Ricorso multa Autovelox. Come fare

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Multe Autovelox

L’ ennesima diatriba occorsaci con i famigerati autovelox, perché beccati ad una velocità che riteniamo di non aver raggiunto, oppure per via di contestazioni su chi, in quel momento, guidava la nostra vettura,o sugli orari impossibili in cui è stata rilevata l’infrazione, ben sapendo che a quell’ora del giorno,l’auto era regolarmente parcheggiata in garage e, tanti, tanti altri casi e chi più ne ha più ne metta….

Una cosa è certa, da quando è stato istituito l’autovelox, le aule dei tribunali si sono ingolfate di ricorsi, la calma dei cittadini è stata messa a dura prova e, a complicare il tutto, ci si è messa anche la patente a punti, col rischio di vederseli decurtati rendendo la vita ancor più difficile agli automobilisti.

Ora, se è vero come è vero, che questi dispositivi hanno la loro importanza nel limitare le troppe vittime che, purtroppo, fa la strada, vogliamo negare che troppo spesso servono più a rimpinguare le casse dei Comuni che a regolamentare la circolazione? Possiamo non ammettere che spesso, gli autovelox, sono lasciati incustoditi o alla cura di addetti poco scrupolosi?

E davanti ad un simile marasma, nel caso in cui ritenessimo di aver ragione, dobbiamo rassegnarci a pagare l’ “iniqua” gabella o possiamo fare ancora qualcosa?
Qualcosa resta quasi sempre da fare, anche grazie alle Sentenze emesse dalla Corte di Cassazione, su sollecitazione dei Giudici di Pace sparsi nel nostro Paese.

L’infrazione va contestata immediatamente

A meno di trovarsi in autostrada, superstrada o laddove sarebbe impossibile arrestare la corsa del veicolo, col rischio di causare maggiori pericoli, la contestazione dovrà essere ingiunta immediatamente. E, quando non è possibile, per i casi appena visti, gli agenti che hanno elevato la contravvenzione dovranno specificare, nel verbale, la motivazione per la quale non hanno fermato il conducente. Occorre anche dire, che, a discrezione del Prefetto, alcuni tratti di strada, particolarmente pericolosi, potranno dotarsi di autovelox anche laddove, come in autostrada, non è possibile la contestazione immediata. Ma questo dovrà essere sempre annotato nel verbale che dovessimo ricevere.

La contravvenzione può essere contestata

La contravvenzione perde ogni efficacia se non specifica alcuni importanti riferimenti, che non sono solo il numero di targa e il modello dell’auto che conducevamo, sempre essenziali per l’efficacia della multa. Per conoscenza, riportiamo cosa dovrà indicare il verbale perché sia valido:

1 Modello di apparecchio usato

2 Tollerabilità in percentuale dello strumento

3 La verifica della funzionalità del rilevatore

4 La modalità di utilizzo del rilevatori (in particolare per i Telelaser)

5 Omologazione ministeriale (per gli apparecchi automatici)

6 Il provvedimento prefettizio che individua le strade dove non è possibile fermare il trasgressore.

Attenzione, il fatto che uno dei punti sopra indicati non sia presente nel verbale, non significa che possiamo stracciare la contravvenzione e dormire sonni tranquilli; significa soltanto che abbiamo la possibilità di fare ricorso e sperare anche di vincerlo.

Il consiglio è quello di farsi assistere dai legali delle Associazioni dei Consumatori, anche solo per rivolgere loro qualche quesito o dubbio che dovesse assalirci. In ogni caso, per sperare in un buon esito della vertenza, è utile sapere che se siamo intenzionati a ricorrere, non dobbiamo pagare la sanzione.

Il Giudice di Pace è l’Autorità cui si ricorre più frequentemente in caso di contestazioni, il tempo per farlo deve essere improrogabilmente entro 30 giorni dalla notifica e va presentato presso la Cancelleria del Tribunale ove si intende ricorrere, lo stesso luogo, comunque, ove ricade l’Ente che ha notificato la contravvenzione.

E’ possibile anche ricorrere dinnanzi al Prefetto, in questo caso, si può provvedere a presentare l’istanza presso l’Autorità che ha elevato la sanzione, Carabinieri, Polizia, Vigili urbani, entro e non oltre 60 giorni dalla notifica. Tale ricorso può anche essere inviato a mezzo Raccomandata A.R., purchè, sia nella lettera, che nella busta, si indichi, in apposito spazio, la scritta “RICORSO AL PREFETTO”.

