Ricorso multa Autovelox. Come fare

L’ ennesima diatriba occorsaci con i famigerati autovelox, perché beccati ad una velocità che riteniamo di non aver raggiunto, oppure per via di contestazioni su chi, in quel momento, guidava la nostra vettura,o sugli orari impossibili in cui è stata rilevata l’infrazione, ben sapendo che a quell’ora del giorno,l’auto era regolarmente parcheggiata in garage e, tanti, tanti altri casi e chi più ne ha più ne metta….
Una cosa è certa, da quando è stato istituito l’autovelox, le aule dei tribunali si sono ingolfate di ricorsi, la calma dei cittadini è stata messa a dura prova e, a complicare il tutto, ci si è messa anche la patente a punti, col rischio di vederseli decurtati rendendo la vita ancor più difficile agli automobilisti.
Ora, se è vero come è vero, che questi dispositivi hanno la loro importanza nel limitare le troppe vittime che, purtroppo, fa la strada, vogliamo negare che troppo spesso servono più a rimpinguare le casse dei Comuni che a regolamentare la circolazione? Possiamo non ammettere che spesso, gli autovelox, sono lasciati incustoditi o alla cura di addetti poco scrupolosi?
E davanti ad un simile marasma, nel caso in cui ritenessimo di aver ragione, dobbiamo rassegnarci a pagare l’ “iniqua” gabella o possiamo fare ancora qualcosa?
Qualcosa resta quasi sempre da fare, anche grazie alle Sentenze emesse dalla Corte di Cassazione, su sollecitazione dei Giudici di Pace sparsi nel nostro Paese.
L’infrazione va contestata immediatamente
A meno di trovarsi in autostrada, superstrada o laddove sarebbe impossibile arrestare la corsa del veicolo, col rischio di causare maggiori pericoli, la contestazione dovrà essere ingiunta immediatamente. E, quando non è possibile, per i casi appena visti, gli agenti che hanno elevato la contravvenzione dovranno specificare, nel verbale, la motivazione per la quale non hanno fermato il conducente. Occorre anche dire, che, a discrezione del Prefetto, alcuni tratti di strada, particolarmente pericolosi, potranno dotarsi di autovelox anche laddove, come in autostrada, non è possibile la contestazione immediata. Ma questo dovrà essere sempre annotato nel verbale che dovessimo ricevere.
La contravvenzione può essere contestata
La contravvenzione perde ogni efficacia se non specifica alcuni importanti riferimenti, che non sono solo il numero di targa e il modello dell’auto che conducevamo, sempre essenziali per l’efficacia della multa. Per conoscenza, riportiamo cosa dovrà indicare il verbale perché sia valido:
1 Modello di apparecchio usato
2 Tollerabilità in percentuale dello strumento
3 La verifica della funzionalità del rilevatore
4 La modalità di utilizzo del rilevatori (in particolare per i Telelaser)
5 Omologazione ministeriale (per gli apparecchi automatici)
6 Il provvedimento prefettizio che individua le strade dove non è possibile fermare il trasgressore.
Attenzione, il fatto che uno dei punti sopra indicati non sia presente nel verbale, non significa che possiamo stracciare la contravvenzione e dormire sonni tranquilli; significa soltanto che abbiamo la possibilità di fare ricorso e sperare anche di vincerlo.
Il consiglio è quello di farsi assistere dai legali delle Associazioni dei Consumatori, anche solo per rivolgere loro qualche quesito o dubbio che dovesse assalirci. In ogni caso, per sperare in un buon esito della vertenza, è utile sapere che se siamo intenzionati a ricorrere, non dobbiamo pagare la sanzione.
Il Giudice di Pace è l’Autorità cui si ricorre più frequentemente in caso di contestazioni, il tempo per farlo deve essere improrogabilmente entro 30 giorni dalla notifica e va presentato presso la Cancelleria del Tribunale ove si intende ricorrere, lo stesso luogo, comunque, ove ricade l’Ente che ha notificato la contravvenzione.
