Ricorso multa Autovelox. Come fare

Pubblicato da Giuliano in Autovelox.
Lunedì, 6 Febbraio 2006.

Multe Autovelox

L’ ennesima diatriba occorsaci con i famigerati autovelox, perché beccati ad una velocità che riteniamo di non aver raggiunto, oppure per via di contestazioni su chi, in quel momento, guidava la nostra vettura,o sugli orari impossibili in cui è stata rilevata l’infrazione, ben sapendo che a quell’ora del giorno,l’auto era regolarmente parcheggiata in garage e, tanti, tanti altri casi e chi più ne ha più ne metta….

Una cosa è certa, da quando è stato istituito l’autovelox, le aule dei tribunali si sono ingolfate di ricorsi, la calma dei cittadini è stata messa a dura prova e, a complicare il tutto, ci si è messa anche la patente a punti, col rischio di vederseli decurtati rendendo la vita ancor più difficile agli automobilisti.

Ora, se è vero come è vero, che questi dispositivi hanno la loro importanza nel limitare le troppe vittime che, purtroppo, fa la strada, vogliamo negare che troppo spesso servono più a rimpinguare le casse dei Comuni che a regolamentare la circolazione? Possiamo non ammettere che spesso, gli autovelox, sono lasciati incustoditi o alla cura di addetti poco scrupolosi?

E davanti ad un simile marasma, nel caso in cui ritenessimo di aver ragione, dobbiamo rassegnarci a pagare l’ “iniqua” gabella o possiamo fare ancora qualcosa?
Qualcosa resta quasi sempre da fare, anche grazie alle Sentenze emesse dalla Corte di Cassazione, su sollecitazione dei Giudici di Pace sparsi nel nostro Paese.

L’infrazione va contestata immediatamente

A meno di trovarsi in autostrada, superstrada o laddove sarebbe impossibile arrestare la corsa del veicolo, col rischio di causare maggiori pericoli, la contestazione dovrà essere ingiunta immediatamente. E, quando non è possibile, per i casi appena visti, gli agenti che hanno elevato la contravvenzione dovranno specificare, nel verbale, la motivazione per la quale non hanno fermato il conducente. Occorre anche dire, che, a discrezione del Prefetto, alcuni tratti di strada, particolarmente pericolosi, potranno dotarsi di autovelox anche laddove, come in autostrada, non è possibile la contestazione immediata. Ma questo dovrà essere sempre annotato nel verbale che dovessimo ricevere.

La contravvenzione può essere contestata

La contravvenzione perde ogni efficacia se non specifica alcuni importanti riferimenti, che non sono solo il numero di targa e il modello dell’auto che conducevamo, sempre essenziali per l’efficacia della multa. Per conoscenza, riportiamo cosa dovrà indicare il verbale perché sia valido:

1 Modello di apparecchio usato

2 Tollerabilità in percentuale dello strumento

3 La verifica della funzionalità del rilevatore

4 La modalità di utilizzo del rilevatori (in particolare per i Telelaser)

5 Omologazione ministeriale (per gli apparecchi automatici)

6 Il provvedimento prefettizio che individua le strade dove non è possibile fermare il trasgressore.

Attenzione, il fatto che uno dei punti sopra indicati non sia presente nel verbale, non significa che possiamo stracciare la contravvenzione e dormire sonni tranquilli; significa soltanto che abbiamo la possibilità di fare ricorso e sperare anche di vincerlo.

Il consiglio è quello di farsi assistere dai legali delle Associazioni dei Consumatori, anche solo per rivolgere loro qualche quesito o dubbio che dovesse assalirci. In ogni caso, per sperare in un buon esito della vertenza, è utile sapere che se siamo intenzionati a ricorrere, non dobbiamo pagare la sanzione.

Il Giudice di Pace è l’Autorità cui si ricorre più frequentemente in caso di contestazioni, il tempo per farlo deve essere improrogabilmente entro 30 giorni dalla notifica e va presentato presso la Cancelleria del Tribunale ove si intende ricorrere, lo stesso luogo, comunque, ove ricade l’Ente che ha notificato la contravvenzione.

E’ possibile anche ricorrere dinnanzi al Prefetto, in questo caso, si può provvedere a presentare l’istanza presso l’Autorità che ha elevato la sanzione, Carabinieri, Polizia, Vigili urbani, entro e non oltre 60 giorni dalla notifica. Tale ricorso può anche essere inviato a mezzo Raccomandata A.R., purchè, sia nella lettera, che nella busta, si indichi, in apposito spazio, la scritta “RICORSO AL PREFETTO”.

Occorre ricordare che qualora si perdesse dinnanzi al Prefetto, la violazione si raddoppia, anche se, nulla è ancora perduto! Infatti, qualora l’ Autorità prefettizia, dovesse respingere il ricorso ed ha 120 giorni per farlo, ci restano altri 30 giorni per ricorrere contro quest’ultimo provvedimento, dinnanzi al Giudice di Pace. E’ bene ricordare che i termini per il ricorso, sono improrogabili.

L’Unione Consumatori ha messo a disposizione dei fac-simili degli stampati che occorrerà presentare di fronte alle Autorità citate che è possibile ricopiare e usare senza apportare modifiche alcune. Le Istruzioni sono segnate in corsivo e fra parentesi.

Spett.le Comando VV.UU.
……
( Come detto, il ricorso va inviato, se non consegnato a mani, per Raccomandata A.R. e l’indirizzo che dovrà arrecare è quello del Comando dei Vigili, in questo caso, che ha elevato contravvenzione all’indirizzo presso la città in cui operano)

Raccomandata A.R
RICORSO AL PREFETTO DI ..
avverso il verbale di accertamento
di violazione n…..…(notificato in data..)