Occorre ricordare che qualora si perdesse dinnanzi al Prefetto, la violazione si raddoppia, anche se, nulla è ancora perduto! Infatti, qualora l’ Autorità prefettizia, dovesse respingere il ricorso ed ha 120 giorni per farlo, ci restano altri 30 giorni per ricorrere contro quest’ultimo provvedimento, dinnanzi al Giudice di Pace. E’ bene ricordare che i termini per il ricorso, sono improrogabili.

L’Unione Consumatori ha messo a disposizione dei fac-simili degli stampati che occorrerà presentare di fronte alle Autorità citate che è possibile ricopiare e usare senza apportare modifiche alcune. Le Istruzioni sono segnate in corsivo e fra parentesi.

Spett.le Comando VV.UU.
……
( Come detto, il ricorso va inviato, se non consegnato a mani, per Raccomandata A.R. e l’indirizzo che dovrà arrecare è quello del Comando dei Vigili, in questo caso, che ha elevato contravvenzione all’indirizzo presso la città in cui operano)

Raccomandata A.R
RICORSO AL PREFETTO DI ..
avverso il verbale di accertamento
di violazione n…..…(notificato in data..)

Il sottoscritto ….. residente in…. ed ivi elettivamente domiciliato, quale proprietario dell’autovettura … targata …

ricorre

avverso il menzionato verbale, notificato in data ..e relativo alla violazione dell’art. .. rilevata il giorno …in Via …, Comune di..

Tale atto d’accertamento si appalesa illegittimo per i seguenti

motivi
( Fra i motivi che si espongono di seguito, scegliere quello che si ritiene valido per la motivazione della contestazione )
Come risulta dal verbale che si allega, l’infrazione ascritta all’opponente fu commessa in data … e non venne immediatamente contestata.
Il verbale di accertamento è stato successivamente notificato in data ….. e quindi ben oltre il termine di giorni 150 previsto dall’art. 201 comma primo del C.d.S., con conseguente nullità del verbale impugnato.

L’infrazione in questione fu rilevata a mezzo di apparecchio autovelox 104-C, ma non immediatamente contestata dagli operanti.
Tale circostanza si pone in contrasto con quanto prescritto dall’art. 200 del codice della strada la contestazione dell’infrazione “deve” essere immediata e solo qualora sia materialmente “impossibile”, essa può avvenire per mezzo della successiva notifica del verbale.
I casi di impossibilità vengono a titolo esemplificativo indicati dall’art. 384 del regolamento, al quale fa riferimento il verbale di accertamento indicando che la violazione non è stata immediatamente contestata perché: … ( In questo spazio, inserire la stessa terminologia e le identiche parole citate dagli Agenti nel verbale e, possibilmente, inserire il corsivo rispetto al testo )
In considerazione della nuova formulazione dell’art. 200 CdS la giurisprudenza ha più volte riaffermato la necessità della contestazione immediata, alla quale non si può rinunciare se non in via di assoluta eccezionalità.

La stessa Corte di Cassazione con la ben nota sentenza n. 4010 del 3 aprile 2000 ha sostenuto -inoltre- la necessità della immediata contestazione della violazione stradale se questa viene accertata con modelli di autovelox idonei a consentire l’accertamento contestuale dell’infrazione (quali ad esempio il mod. 104-C) a garanzia del generale principio di tutela del diritto di difesa del cittadino.
Per tali ragioni, quindi, l’omessa immediata contestazione dell’infrazione rende illegittimo l’accertamento, con conseguente nullità dell’impugnata sanzione.


(Indicare il seguente motivo di opposizione solo qualora nel verbale notificato non vengano menzionate né l’autorità né i termini per l’opposizione)
Si eccepisce la violazione del dettato normativo dell’art. 3 comma 4 della legge 241/90 il quale impone che “in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere”.
Nel caso specifico al sottoscritto veniva notificato un verbale di accertamento nel quale non veniva indicato.. (continuare indicando le informazioni che non sono state fornite ai fini dell’opposizione)
Si rileva inoltre la nullità del verbale di accertamento de quo mancando, la sottoscrizione autografa dell’agente accertatore.
In tal senso si è espressa la Suprema Corte di Cassazione, statuendo che ” In tema di sanzioni amministrative è affetta da nullità la notificazione eseguita mediante consegna al contravventore, a mezzo del servizio postale, di copia informe del verbale di accertamento di una violazione al C.d.S. redatto con sistemi meccanizzati e non recante alcuna sottoscrizione dell’agente accertatore” (Cass. 2341/1998).