E’ possibile anche ricorrere dinnanzi al Prefetto, in questo caso, si può provvedere a presentare l’istanza presso l’Autorità che ha elevato la sanzione, Carabinieri, Polizia, Vigili urbani, entro e non oltre 60 giorni dalla notifica. Tale ricorso può anche essere inviato a mezzo Raccomandata A.R., purchè, sia nella lettera, che nella busta, si indichi, in apposito spazio, la scritta “RICORSO AL PREFETTO”.
Occorre ricordare che qualora si perdesse dinnanzi al Prefetto, la violazione si raddoppia, anche se, nulla è ancora perduto! Infatti, qualora l’ Autorità prefettizia, dovesse respingere il ricorso ed ha 120 giorni per farlo, ci restano altri 30 giorni per ricorrere contro quest’ultimo provvedimento, dinnanzi al Giudice di Pace. E’ bene ricordare che i termini per il ricorso, sono improrogabili.
L’Unione Consumatori ha messo a disposizione dei fac-simili degli stampati che occorrerà presentare di fronte alle Autorità citate che è possibile ricopiare e usare senza apportare modifiche alcune. Le Istruzioni sono segnate in corsivo e fra parentesi.
Spett.le Comando VV.UU.
……
( Come detto, il ricorso va inviato, se non consegnato a mani, per Raccomandata A.R. e l’indirizzo che dovrà arrecare è quello del Comando dei Vigili, in questo caso, che ha elevato contravvenzione all’indirizzo presso la città in cui operano)
Raccomandata A.R
RICORSO AL PREFETTO DI ..
avverso il verbale di accertamento
di violazione n…..…(notificato in data..)
Il sottoscritto ….. residente in…. ed ivi elettivamente domiciliato, quale proprietario dell’autovettura … targata …
ricorre
avverso il menzionato verbale, notificato in data ..e relativo alla violazione dell’art. .. rilevata il giorno …in Via …, Comune di..
Tale atto d’accertamento si appalesa illegittimo per i seguenti
motivi
( Fra i motivi che si espongono di seguito, scegliere quello che si ritiene valido per la motivazione della contestazione )
Come risulta dal verbale che si allega, l’infrazione ascritta all’opponente fu commessa in data … e non venne immediatamente contestata.
Il verbale di accertamento è stato successivamente notificato in data ….. e quindi ben oltre il termine di giorni 150 previsto dall’art. 201 comma primo del C.d.S., con conseguente nullità del verbale impugnato.
L’infrazione in questione fu rilevata a mezzo di apparecchio autovelox 104-C, ma non immediatamente contestata dagli operanti.
Tale circostanza si pone in contrasto con quanto prescritto dall’art. 200 del codice della strada la contestazione dell’infrazione “deve” essere immediata e solo qualora sia materialmente “impossibile”, essa può avvenire per mezzo della successiva notifica del verbale.
I casi di impossibilità vengono a titolo esemplificativo indicati dall’art. 384 del regolamento, al quale fa riferimento il verbale di accertamento indicando che la violazione non è stata immediatamente contestata perché: … ( In questo spazio, inserire la stessa terminologia e le identiche parole citate dagli Agenti nel verbale e, possibilmente, inserire il corsivo rispetto al testo )
In considerazione della nuova formulazione dell’art. 200 CdS la giurisprudenza ha più volte riaffermato la necessità della contestazione immediata, alla quale non si può rinunciare se non in via di assoluta eccezionalità.
La stessa Corte di Cassazione con la ben nota sentenza n. 4010 del 3 aprile 2000 ha sostenuto -inoltre- la necessità della immediata contestazione della violazione stradale se questa viene accertata con modelli di autovelox idonei a consentire l’accertamento contestuale dell’infrazione (quali ad esempio il mod. 104-C) a garanzia del generale principio di tutela del diritto di difesa del cittadino.
Per tali ragioni, quindi, l’omessa immediata contestazione dell’infrazione rende illegittimo l’accertamento, con conseguente nullità dell’impugnata sanzione.
(Indicare il seguente motivo di opposizione solo qualora nel verbale notificato non vengano menzionate né l’autorità né i termini per l’opposizione)Si eccepisce la violazione del dettato normativo dell’art. 3 comma 4 della legge 241/90 il quale impone che “in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere”.