Il sottoscritto ….. residente in…. ed ivi elettivamente domiciliato, quale proprietario dell’autovettura … targata …

ricorre

avverso il menzionato verbale, notificato in data ..e relativo alla violazione dell’art. .. rilevata il giorno …in Via …, Comune di..

Tale atto d’accertamento si appalesa illegittimo per i seguenti

motivi
( Fra i motivi che si espongono di seguito, scegliere quello che si ritiene valido per la motivazione della contestazione )
Come risulta dal verbale che si allega, l’infrazione ascritta all’opponente fu commessa in data … e non venne immediatamente contestata.
Il verbale di accertamento è stato successivamente notificato in data ….. e quindi ben oltre il termine di giorni 150 previsto dall’art. 201 comma primo del C.d.S., con conseguente nullità del verbale impugnato.

L’infrazione in questione fu rilevata a mezzo di apparecchio autovelox 104-C, ma non immediatamente contestata dagli operanti.
Tale circostanza si pone in contrasto con quanto prescritto dall’art. 200 del codice della strada la contestazione dell’infrazione “deve” essere immediata e solo qualora sia materialmente “impossibile”, essa può avvenire per mezzo della successiva notifica del verbale.
I casi di impossibilità vengono a titolo esemplificativo indicati dall’art. 384 del regolamento, al quale fa riferimento il verbale di accertamento indicando che la violazione non è stata immediatamente contestata perché: … ( In questo spazio, inserire la stessa terminologia e le identiche parole citate dagli Agenti nel verbale e, possibilmente, inserire il corsivo rispetto al testo )
In considerazione della nuova formulazione dell’art. 200 CdS la giurisprudenza ha più volte riaffermato la necessità della contestazione immediata, alla quale non si può rinunciare se non in via di assoluta eccezionalità.

La stessa Corte di Cassazione con la ben nota sentenza n. 4010 del 3 aprile 2000 ha sostenuto -inoltre- la necessità della immediata contestazione della violazione stradale se questa viene accertata con modelli di autovelox idonei a consentire l’accertamento contestuale dell’infrazione (quali ad esempio il mod. 104-C) a garanzia del generale principio di tutela del diritto di difesa del cittadino.
Per tali ragioni, quindi, l’omessa immediata contestazione dell’infrazione rende illegittimo l’accertamento, con conseguente nullità dell’impugnata sanzione.


(Indicare il seguente motivo di opposizione solo qualora nel verbale notificato non vengano menzionate né l’autorità né i termini per l’opposizione)
Si eccepisce la violazione del dettato normativo dell’art. 3 comma 4 della legge 241/90 il quale impone che “in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere”.
Nel caso specifico al sottoscritto veniva notificato un verbale di accertamento nel quale non veniva indicato.. (continuare indicando le informazioni che non sono state fornite ai fini dell’opposizione)
Si rileva inoltre la nullità del verbale di accertamento de quo mancando, la sottoscrizione autografa dell’agente accertatore.
In tal senso si è espressa la Suprema Corte di Cassazione, statuendo che ” In tema di sanzioni amministrative è affetta da nullità la notificazione eseguita mediante consegna al contravventore, a mezzo del servizio postale, di copia informe del verbale di accertamento di una violazione al C.d.S. redatto con sistemi meccanizzati e non recante alcuna sottoscrizione dell’agente accertatore” (Cass. 2341/1998).

Si richiede infine che l’ill.mo Prefetto in forza del proprio potere di autotutela amministrativa, conoscendo l’intero rapporto giuridico, voglia rilevare d’ufficio anche vizi di legittimità e di merito diversi da quelli denunciati dal ricorrente
Tutto ciò premesso e considerato

chiede

all’Ill.mo Sig. Prefetto adito che, disposta la sospensione di ogni sanzione comminata, voglia:
- annullare il verbale di contestazione impugnato, illegittimo per le ragioni esposte;
- annullare comunque il verbale impugnato ove siano rinvenuti ulteriori e diversi vizi di legittimità o di merito rilevabili d’ufficio.
Si allega: 1) Copia verbale notificato.

(data) (Firma del ricorrente)

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI..
Ricorso ex art. 22 legge 689/81
Opposizione avverso verbale di accertamento
n…notificato in data..

Il sottoscritto…residente in …. Via/Piazza…ed ivi elettivamente domiciliato, in qualità di proprietario del veicolo …targato…
premesso
- che in data ……veniva notificato al sottoscritto il verbale di contestazione n…per la violazione dell’art.…( in questo spazio va inserito l’articolo violato già indicato nel verbale) del codice della strada;
- che per l’effetto veniva applicata la sanzione amministrativa di lire .. (l’importo totale) - che la suddetta violazione veniva rilevata in data … in località … comune di …;
- che al sottoscritto non veniva immediatamente contestata la violazione in quanto “…” ( Ricopiare le stesse parole utilizzate dagli Agenti per le motivazioni, secondo le quali, non fu possibile procedere all’immediata contestazione); - che la contestazione risulta comunque illegittima in quanto effettuata a mezzo di apparecchio di rilevamento della velocità, autovelox mod. 104-C (se trattasi di accertamento a mezzo apparecchio di rilevamento);
- che in ogni caso l’accertamento impugnato risulta infondato in quanto …
( Specificare quali altri elementi si hanno a disposizione ai fini della contestazione del verbale ) Tutto ciò premesso, il ricorrente
propone opposizione
contro il verbale di accertamento n., notificato in data…, chiedendone l’annullamento, per i seguenti
motivi
( Citare solo i motivi che si ritengono validi ai fini dell’opposizione )
Come risulta dal verbale che si allega, l’infrazione ascritta all’opponente fu commessa in data … e non venne immediatamente contestata.
Il verbale di accertamento è stato successivamente notificato in data .. e quindi ben oltre il termine di giorni 150 previsto dall’art. 201 comma primo del C.d.S., con conseguente nullità del verbale impugnato.