Si richiede infine che l’ill.mo Prefetto in forza del proprio potere di autotutela amministrativa, conoscendo l’intero rapporto giuridico, voglia rilevare d’ufficio anche vizi di legittimità e di merito diversi da quelli denunciati dal ricorrente
Tutto ciò premesso e considerato

chiede

all’Ill.mo Sig. Prefetto adito che, disposta la sospensione di ogni sanzione comminata, voglia:
- annullare il verbale di contestazione impugnato, illegittimo per le ragioni esposte;
- annullare comunque il verbale impugnato ove siano rinvenuti ulteriori e diversi vizi di legittimità o di merito rilevabili d’ufficio.
Si allega: 1) Copia verbale notificato.

(data) (Firma del ricorrente)

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI..
Ricorso ex art. 22 legge 689/81
Opposizione avverso verbale di accertamento
n…notificato in data..

Il sottoscritto…residente in …. Via/Piazza…ed ivi elettivamente domiciliato, in qualità di proprietario del veicolo …targato…
premesso
- che in data ……veniva notificato al sottoscritto il verbale di contestazione n…per la violazione dell’art.…( in questo spazio va inserito l’articolo violato già indicato nel verbale) del codice della strada;
- che per l’effetto veniva applicata la sanzione amministrativa di lire .. (l’importo totale) – che la suddetta violazione veniva rilevata in data … in località … comune di …;
- che al sottoscritto non veniva immediatamente contestata la violazione in quanto “…” ( Ricopiare le stesse parole utilizzate dagli Agenti per le motivazioni, secondo le quali, non fu possibile procedere all’immediata contestazione); – che la contestazione risulta comunque illegittima in quanto effettuata a mezzo di apparecchio di rilevamento della velocità, autovelox mod. 104-C (se trattasi di accertamento a mezzo apparecchio di rilevamento);
- che in ogni caso l’accertamento impugnato risulta infondato in quanto …
( Specificare quali altri elementi si hanno a disposizione ai fini della contestazione del verbale ) Tutto ciò premesso, il ricorrente
propone opposizione
contro il verbale di accertamento n., notificato in data…, chiedendone l’annullamento, per i seguenti
motivi
( Citare solo i motivi che si ritengono validi ai fini dell’opposizione )
Come risulta dal verbale che si allega, l’infrazione ascritta all’opponente fu commessa in data … e non venne immediatamente contestata.
Il verbale di accertamento è stato successivamente notificato in data .. e quindi ben oltre il termine di giorni 150 previsto dall’art. 201 comma primo del C.d.S., con conseguente nullità del verbale impugnato.

L’infrazione in questione fu rilevata a mezzo di apparecchio autovelox 104-C, ma non immediatamente contestata dagli operanti.
Tale circostanza si pone in contrasto con quanto prescritto dall’art. 200 del codice della strada la contestazione dell’infrazione “deve” essere immediata e solo qualora sia materialmente “impossibile”, essa può avvenire per mezzo della successiva notifica del verbale.
Per le infrazioni accertate con autovelox o altri apparecchi elettronici, ai sensi del d.l. 121/2002 non è più obbligatoria la contestazione immediata sulle autostrade, sulle superstrade e sulle altre strade individuate dal Prefetto, tuttavia alla luce delle nuove norme contenute nel d.l. 121/2002 convertito nella l. 168/2002, si rileva che la strada in cui e’ stata rilevata l’infrazione non e’ autostrada né superstrada e non è (o non e’ pubblicamente segnalata) tra quelle individuate dal Prefetto “per le quali non e’ possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fuidita’ del traffico e all’incolumita’ degli agenti operanti o dei soggetti controllati” (art.4 dl n.121 del 20/06/2002).
Per tali ragioni, quindi, l’omessa immediata contestazione dell’infrazione rende illegittimo l’accertamento, con conseguente nullità dell’impugnata sanzione.
(Indicare il seguente motivo di opposizione solo qualora nel verbale notificato non vengano menzionate né l’autorità né i termini per l’opposizione)Si eccepisce la violazione del dettato normativo dell’art. 3 comma 4 della legge 241/90 il quale impone che “in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere”.
Nel caso specifico al sottoscritto veniva notificato un verbale di accertamento nel quale non veniva indicato ………………………………………………….… (Solo le informazioni che non sarebbero state fornite ai fini dell’opposizione) * * * * *
Si rileva inoltre la nullità del verbale di accertamento de quo mancando, la sottoscrizione autografa dell’agente accertatore.In tal senso si è espressa la Suprema Corte di Cassazione, statuendo che ” In tema di sanzioni amministrative è affetta da nullità la notificazione eseguita mediante consegna al contravventore, a mezzo del servizio postale, di copia informe del verbale di accertamento di una violazione al C.d.S. redatto con sistemi meccanizzati e non recante alcuna sottoscrizione dell’agente accertatore” (Cass. 2341/1998).
Per questi motivi il ricorrente
chiede
che l’Ill.mo Giudice di Pace adito voglia, previo accoglimento del ricorso e disposta in ogni caso in via preliminare l’immediata sospensione della sanzione comminata, fissare con decreto in calce al presente ricorso la data d’udienza ed ordinarne comunicazione al ricorrente presso il domicilio eletto, nonché alla Amministrazione opposta per sentir accogliere le seguenti
conclusioni
accertare e dichiarare l’illegittimità del verbale di accertamento opposto e per l’effetto annullarlo in accoglimento dei dedotti motivi.
Con condanna a carico dell’Amministrazione opposta alla rifusione delle spese del presente giudizio.
Si comunicano mediante deposito in cancelleria i seguenti documenti:
1) copia verbale di accertamento;
Con riserva di richieste istruttorie.
( la data) (Firma del ricorrente)