Nel caso specifico al sottoscritto veniva notificato un verbale di accertamento nel quale non veniva indicato.. (continuare indicando le informazioni che non sono state fornite ai fini dell’opposizione)
Si rileva inoltre la nullità del verbale di accertamento de quo mancando, la sottoscrizione autografa dell’agente accertatore.
In tal senso si è espressa la Suprema Corte di Cassazione, statuendo che ” In tema di sanzioni amministrative è affetta da nullità la notificazione eseguita mediante consegna al contravventore, a mezzo del servizio postale, di copia informe del verbale di accertamento di una violazione al C.d.S. redatto con sistemi meccanizzati e non recante alcuna sottoscrizione dell’agente accertatore” (Cass. 2341/1998).
Si richiede infine che l’ill.mo Prefetto in forza del proprio potere di autotutela amministrativa, conoscendo l’intero rapporto giuridico, voglia rilevare d’ufficio anche vizi di legittimità e di merito diversi da quelli denunciati dal ricorrente
Tutto ciò premesso e considerato
chiede
all’Ill.mo Sig. Prefetto adito che, disposta la sospensione di ogni sanzione comminata, voglia:
- annullare il verbale di contestazione impugnato, illegittimo per le ragioni esposte;
- annullare comunque il verbale impugnato ove siano rinvenuti ulteriori e diversi vizi di legittimità o di merito rilevabili d’ufficio.
Si allega: 1) Copia verbale notificato.
(data) (Firma del ricorrente)
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI..
Ricorso ex art. 22 legge 689/81
Opposizione avverso verbale di accertamento
n…notificato in data..
Il sottoscritto…residente in …. Via/Piazza…ed ivi elettivamente domiciliato, in qualità di proprietario del veicolo …targato…
premesso
- che in data ……veniva notificato al sottoscritto il verbale di contestazione n…per la violazione dell’art.…( in questo spazio va inserito l’articolo violato già indicato nel verbale) del codice della strada;
- che per l’effetto veniva applicata la sanzione amministrativa di lire .. (l’importo totale) - che la suddetta violazione veniva rilevata in data … in località … comune di …;
- che al sottoscritto non veniva immediatamente contestata la violazione in quanto “…” ( Ricopiare le stesse parole utilizzate dagli Agenti per le motivazioni, secondo le quali, non fu possibile procedere all’immediata contestazione); - che la contestazione risulta comunque illegittima in quanto effettuata a mezzo di apparecchio di rilevamento della velocità, autovelox mod. 104-C (se trattasi di accertamento a mezzo apparecchio di rilevamento);
- che in ogni caso l’accertamento impugnato risulta infondato in quanto …
( Specificare quali altri elementi si hanno a disposizione ai fini della contestazione del verbale ) Tutto ciò premesso, il ricorrente
propone opposizione
contro il verbale di accertamento n., notificato in data…, chiedendone l’annullamento, per i seguenti
motivi
( Citare solo i motivi che si ritengono validi ai fini dell’opposizione )
Come risulta dal verbale che si allega, l’infrazione ascritta all’opponente fu commessa in data … e non venne immediatamente contestata.
Il verbale di accertamento è stato successivamente notificato in data .. e quindi ben oltre il termine di giorni 150 previsto dall’art. 201 comma primo del C.d.S., con conseguente nullità del verbale impugnato.
L’infrazione in questione fu rilevata a mezzo di apparecchio autovelox 104-C, ma non immediatamente contestata dagli operanti.
Tale circostanza si pone in contrasto con quanto prescritto dall’art. 200 del codice della strada la contestazione dell’infrazione “deve” essere immediata e solo qualora sia materialmente “impossibile”, essa può avvenire per mezzo della successiva notifica del verbale.
Per le infrazioni accertate con autovelox o altri apparecchi elettronici, ai sensi del d.l. 121/2002 non è più obbligatoria la contestazione immediata sulle autostrade, sulle superstrade e sulle altre strade individuate dal Prefetto, tuttavia alla luce delle nuove norme contenute nel d.l. 121/2002 convertito nella l. 168/2002, si rileva che la strada in cui e’ stata rilevata l’infrazione non e’ autostrada né superstrada e non è (o non e’ pubblicamente segnalata) tra quelle individuate dal Prefetto “per le quali non e’ possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fuidita’ del traffico e all’incolumita’ degli agenti operanti o dei soggetti controllati” (art.4 dl n.121 del 20/06/2002).