L’infrazione in questione fu rilevata a mezzo di apparecchio autovelox 104-C, ma non immediatamente contestata dagli operanti.
Tale circostanza si pone in contrasto con quanto prescritto dall’art. 200 del codice della strada la contestazione dell’infrazione “deve” essere immediata e solo qualora sia materialmente “impossibile”, essa può avvenire per mezzo della successiva notifica del verbale.
Per le infrazioni accertate con autovelox o altri apparecchi elettronici, ai sensi del d.l. 121/2002 non è più obbligatoria la contestazione immediata sulle autostrade, sulle superstrade e sulle altre strade individuate dal Prefetto, tuttavia alla luce delle nuove norme contenute nel d.l. 121/2002 convertito nella l. 168/2002, si rileva che la strada in cui e’ stata rilevata l’infrazione non e’ autostrada né superstrada e non è (o non e’ pubblicamente segnalata) tra quelle individuate dal Prefetto “per le quali non e’ possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fuidita’ del traffico e all’incolumita’ degli agenti operanti o dei soggetti controllati” (art.4 dl n.121 del 20/06/2002).
Per tali ragioni, quindi, l’omessa immediata contestazione dell’infrazione rende illegittimo l’accertamento, con conseguente nullità dell’impugnata sanzione.
(Indicare il seguente motivo di opposizione solo qualora nel verbale notificato non vengano menzionate né l’autorità né i termini per l’opposizione)Si eccepisce la violazione del dettato normativo dell’art. 3 comma 4 della legge 241/90 il quale impone che “in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere”.
Nel caso specifico al sottoscritto veniva notificato un verbale di accertamento nel quale non veniva indicato ………………………………………………….… (Solo le informazioni che non sarebbero state fornite ai fini dell’opposizione) * * * * *
Si rileva inoltre la nullità del verbale di accertamento de quo mancando, la sottoscrizione autografa dell’agente accertatore.In tal senso si è espressa la Suprema Corte di Cassazione, statuendo che ” In tema di sanzioni amministrative è affetta da nullità la notificazione eseguita mediante consegna al contravventore, a mezzo del servizio postale, di copia informe del verbale di accertamento di una violazione al C.d.S. redatto con sistemi meccanizzati e non recante alcuna sottoscrizione dell’agente accertatore” (Cass. 2341/1998).
Per questi motivi il ricorrente
chiede
che l’Ill.mo Giudice di Pace adito voglia, previo accoglimento del ricorso e disposta in ogni caso in via preliminare l’immediata sospensione della sanzione comminata, fissare con decreto in calce al presente ricorso la data d’udienza ed ordinarne comunicazione al ricorrente presso il domicilio eletto, nonché alla Amministrazione opposta per sentir accogliere le seguenti
conclusioni
accertare e dichiarare l’illegittimità del verbale di accertamento opposto e per l’effetto annullarlo in accoglimento dei dedotti motivi.
Con condanna a carico dell’Amministrazione opposta alla rifusione delle spese del presente giudizio.
Si comunicano mediante deposito in cancelleria i seguenti documenti:
1) copia verbale di accertamento;
Con riserva di richieste istruttorie.
( la data) (Firma del ricorrente)
 
(Nota) Il ricorso dovrà essere depositato presso la cancelleria del Giudice di Pace del luogo nel quale è stata accertata la violazione, producendo cinque copie dell’atto e di tutti gli allegati.
 
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Commenti (526)

grazie Lucio ho spedito il tutto oggi con R.R. e pensare che un avvocato voleva fottermi 400 Euro per fare lui il ricorso, siccome ,diceva, deve fare un contenzioso al tribunale! Ho preso il tutto ed ho detto che pagavo piuttosto la multa!:)ghghghg:)
pure gli avvocati sono tutti ladri.
Ciao a tutti

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Anonimo

ladro ci sarai tu e chi non te lo dice

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Claudio

Salve Amici.
Ho un dubbio, e non riesco a trovare risposte, dato che tutti parlano,ma pochi sanno veramente le cose.
Sabato scorso, sulla 148, direzione Latina andavo piu o meno a 160Km, poco prima dell’uscita Napoli/Terracine, mi stavo accingendo a superare un’auto quindi mi trovavo nella corsia di sinistra, quando per controlare che l’auto da sorpassare, non tentasse involontariamente di tagliare la strada, ho visto che a destra nascostissimo tra gli oleandri vi era un autovelox, che puntava verso chi veniva.
Possono avermi preso?
Frazie per il vostro parere.

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Claudio

In caso di multa, posso non dire chi guidava?

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VINCENZO

Ho preso una multa con l’autovelox marca SODI modello 104/c2 omologata con provvedimento n.192 del 16.12.1992.
Sull’autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria carreggiata sud in località Grondo al km 214,300 nel territorio del comune di Altomonte (Cs).
Si poteva andare a 80km/h e io andavo come rilevato a 127km/h.
A per la cronaca,la polizia stradale che ha rilevato l’infrazione, si era nascosta con la macchina, su una strada secondaria che si immette sull’autostrada e gli agenti erano inginocchiati per non farsi vedere con l’autovelox diretto sull’autostrada.
Vorrei sapere gentilmente:
-1 Posso fare ricorso e avere qualche possibilità di vincerlo;
-2 Visto che ho superato il limite di velocita di 47km/h, facendo ricorso al Prefetto, devo mandare lo stesso alla polizia stradale gli estremi della mia patente o devo attendere, perchè ho presentato ricorso?
-3 Visto che per chi supera il limite di velocità è previsto il ritiro della patente, posso mettere che nn mi ricordo chi era allo stato della guida, perchè la macchina quel giorno è stata guidata da 2 persone?
Ringrazio anticipatamente, sperando che qualcuno, mi sappia dare delle indicazioni precise al merito.
GRAZIE…….

