il cittadino), pertanto l’ordinanza prefettizia che ingiunge il pagamento di una sanzione è nulla senza la previa audizione richiesta con ricorso dall’interessato.
Vistosi recapitare un verbale di accertamento per violazione dell’articolo 142 comma 8° C.d.S., il contravventore proponeva ricorso al Prefetto chiedendo, in tale sede amministrativa, anche di essere ascoltato per una difesa più completa e per esporre meglio le proprie ragioni.
L’ufficio territoriale di governo, nel respingere l’opposizione, ometteva di convocare il ricorrente violando così il codice della strada che con l’articolo 204 impone, quando richiesta, la convocazione personale a tutela del diritto di difesa del trasgressore nella fase amministrativa.
Quindi l’automobilista, data la palese violazione di legge, ricorreva al giudice di pace per l’annullamento dell’ordinanza-ingiunzione. Il magistrato, tuttavia, confermava la validità del provvedimento prefettizio, asserendo che l’omessa audizione del contravvenzionato, anche quando da questo richiesta, non inficia il procedimento amministrativo.
L’automobilista, certo di avere la legge dalla propria parte, non si dava per vinto e, contro la decisione del giudice di merito, presentava ricorso in Cassazione.
La suprema Corte infatti ne accoglieva l’opposizione originaria (sentenza n. 13622 del 11 giugno 2009, civile, sezione II) e annullava l’ordinanza del Prefetto precisando che, in materia di sanzioni amministrative, la mancata convocazione dell’interessato da parte della prefettura, prima ancora del codice stradale, viola un più generale principio procedimentale sancito dall’articolo 18 della legge 689 del 1981 (cfr. anche Cass. 4019/07, 3400/05, 13505/04, 11937/03, 10911/98, 8758/96, 5554/95, 1880/93, 10658/92, 1344/92 e 4266/90).















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Commenti (30)
parole sacrosante
mi sembra giusto che l’imputato sia presente.
concordo anche io ma la multa la devi pagare
comunque quanti non sanno la legge ci rimettono.
infatti la legge bisogna scriverla comprensibile per tutti,non solo per i laureati in legge,
purtroppo in italia e’ cosi’,e chi ci rimette e’ sempre il proletario
e gli anziani dove li metti?
comunque e’ uno schifo.
a ch lo dici ormai siamo arrivati a questo punto e di certo non si torna indietro.
comunque l’ultima sentenza e’ perfetta,bisogna essere presenti comunque,e’ un nostro diritto
munque diritti o no,la multa la devi pagare non e’ che te la tolgono perche’ testiomoni.
per una volta anche i giudici hnno violato la legge,che ridere.
questo mi fa notare come anche i giudici siano ignoranti in materia
pensate in che mani siamo!!!!
il problema che il codice civile e penale hanno troppi cavilli.
questo fa parte dell’italia io non mi sconvolgo piu’
peccato avere uno stato csi’ che si fa ridere dietro
cosi’ va la vita e chi e’ ricco la scampa sempre.
in questo caso pero’ lo stato ha dato ragione al cittadino.
non facciamo di tutta l’erba un fascio,in fondo lo stato e’ per il cittadino
sono d’accordo,in fondo chiunque puo’ sbagliare in buona fede.
sempre che si tratti di buona fede.
beh se la pensi cosi’ non vivi bene,devi avere anche un po’ di fiducia,.
io ho fiducia nello stato che ha dimostrato piu’ volte di fare il proprio dovere
comunque ogni tanto una buona notizia.
comunque ci vorrebbero dei traduttori del codice civile per gli anziani
il problema e’ che la legge non ammette ignoranza.
troppocomoda come frase,ma in fond e’ la verita’
omunque l’importante e’ che il cittadino ha dimostrato il contrario
sta di fatto che si va in tribunale anche per una multa!!!!!!!!!1