Per tali ragioni, quindi, l’omessa immediata contestazione dell’infrazione rende illegittimo l’accertamento, con conseguente nullità dell’impugnata sanzione.
(Indicare il seguente motivo di opposizione solo qualora nel verbale notificato non vengano menzionate né l’autorità né i termini per l’opposizione)Si eccepisce la violazione del dettato normativo dell’art. 3 comma 4 della legge 241/90 il quale impone che “in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere”.
Nel caso specifico al sottoscritto veniva notificato un verbale di accertamento nel quale non veniva indicato ………………………………………………….… (Solo le informazioni che non sarebbero state fornite ai fini dell’opposizione) * * * * *
Si rileva inoltre la nullità del verbale di accertamento de quo mancando, la sottoscrizione autografa dell’agente accertatore.In tal senso si è espressa la Suprema Corte di Cassazione, statuendo che ” In tema di sanzioni amministrative è affetta da nullità la notificazione eseguita mediante consegna al contravventore, a mezzo del servizio postale, di copia informe del verbale di accertamento di una violazione al C.d.S. redatto con sistemi meccanizzati e non recante alcuna sottoscrizione dell’agente accertatore” (Cass. 2341/1998).
Per questi motivi il ricorrente
chiede
che l’Ill.mo Giudice di Pace adito voglia, previo accoglimento del ricorso e disposta in ogni caso in via preliminare l’immediata sospensione della sanzione comminata, fissare con decreto in calce al presente ricorso la data d’udienza ed ordinarne comunicazione al ricorrente presso il domicilio eletto, nonché alla Amministrazione opposta per sentir accogliere le seguenti
conclusioni
accertare e dichiarare l’illegittimità del verbale di accertamento opposto e per l’effetto annullarlo in accoglimento dei dedotti motivi.
Con condanna a carico dell’Amministrazione opposta alla rifusione delle spese del presente giudizio.
Si comunicano mediante deposito in cancelleria i seguenti documenti:
1) copia verbale di accertamento;
Con riserva di richieste istruttorie.
( la data) (Firma del ricorrente)
(Nota) Il ricorso dovrà essere depositato presso la cancelleria del Giudice di Pace del luogo nel quale è stata accertata la violazione, producendo cinque copie dell’atto e di tutti gli allegati.
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Commenti (533)
Un cordialissimo saluto a tutti.
Mi chiamo Luca, oggi mi son visto recapitare la sgradita letterina del verbale di contestazione di violazione del codice della strada.
In data 23/08/2009 la mia auto circolava su strada ex. ss. con limite di velocità di 70km/h, a 132Km/h (detrato 5% diventano 125km/h) rilevato con apparecchiatura Mod. TRAFFIPHOT II SR-PHOTOR&V PROJECT AUTOMATION
Risultato: decurtazione 10 punti della patente e 370,00+spese di multa
Sanzione accessoria: Ritiro patente per sospensione.
La mia domanda è questa: se non so chi guidava, e ometto di fornire le generalità del conducente, mi comminano la sanzione accessoria da 263,00 a 1050,00 €?
mi salvo dalla sospensione della patente?
e cosa mi devo aspettare di multa, 263 o 1050??
Come devo procedere materialmente? pago la prima sanzione dei 370+spese e non dichiaro nulla?
Non pago e attendo la seconda comunicazione col nuovo importo?
Pago e allego il modulo con i dati barrando l’ultima casella (altro) e dichiarando di non poter risalire a chi era alla guida in quel momento?