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LucaLuca

ciao, ho ricevuto un verbale per eccesso di velocità da un comune sull’isola d’elba. ne io ne la mia auto siamo mai stati all’isola d’elba! cosa devo fare? grazie!

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Lucio.

Luca,ti hanno fatto la foto?penso di no.
Di conseguenza chi ha preso il numero di targa con ogni probabilita’ ha errato.
Se parti con il ricorso,assicurati anche due testimoni che quel giorno e a quell’ora eri in tutt’altra parte d’Italia.
Oppure se eri nel tuo posto di lavoro non sara’ difficile dimostrarlo.
in ogni caso una multa senza foto e’ contestabile.
Ciao e..non abbassiamo mai la testa,sono in aumento in modo esponenziale le multe con autovelox nascosti,unico modo per far cassa dato che se si rendono visibili il giocattolo si rompe….per fortuna esistono strumenti di controrilevazione,che si possono tenere in macchina…spenti….accesi sono vietati.

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Lucio.

Claudio,l’unica speranza e’ che,data la tua bella velocita’,il fotogramma scattato,non riesca a essere nitido.
Ti auguro che sia stato tu piu’ veloce…
Ciao.

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Marco

Hey lucio, tu lo hai il radar? che modello? io ho un rocky mountain, ora non ricordo il modello esatto ma uno degli ultimi.. Ma funzionano davvero? Ho visto che a volte si e a volte no… [ma segnala anche le pattuglie.. :-):-):-)]. *per le autorità: il radar l’ho provato in un paese al di fuori dell’Italia, dove è legale il suo utilizzo*

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LucaLuca

ciao Lucio, grazie per la risposta, sono quello della multa all’isola d’elba (io sono di Milano e non ci sono mai stato). sul verbale parla di risultanza fotografica. ho appena chiamato la p.m. di quel posto, dicono che devo richiamare martedì quando ci saranno gli addetti a quel “servizio”, con la foto in mano ci confronteremo. io gli ho detto che devo sapere se andare dai carabinieri a denunciare una targa clonata! ho le timbrature dell’ufficio che testimoniano la mia presenza a milano, l’agente dice che potrei aver prestato l’auto a qualcuno (comunque è stato gentile). martedì vi farò sapere!

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Marina61

ho preso una multa causa postazione fissa di rilevamento velocità su strada statale. Velocità rilevata 65 Km/h con limite 50 km/h(157euro + 2 punti dipatente).
Sul verbale è riportata come data di rilevamento 08-12-2006, ma io su quella strada sono passata il 10-12-2006 e non il giorno 8!
Qualcuno sa dirmi se l’errore può essere rilevante per fare ricorso 8ad es. come vizio di forma o altro…)? Grazie

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Lucio

Marina,se c’e’ una risultanza fotgrafica della tua targa,(sotto la foto c’e’ la strisciata con tutti i dati,compreso il giorno e ora vai a visionare la foto presso il comando.
Se non esiste documento fotografico,la multa e’ contestabile.
Ciao,Lucio.

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Lucio

Claudio,
non ho il rilevatore autovelox,quello che voglio dire e’ che a fronte di questa evoluzione di tecnologia e strategia,l’automobilista e’ portato a premunirsi con ogni mezzo di fronte a vere imboscate,che ormai assumono situazioni grottesche,con agenti rannicchiati dietro siepi
o messi su stradine nascoste,senza poi pensare agli esorbitanti costi di acquisto e gestione.
(Pagati da noi)
Il fatto e’ che sempre meno si pensa alla sicurezza del cittadino e’ sempre piu’a fare cassa.
Ciao,Lucio.

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Rocco

ciao a tutti e in special modo a lucio che credo ne sappia tanto di contravvenzioni…

DOMANDA…

mi è appena arrivata una bruttissima contravvenzione con relativa sospensione della patente…
sul verbale, che ho letto e riletto…NON’E’ SPECIFICATO IN MODO ESPLICATIVO il
1) certificato di omologazione ministeriale LL.PP ecc ecc.,
2) manca certificato di taratura ***** del **** rilasciato dalla società *******.e non’è,sempre in modo esplicativo,menzionato alcun decreto prefettizio atto a rendere possibile la non immediata contestazione del verbale in quanto ci sono motivi reali relativi alla incolumità degli agenti o ecc. ecc. vorrei fare ricorso secondo te lo vinco per vizi di forma? grazie in anticipo per la gradita risposta rocco

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Lucio

Ciao Rocco,ti ringrazio per la frase iniziale,credimi,cerco solo di documentarmi nella selva di articoli.
Per quanto riguarda il tuo caso,esistono vari vizi di forma strutturale nel verbale.
Vari ricorsi sono stati accolti propio in merito alla nancanza di dati di omologazione,centri autorizzati ed altre cose inerenti allo strumento di rilevazione.
Studia bene il motivo della mancata contestazione immediata.
In ogni caso ,data la posta in gioco e gli elementi mancanti sul verbale,e’un tuo diritto
andare avanti con un ricorso.
Vai a visionere comunque la prova fotografica.
Ciao.Lucio.