(Nota) Il ricorso dovrà essere depositato presso la cancelleria del Giudice di Pace del luogo nel quale è stata accertata la violazione, producendo cinque copie dell’atto e di tutti gli allegati.

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Lun 06/02/2006 da Giuliano in

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Onasiss 29 settembre 2011 01:37
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salve,

Preciso che io sono una persona sorda, il 13 di settembre 2011 sono stato investito da una moto, il che sta al fatto che il medico del pronto soccorso mi ha dato 30 giorni di riposo per gamba ingessata (quella SX)tanto vale a dire che non posso guidare la mia auto per tale motivo citato sopra. cosa è successo? mi è arrivata una multa per eccesso di velocità e omissione all’alt dei Vigili del Corpo Municipale, ma insomma il problema è che come è possibile se io non potendo guidare ed ingessato e la mia auto è custodita in garage da molto? anche se sull’autovelox si vede la mia auto? guardate che non è assolutamente possibile che sia io e nemmeno dato le mie “chiavi” a qualcuno che non mi fido!! qualcuno mi sa indicare qualcosa o modi per cui poter fare ricorso?

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29 settembre 2011 09:58
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visto che la cosa e cosi evidente,fai ricorso al prefetto,perche se lo fai al GDP dovrai sborsare il mafioso pizzo di 41 euro che non ti verranno mai restituite.scrivi facendo ricorso al prefetto indicando i fatti corredati anche da documenti.Anche a me successe una cosa simile qualche anno fa,e il mio ricorso fu accolto.Io ti consigli cio come primo pass.Se ti dovesse andare male,e non credo in base a quello xhe hai detto,poi potrai fare ricorso alGDP.AUGURI

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Cristian 14 ottobre 2011 19:07
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Salve a tutti, mi è stata contestata un infrazione (autovelox) in moto. nella foto, però, compare sia il mio veicolo che un’altra moto. le due moto e le due targhe si vedono chiaramente…. è possibile fare ricorso?
La strumentazione utilizzata è 104/c2, installata su una postazione fissa.
Aspetto fiducioso, anche perchè i termini per il ricorso scadono lunedi.
Grazie a tutti

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Cristian 14 ottobre 2011 19:08
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Dimenticavo, la multa è arrivata solo a me

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DAVIDE 19 ottobre 2011 15:53
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buona sera mi è appena arrivato una multa fatta da autovelox 105/se cpu 93697, la mia velocità risultava di 109,25 su un limite di 90 km/h ero in una super strada quindi non mi hanno fermato subito ma inviata la multa a casa dopo una ventina di giorni, quello che mi risulta strano è che nella multa non ce ne foto e nemmeno cè scritto come posso vederla, ricordo con procisione quel giorno e i vigili urbani non erano visibili dalla via ma me ne accorsi solo dopo averli passati perchè erano ben nascosti fuori della carreggiata dietro un guardarai in una di quelle grandi piazzole d’emergenza, poi in quel frangente stavo sorpassando un camion quindi ci sta che avessi pur di poco superato il limite di velocità. quello che mi piacerebbe sapere se in base a questi dati posso fare ricorso oppure devo pagare e starmene zitto ?
grazie.

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MARIANO 4 novembre 2011 23:43
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io invece ho ricevuto un verbale preso con l autovelox in autostrada ma sul verbale specifica solo la targa e non l auto se faccio ricorso lo vinco????