Vi ringrazio x l’aiuto che son certo riceverò
ho preso una multa con un autovelox e o superato il limite di 16 km orari e non sono stato fermato perche l agente era solo se qualcuno puo rispondermi se posso fare ricorso grazie
ho ricevuto una multa per aver superato di 7 km/h la tolleranza del 5% ma la mia auto risulta di 3 porte invece di 5, posso fare ricorso. grazie.
ciao ho preso una multa con l’autovelox e l’ho contestata facendo ricorso al giudice di pace.Nel frattempo ,mi è arrivata la sanzione perchè non ho comunicato gli estremi della pat. del conducente per la decurtazione dei punti. la mia domanda è, fin quando il giudice di pace non ha stabilito se devo pagare la multa o no, sono obbligato comunque a comunicare gli estremi??
l’anno scorso ho presentato ricorso per una multa entro il tempo definito. dopo mesi e mesi di attesa mi arriva la notifica che non è stata accettato il ricorso in quanto non mi sono presentato all’udienza.è vero che bisogna chiamare l’ufficio del giudice di pace dopo un determinato periodo per sapere dell’udienza? o dovrebbero mandarti un avviso con ricevuta di ritorno?
x zaraKY
IL gdp e competente per territorio.Se tu hai preso la multa a Roma ed abiti a Firenze,avresti dovuto eleggere il tuo domicilio legale presso la segreteria del GDP.Se invece hai presentato ricorso contro la multa e le multa e stata presa nella tua città,allora avrebbero dovuto informarti la data DELL’UDIENZA.
In un verbale di violazione alle norme del codice della strada si legge che il guidatore ha violato l’art. 142 c.9, perché in una strada, in cui il limite massimo di velocità consentito è di 70 km/h, circolava ad una velocità accertata di 105 km/h, precisando che la velocità accertata è quella rilevata dall’autovelox Mod. 104/C2 (111 km/h) decurtata della tolleranza del 5%. Stante a quanto si legge nel citato verbale, il limite di velocità è stato superato di 35 km/h (105 meno 70) e, quindi, è erroneo applicare le sanzioni contemplate nel comma 9 dell’art. 142 CdS, il quale contempla i casi di superamento del limite di velocità di oltre 40 km/h e meno di 60. Tale circostanza, in caso di ricorso, comporta l’annullamento del verbale, oppure la derubricazione della violazione dal comma 9 al comma 8 dell’art. 142 (superamento del limite di velocità compreso fra 10 e 40 km/h)?
salve a ttt mi sono appena arrivate 2 multe per eccesso di velocita’ di circa 25 km/h e mi hanno sottratto 10 pnt in totale, chiedo se e’ contestabile almeno una multa essendo state fatte a distanza di 3 ore(pero’ due giorni diversi) dallo stesso autovelox,grazie in anticipo per il vostro aiuto
ciao.
qualcuno di voi saprebbe dirmi se l’autovelox sulla 131 all’altezza di elmas il 17 settembre 2009 era a norma??
ho saputo che non lo era per un certo periodo ed ho ricevuto un multone da paura..
su internet non trovo nulla ma so per certo che fecero un’articolo sul giornale..
aiutatemi!!!!!
grazie.
Simone; penso che tu ti riferisca alla 131 Carlo Felice ad Elmas, credo che sia in provincia di Cagliari, basta rivolgerti alla Prefettura di questa città, ufficio depenalizzazione, e ti potranno dire se l’autovelox era autorizzato o meno e se ci sono gli stremi per il ricorso, tempo utile 60 giorni
ciao a tutti, vi chiedevo una cosa.. il 25/05/07 ho preso un verbale per eccesso di velocità superando il limite di 40 km,pena la decurtazione di dieci punti sulla patente.. non sono stato fermato al momento ma mi è stata notificata il 13/07/07, l’ho pagata..
questa mattina(05/02/2010) è venuto un ufficiale dei vigili per la sospensione della patente ha lasciato a mia moglie il decreto che porta data 30/09/2008 e mi dicono che entro 5 giorni devo portare la patente al comando.. i tempi permettono questa sanzione???? e tutto regolare?? anche dopo cosi tanto tempo???
grazie mille luca
Salve,
il 22 gennaio mi è arrivata una multa per eccesso di velocità riscontrata con autovelox nei pressi di Piacenza. Non essendo mai stato da quelle parti, ho richiesto la foto. La targa è uguale ma il veicolo no. Io ho una 156 mentre nella foto c’è una micra. Cosa devo fare?