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Francesco

si può prendere una multa per eccesso di velocità senza però nessuno strumento (autovelox o laser) solo ad occhio del poliziotto. oggi me ne hanno inflitto una perche dicono che andassi a più di 50h secondo me ero nei limiti. Non c’è però nessun riscontro o supporto tecnologico che possa provare la violazione. fatemi sapere.grazie

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Lucio

Francesco,ma,il verbale ti e’ arrivato o e’ stata una contestazione immediata?
Nel primo caso,hai il dovere di fare ricorso,in quanto da come tu dici,non esiste nessuna apparecchio di rilevamento.
Nel secondo caso,sul verbale hai fatto scrivere la tua versione,e’ cioe’che non andavi oltre il limite consentito?
Se lo hai fatto,il ricorso e’ un tuo diritto.
Ciao,Lucio.

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Rocco

ciao lucio scusami se ti rompo ma ti prego mi dai una consulenza e mi dici se posso sferrare questo attacco?

Avverso il verbale di accertamento di violazione n.xxxxxxxxxxxxx notificato in data xxxxxxxxx a carico del Sig. xxxxxxxxxx ivi elettivamente domiciliato, quale proprietario dell’autovettura Fiat mod. xxxxx targata xxxxxxxx ricorre avverso il menzionato verbale d’accertamento riguardante la violazione del codice della strada, (art. 201 del D.L.vo 30/04 1992 n° 285 e art. 385) del regolamento di esecuzione, rilevata il giorno xxxxxxxxx alle ore 10:16 in Roma presso località VIA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx al Km 13.000 Dir. ROMA.
Tale atto d’accertamento si appalesa illegittimo per i seguenti motivi:
1)
La circostanza in cui si è svolto l’accertamento dell’infrazione al codice della strada, si pone in contrasto con quanto prescritto dall’art. 200 del suddetto codice che recita quanto segue: “La violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.” I casi di impossibilità vengono a titolo esemplificativo indicati dall’art. 384 del regolamento, al quale fa riferimento il verbale di accertamento indicando che la violazione non è stata immediatamente contestata Ai sensi art.201 comma 1 bis lettera 1.
In considerazione della nuova formulazione dell’art. 200 C.d.S. la giurisprudenza ha più volte riaffermato la necessità della contestazione immediata, (diritto alla difesa) alla quale non si può rinunciare se non in via di assoluta eccezionalità, alla immediata contestazione. È doveroso specificare che la motivazione menzionata nel verbale in oggetto, recita: “ per mancanza di spazi sufficienti e idonei”, quest’ultima ammette come a priori sia stata realizzata una vera e propria rinuncia alla contestazione immediata, in quanto, già consapevoli dell’impossibilità dell’accertamento immediato e ciò non è ammesso né dalla legge né dalla giurisprudenza. Basti riflettere che dal verbale d’accertamento si evince che la rilevazione fotografica è stata sviluppata e analizzata dagli agenti d’ufficio, il giorno xxxxxxxxxxx bensì soltanto 21(ventuno) giorni più tardi dal giorno dell’infrazione, dando adito a confermare come ci sia una vera e propria regolarità e volontà nel non voler contestare immediatamente una violazione al codice della strada.
Si tratta infine, di una giustificazione “ad usum delphini”. Prima si afferma che la contestazione avrebbe avuto luogo in spazi non sufficienti e idonei e poi si afferma l’impossibilità di fermarlo nei modi regolamentari.
Si tende a sottolineare inoltre, che la succitata motivazione non è elencata nell’articolo 201 del C.d.S. poiché quest’ultimo, a rigor di logica, dà per scontato che il servizio di polizia stradale avvenga a priori, in località con spazi sufficienti e idonei all’espletamento di tali servizi di polizia stradale.
Nel caso in specie, in nessun modo, la violazione sarebbe potuto essere contestata immediatamente, essendosi consapevolmente posizionati in località non idonei, più precisamente, dietro una siepe, dall’altra parte del “guard-rail” quindi su una strada parallela.
Ill.mo Prefetto è prevenzione questa o un vero e proprio agguato?
__________________________________

pag 1 di 3

2)
L’articolo 183 D.P.R. 16/12/1992 n°495 così recita: “Gli agenti preposti alla regolazione del traffico e gli organi di polizia stradale di cui all’art.12 del codice, durante i servizi previsti dall’art.11, commi 1 e 2, quando operano sulla strada devono essere visibili a distanza, sia di giorno che di notte…”.
Ill.mo Prefetto, una volta venuto a conoscenza dell’infrazione in oggetto, mi sono preoccupato di ritornare sul luogo dell’accertamento e ho constatato come l’usuale pattuglia sia accuratamente nascosta dietro una siepe (come da foto allegata), quindi, visibile a malapena se non a distanza ravvicinata, causando pericolo per chi transita anche a velocità consentita, in quanto alla visione, quasi tarda di una pattuglia, l’istinto porta a un’improvvisa frenata causando paure incontrollate a chi precede.
Una considerazione va volta al senso del servizio che si svolge perché, in primo luogo il predetto servizio di polizia stradale dovrebbe essere preventivo ed in secondo luogo punitivo.
Nel caso in questione è palese all’autoinduzione all’espletamento di un servizio di polizia solo ed esclusivamente punitivo, tutto ciò è illegittimo nei confronti dei cittadini vittime di mancate giuste applicazioni della legge come l’artico 183 del D.P.R. 16/12/1992 n°495.
____________________________
3)
Nel verbale d’accertamento notificatomi, si riscontrano vari vizi di forma come:
a) Manca il certificato di omologazione Ministeriale dell’“apparecchio AUTOVELOX”, che in vece risulta essere stato omologato dagli agenti accertatori…;

b) Manca il nome della società autorizzata che ha provveduto alla corretta taratura, che invece risulta essere fatto sempre dagli agenti accertatori…;

c) Manca il modello dell’autovettura;

d) Il provvedimento prefettizio che individua le strade dove non è possibile fermare il trasgressore;