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Alessia 17 novembre 2011 00:12
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Mi hanno fatto una multa con autovelox non mi ricordo che era segnalato, a dire il vero non c’è neanche la foto, dove posso vederla? e poi non mi hanno fermato, il limite era 50 dicono, ma dovrei controllare il km altrimenti era 70 e il cartello fisso del controllo della velocità non c’era.
e poi l’autovelox è vero che era tarato bene??
Cos’è che devo contestare di preciso?? Tra tutti questi articoli ho la testa in fiamme!!
Cosa devo mettere e allegare di preciso al giudice di pace.
a i u t o … graziee

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Carlo 3 gennaio 2012 13:14
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su una strada statale( nazionale 7bis) i vigili urbani possono usare l’autovelox? o solo la polizia stradale?

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Alba 24 gennaio 2012 13:25
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posso raccontarvi che mi sta succedendo?
868 € causa un ex collega che per mancanza di altri autoveicoli aziendali ha avuto ahimè in prestito la mia auto.
la multa consegnata all’azienda che nn se ne è fatta carico e reinoltrata all’ex collega che diceva di pagare gli allora 360€…si l’ho fatto…invece,ho tempo un mese per pagare e se voglio dilazionarla devo fornire il certificato ISEE: TEMPO DI GIRARE X STATO DI FAMIGLIA E RICHIESTA DI QUANTI SOLDI HAI QUA E LA ,SE HAI ASSICURAZIONI SULLA VITA, DENUNCIA DEI REDDITI…TUOI E DI TUTTI I FAMIGLIARI…MA CHE è LA SANTA INQUISIZIONE?

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Marcè 16 febbraio 2012 09:23
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Salve a tutti, sono stato fermato mentre andavo a poco più di 65km/h, la dove il limite era 50… con un mod-Velomatic512 (103b).
Vorrei sapere se posso contestare il fatto che la macchina della polizia:
1)aveva due ruote (una ant. e una posteriore) sul marciapiede
2) non ho visto il velomatic, quindi o era dentro la macchina o era collegato dentro mediante una prolunga (mi sembra di non aver visto il velomatic neanche dietro onestamente)
3) le condizioni della strada non sono per niente buone (scaffe e ormaie) e il verbale riporta il provvedimento prefettizio che indica le zona, tuttavia riconosco che la zona aveva i cartelli di segnaletica “controllo velocità”.

Nel caso fosse possibile come dovrei fare a dimostrargli questi punti???vado in loco e scatto qualche foto sperando di beccare la macchina nella stessa condizione?

lo so che i limiti vanno rispettati e vi premetto che è la prima volta che mi vengono tolti punti… ma sinceramente non mi va di essere preso in giro, in quanto mi trovavo su una strada circondata da lotti inedificati, alberi e a stento 4 villette nelle vicinanze…figuratevi che non c’erano manco strisce pedonali e sinceramente (la polizia) ha approfittato della zona per fare cassa, mentre dovrebbero essere altrove a proteggerci!!!… Ogni volta che mi trovo d innanzi strisce di attraversamento, o scuole vi posso assicurare che rallento anche quasi a fermarmi, e che in autostrada non supero mai il limite neanche quando non viene segnalata la presenza di segnaletica che informa sulla possibile presenza di autovelox. Non sono i 150 euro, perché li pagherei volentieri ad un perito o ad un avvocato, ma non sopporto il fatto che dove cammino devo spaventarmi ad attraversare la strada perché questi devono fare cassa!!!

A chi critica la mia osservazione vi faccio presente che la strada viene progettata in funzione del comfort, a fine di garantire altissimi valori di comfort e quindi è normale che il cittadino manco si accorge di andare veloce, oltre il limite ed è per questo che la normativa prevede rallentatori ottici o dossi. Poi il fatto che mi sono accorto della volante solo all’ultimo, mi fa anche pensare che non abbiano rispettato le distanze, perché state certi che io avrei rallentato se me ne fossi accorto e invece me ne sono accorto troppo tardi.

per favore rispondetemi

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Matteo 17 febbraio 2012 03:17
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Cerco notizie urgenti su eventuale possibilità di ricorso ad autovelox 105 SE posizionato a Roma in piazzale maresciallo giardini. So che è un punto “fisso” dove fioccano multe. Non c’è stata la contestazione immediata, ma esiste l’ordinanza prefettizia che sancisce tale possibilità in quel tratto?

Rispondete a vicivinci@msn.com

Grazie!

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