Luca, in questo caso è bene fare dnuncia per possibile clonazione della tua targa e chiederne il sequestro, dopo se inoltri ricorso al Prefetto allegando le foto della tua e dell’altra macchina, copia del libretto della tua macchina e denuncia, tramite il comando che ha operato saranno loro stessi ad annullare il verbale qualche volte si può avre fiducia.
Luca, in questo caso è bene fare dnuncia per possibile clonazione della tua targa e chiederne il sequestro, dopo se inoltri ricorso al Prefetto allegando le foto della tua e dell’altra macchina, copia del libretto della tua macchina e denuncia, tramite il comando che ha operato saranno loro stessi ad annullare il verbale, qualche volta si può avere fiducia.
fai subito una denunzia ai CC o Polizia dichiarando quanto da te detto.Con la denunzia fai poi ricorso alGDP competente per territorio,se abiti aPaicenza va bene,se no puoi eleggere il tuo domicilio legale presso la segretira del GDP.Da Gennaio per i ricorsi si paga un “pizzo”DI 30 euro piu 8 di bollo.Se il ricorso viene accolto ti dovranno restituire 30 euro,come?non si sa ancora,l’importanza e arraffare in questo paese di….Poi si lamentano delle MAFIE….cHIEDI NEL RICORSO AL gdp DI SOSPENDERE L’ESECUTIVITà DELLA MULTA.cIAO
ciao sono Raffaele volevo dirvi che i vigili urbani mi hanno mandato la multa per ecceso di velocità ma posso contestare la multa perchè mentre viaggiavo non ho visti i vigili urbani con l’apparecchio velomatic 512 e poi quando mi è arrivata la multa non c’era il modello della mia macchina ma solo la targa si può contestare. grazie
Raffaè, il modello della macchina potrebbe essere determinante solo in caso che nella foto risultasse altro tipo di veicolo e non quello tuo, verifica da fare visionando la foto dai vigili, per la mancata contestazione il discorso cambia, bisogna assicurarsi che ci siano cartelli di preavviso e che la mancata contestazione sia autorizzata dal Prefetto, che con proprio decreto individua i tratti di strada a rischio incidenti, dove non è possibile la contestazione immediata, inoltre sul verbale siano riportati con certezza l’ora la data e la località, se fosse altrimenti vi sono i motivi validi per un eventuale ricorso, se leggi precedenti messaggi troverai anche i riferimenti normativi che io stesso in passato ho inserito, anche l’articolo che riporta l’obbligo della visibilità degli agenti operanti.
La multa é stata notificata entro i 150 gg al concessionario auto e lui mi ha telefonato dicendo che comunicava il mio nome come proprietario. Ho qualche speranza di superare i 150 gg e vincere il ricorso, aspettando che il verbale arrivi a mio nome o aumenterá per le doppie notifiche, l’importo se dovró pagare?
Gutt, okkio che se durante il periodo di notifica c’e stato un passaggio di proprietà per vendita e/o rottamazione i 150 giorni non valgono più, ti dovrai comunque accollare la multa o fare eventuale ricorso se sussistono presupposti
Ciao a tutti.
Stasera mentre tornavo a casa sono incappato in un autovelox ed ho distintamente visto il flash, per cui temo che presto mi arriverà a casa una multa. Volevo sapere se contestare la multa entro 30 giorni dal giudice di pace e perdere la contestazione comportava una multa doppia, come avviene in caso di perdita con il prefetto. Grazie mille
vai più piano e pensa a fare meglio!
x LUCA
aspetta che ti arrivi la contestqazione poi ricorri.bisogna leggere quali sanzioni ti applicheranno.Spesso le multe con autovelox sono falsate da irregolarita strumentali.Se fai ricorso al GDP dovrai pagare il PIZZO
di euro 30 piu 8 di marca da bollo.Quando ti arrivera il verbale,dovrai comunicare chi era al volante dell’auto,perche se non lo fai avrai una sanzione pecuniaria di circa 200 euro.Aspetta che arrvi il verbale,altrimenti contesterai l’eccesso di velocità dovuto per”legittimo impedimento”(scherzo tu non sei…)
emilio, questa è corruzione lo sai?
ma perchè non apri un libro ogni tanto?
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