Inoltre non sono specificati in alcun modo il numero di serie, l’omologazione e la certificazione dell’inclinometro, strumento necessario in caso di pendenze. Nel caso in oggetto, l’autovelox era posizionato sul bordo strada dall’altra parte del guard rail. Questo ha determinato la non perfetta perpendicolarità dei raggi intercettori, in quanto la strada sul quale è stato fatto l’accertamento è in lieve discesa e presenta una curvatura, non garantendo così, una sicura lettura dell’effettiva velocità.
Inoltre, non è menzionato il supporto sul quale l’autovelox era alloggiato, i supporti di tenuta e stabilità sono fondamentali per il corretto uso dello strumento. Non specificando marca e modello, poteva essere qualsiasi cosa sopra tutto quando come in questo caso, l’apparecchio accertatore era installato su piano terroso e fortemente irregolare.

pag. 2 di 3

Per quanto sopra elencato, in nome della propria autotutela, il ricorrente chiede
all’Ill.mo Sig. Prefetto adito che, disposta la sospensione di ogni sanzione comminata, voglia:
- annullare il verbale di contestazione impugnato, illegittimo per le ragioni esposte;
- annullare comunque il verbale impugnato ove siano rinvenuti ulteriori e diversi vizi di legittimità rilevabili d’ufficio.

Per completezza di pratica si allega:

1) Copia del verbale d’accertamento notificatomi in data 01.03.2007;
2) Foto effettuata in data xxxxxxxxxx riguardante la posizione degli agenti accertatori nella località Via xxxxxxxxxxxx Km 13.000;

Roma lì con osservanza

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AVATAR
Lucio

Rocco,
Sembra non manchi niente,il ricorso e’ equilibrato e ben strutturato..mi ricorda qualcosa..
Ricordati,alla consegna del ricorso,fai timbrare ogni foglio.
Sulla dichiarazione del conducente,scrivi che hai fatto ricorso,menzionando il n.di verbale,
fai timbrare anche questo.
Vai Rocco,almeno per quanto mi riguarda,hai le palle.
Ciao,Lucio.

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Anonimo

Ho superato di 13 Km/h il limite di 70 su una strada di un paese di **** (Sp.S.)e devo pagare 156 € con 2 punti tolti.
MA IO SO COME DOVRANNO SPENDEREI MIEI SOLDI…
CARI VIGILI, BUON LAVORO e AuGuRi…

Perchè a me ne hanno tolti 5, stessa identica situazione?

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Marco

Hey lucio, ma il ricorso deve essere a nome del proprietario o a nome del conducente/trasgressore? Grazie

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Paolo

salve gente chiedevo una informazione, si possono contestare le multe prese con autovelox situati su auto private e non sui mezzi della polizia municipale? oppure con auto municipale parcheggiata in un cortile privato(nascosta)e con il veloz sul bordo della strada ben nascosto? aspetto risposte paolo

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Lucio

Marco,andiamo per ordine.
Insieme al verbale d’accertamento viene inviato un foglio”certificazione generica(D.P.R 28 Dicembre 2000)dove il propitario e’ tenuto a comunicare i dati suoi e quelli dell’eventuale trasgressore.Nella parte conclusiva, si dovranno apporre le rispettive firme (propietario e conducente).
Va’da se’che firmando il form,il conducente esplicitamente dichiara la sua responsabilita’,esonerando il propietario verso il verbale.Quindi se ritiene opportuno,sara’ lui che dovra’ effettuare il ricorso.
Ciao,Lucio.

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Marco

ok, grazie 100, ciao!!

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LucaLuca

ciao, per il verbale dall’isola d’elba senza esserci mai stato, nella foto avevano confuso una T con una Y. tutto risolto. aspetterò una comunicazione x l’avvenuto annullamento. grazie!

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Lucio

Luca,ok mi fa’ piacere.
Ciao,Lucio.

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Antonio

Ho ricevuto un “ultimo avviso di pagamento” di una multa - autovelox del corpo di polizia municipale - presa il 29 settembre del 2003 di € 343.35. Oggi il Comune mi chiede € 694,94. E’ lecito? Posso contestarne l’eccessiva percentuale di mora (più del 100%)?

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Lucio

Antonio,
gia’dopo 60 giorni dal ricevimento del verbale,la somma da versare corrisponde gia’ alla somma pari alla meta’ del massimo della sanzione edittale piu’ le spese.
Sono passati piu’ di tre anni,ti conviene pagare,prima che si muovano per la riscossione coatta.
Ciao,Lucio.

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Anonimo

Evidentemente una non bastava…: oggi ho preso un’altra multa… Xò stavolta perchè circolavo in centro con auto non catalizzata. Lucio, salvami tu: a me sembrava che se si è più di uno in macchina, si può circolare…. E’ giusto o no? Noi eravamo in due apposta per quello… Che palle, vigili di ****!!!

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Marco

Comunque mi sono dimenticato di scrivere l’autore, sono Marco..

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Lucio

Marco,
l’unica cosa che ti puo’ salvare e’ l’esistenza in merito di una delibera del comune,nella quale sono elencate le eccezzioni.
Ciao,Lucio.

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Lucio

Quando una persona muore in un’incidente stradale,e’un evento molto triste e sconvolgente.
Quando a morire sono ragazzi,nella maggior parte dei casi,usciti da discoteche,il fatto oltre ad essere molto triste e sconvolgente fa’ riflettere.
Ma e’ possibile che gli “occhi”delle istituzioni,non vedono dove puo’ essere la “miccia”che innesca queate stragi?
Immaginiamo una notte passata in discoteca,dove si sa’,gira di tutto,pur di far soldi,controlli delle forze dell’ordine inesistenti(all’interno).
Puo’ mai un ragazzo uscito dalla discoteca,avendo magari bevuto e fatto altro,essere lucido e vigile, avendo a disposizione vetture da svariate centinaia di cavalli?
E’ le istituzioni a fronte di queste nuove stragi(questa e’ la motivazione) che fanno?
Aumentano decurtazione punti e somme delle multe!
In pratica,queste stragi,hanno fornito un’assist perfetto,ad un’incremento dell’incasso,senza andare a colpire una delle cause.
Scusate di questa mia esternazione,e’ prepariamoci ad altre “GENIATE”.
Ciao,Lucio.

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Luigi

salve.qualcuno mi sa dire se è tutto leggittimo quello che fanno con le cartelle esattoriali?cioè non menzionare il verbale e eventuale notifica.nel mio caso,a napoli la gest line ente truffaldino,ha un numero verde fantasma e un sito internet peggio ancora.ma è normale ke bisogna perdere gg intere ai loro sportelli.e se poi come spesso, ci sono errori da parte loro,ki mi rimborsa la mancata gg di lavoro? grazie.

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Stefano

Salve, mi è stata recapitata questa mattina una multa per eccesso di velocità per aver superato di 1 km/h il margine di tolleranza. (66km/h in una strada con limite a 60)

Dopo aver letto attentamente questa utile sezione del sito, ho rilevato alcune imprecisioni nel verbale che forse mi consentono di fare ricorso. A tale principio vorrei ascoltare il parere di qualcuno di voi, sicuramente più esperto di me.

1) Sebbene sul verbale sia riportato il nome, il cognome e la matricola dell’agente “verbalizzante”, non è presente la sua firma autografa.

2) L’autovelox credo sia descritto correttamente: modello “Traffipax Speedophot”, è presente il numero di matricola e il numero del certificato di taratura emesso da METAS il 23.02.2006. C’è poi scritto che all’inizio e alla fine dei rilevamenti ne è stata verificata la sua efficienza. Nella descrizione dell’autovelox non è però presente il margine di errore percentuale dell’apparecchio (che a quanto credo di aver capito leggendo dovrebbe essere presente).

3) Come spesso accade, l’auto della polizia municipale che ha effettuato il controllo non era visibile a distanza come previsto dal famoso articolo 183 D.P.R. 16/12/1992 n°495.

Secondo voi è sufficiente per tentare di fare ricorso? Quante speranze ho di non pagare la multa raddoppiata?

Altre domande:

- nel verbale non c’è scritto da nessuna parte che mi tolgono i punti e, oltre al bollettino per effettuare il pagamento, non c’è nessun altro modulo per comunicare il nominativo del conducente.

°Rischio la decurtazione di punti per l’infrazione commessa?

°Rischio di pagare un’ulteriore multa se non comunico il nominativo del conducente?

- Nel caso in cui mi consigliaste di effettuare il ricorso, voi ricorrereste al giudice di pace o al prefetto?

Grazie

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Davide

Posto il verbale che mi è arrivato a casa:

In data 16/10/2006 alle ore XX nel comune XX in via XX il conducente del veicolo Motociclo ENDURO, targa XX ha violato i seguenti articoli del C.d.S:
1) art 142/9: SUPERAVA DI OLTRE 40 KM/H IL LIMITE IMPOSTO.
La violazione comporta una decurtazione di 10 punti.

In quanto circolava alla velocità di km/h XX quando il limite di velocità era di XX ecc ecc dicendo che superavo di un tot il limite.
Velocità accertata con Autovelox integrato da fotocamera, previo controllo del regolare funzionamento eccecc.

Poi sono indicati i miei dati e una frase che non capisco e che riporto:
Contestazione omessa: non essendo disponibile altro personale incaricato della contestazione della violazione.

ecco… dalla velocità che ho superato mi han tolto 6 km/h e resto comunque oltre i 40. Il verbale prosegue dicendo che la velocità è stata accertata dal velox integrato con fotocamera approvato dal ministero ecc ecc, e mettendo che devo pagare 357 euro + la decurtazione di 10 punti.

Ora io volevo domandarvi alcune cose:
-avendo preso la patente della macchina il 23/10/04 e quella della moto il 14/10/06 sono neopatentato penso e quindi dovrebbero togliermi 20 punti indi ritirarmi la patente giusto?
-possono togliermi i punti anche se non mi hanno fermato ma soltanto preso targa e velocità tramite velox?
-posso contestare la multa dato che la mia moto non è un ENDURO ma un Hondra Crf 450 motard?
-posso dichiarare che non so chi era alla guida e non farmi ritirare i punti? se si quanto dovrei pagare?
-quanto deve passare come tempo massimo per arrivarti una multa?
-secondo voi potrei contestare qualcosa?

Scusate per le mille domande e per la lunghezza del topic,
grazie.

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Davide

inoltre non è stato neanche scritto come mai non hanno potuto fermarmi

VORREI SAPERE DA CHI MI PUò AIUTARE SICURAMENTE HO PRESO UN AUTOVELOX COLLOCATO IN UNA STRADA IN MANIERA PERMANENTE (FISSO)
SEGNALATO DELLA SUA PRESENZA CON DEI CARTELLI, SENZA INDICARE DOVE.
CHIEDO IN QUESTO CASO PER QUANTO RIGUARDA AL FATTO CHE NON MI HANNO FERMATO C’E’ QUALCHE SCAPPATTOIA FACENDO RICORSO AL GIUDICE DI PACE ? CHI SA DARMI QUALCE CONSIGLIO GRAZIE. GINO GENOVA .

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Anonimo

POSSO CONTESTARE? IL VERBALE DICE:

“L’infrazione non è stata immediatamente contestata ai sensi del punto 1 del DECRETO PREFETTIZIO N. 235/2003-S C.d.S DEL 18.06.03 (art. 4 legge 1 agosto 2002 N. 168)……….
il rilevatore è: Autovelox 104C/2 con sistema Videosistem omologazioni Ministero LLPP del 2483 del 10/11/93 e 1012 del 25/2/97 matricola N. 918363……………………………….

Preciso che il verbale di 151 e passa euro è redato dalla polizia municipale di Gonnesa (Cagliari) sulla SS 126 e che non c’è nessun cartello di avviso autovelox come invece esistono negli ingressi di molti centri abitati………………………..

secondo voi posso contestare?

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Ricky

POSSO CONTESTARE? IL VERBALE DICE:

“L’infrazione non è stata immediatamente contestata ai sensi del punto 1 del DECRETO PREFETTIZIO N. 235/2003-S C.d.S DEL 18.06.03 (art. 4 legge 1 agosto 2002 N. 168)……….
il rilevatore è: Autovelox 104C/2 con sistema Videosistem omologazioni Ministero LLPP del 2483 del 10/11/93 e 1012 del 25/2/97 matricola N. 918363……………………………….

Preciso che il verbale di 151 e passa euro è redato dalla polizia municipale di Gonnesa (Cagliari) sulla SS 126 e che non c’è nessun cartello di avviso autovelox come invece esistono negli ingressi di molti centri abitati………………………..

secondo voi posso contestare?

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Anonimo

il vigile urbano muore presto…………………………………………………………………………………………………………..BASTARDO………………………………………………………………………………………

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Giovanna

Ciao. Ho bisogno di un’informazione. Mi è stato recapitato un verbale di multa per eccesso di velocità registrato da auotvelox. Ho letto da qualche parte che dal momento dell’infrazione a quello dello sviluppo della foto non devono trascorrere più di 90 giorni. E’ vero? Qualcuno me lo conferma e magari sa anche in quale articolo è riportata questa info? Perchè nel mio caso sarei salva: sul verbale risulta che dalla data dell’infrazione a quella in cui il vigile ha preso visione della foto sono trascorsi ben più di 90 giorni! Aspetto fiduciosa. Grazie.

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Paolo

Cari Signori, vi chiedo dall’alto delle vostre sfortunate esperienze, se posso procedere alla contestazione di una multa per eccesso di velocità (95 km/h con limite di 90…che s****!!!) Motivazione: sul verbale compare una simpatica nota affermando che 100 mt prima della postazione autovelox vi era posto un avviso di “territorio sottoposto a controllo elettronico della velocità” . Vi giuro che non vi era nessun e ripeto nessun avviso di controllo della velocità. Guarda caso il giorno dopo telefono al comando della PM e chiedo se vi è effettivamente quest’obbligo di avviso ai guidatori del suddetto controllo. Loro, ironicamente, rispondono: “è solo una questione di cortesia!!!”……presa per i fondelli?!. Continua….guarda un pò a distanza di 1 settimana “nello stesso posto, nello stesso punto e con la stessa modalità, proprio 100 mt prima era stato posto un cartello “provvisorio (tipo sacchetto di sabbia)” che avvisava questa volta del controllo. Risultato: tutte le autovetture viaggiavano come lumache logico!! se avessi notato quel cartello il gioono della mia contravvenzione è chiaro che non avrei superato il limite no??

Signori, in che paese viviamo????

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Anonimo

ciao
scusate ma gli autovelox non devono essere segnalati ai cittadini?

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Stfano

salve, ho avuto una multa con semaforo rosso dai vigili urbani del comune di Carovigno(BR)nel 2004, all’epoca il verbale mi è stato notificato nei tempi previsti, per una svista non ho pagato la multa non mi hanno decurtato i punti sulla patente e non ho visionato la foto.
Oggi a distanza di 3 anni mi chiedono di effettuare il pagamento al fine di evitare l’iscrizione a ruolo con tutte le conseguenze di interessi di mora ecc. ecc.
volevo chiedere se a distanza dei 3 anni trascorsi ho la possibilità di poetr visionare la foto? loro si possono rifiutare o sono obbligati a darmi la possibilità di visionarla? grazie

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Lucio

Signori salve ,sono Lucio,sperando di essere utile ,vi posto cio’ che gli agenti dovrebbero fare per essere in regola prima loro nei confronti della legge e dell’automobilista:
Se non sono in regola..si Ricorre.
Ciao,Lucio.

Gli agenti preposti alla regolazione del traffico e gli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12 del codice, durante i servizi previsti dall’articolo 11, commi 1 e 2, del codice quando operano sulla strada devono essere visibili a distanza, sia di giorno che di notte, mediante l’uso di appositi capi di vestiario o dell’uniforme confezionati con tessuto rifrangente di colore bianco o grigio argento a luce riflessa bianca.
La Cassazione, con sentenza n. 24526 del 6 ottobre 2006, ha chiarito un punto importante nell’interpretazione del codice della strada, ribadendo l’obbligatorieta’ delle informazioni al conducente in merito alla presenza sulla strada che sta percorrendo, di apparecchi atti a rilevare automaticamente il superamento dei limiti di velocita’. E cio’ indistintamente in tutte le categorie di strade ove tale rilevazione e’ ammessa. Non ha pero’ chiarito tutti gli aspetti applicativi dell’obbligo in questione.
Il caso riguarda l’impugnazione di un verbale di contravvenzione elevato dalla Polizia Municipale di Senise per eccesso di velocita’, violazione rilevata dall’apparecchiatura cd. Autovelox su strada secondaria (S.S. 653 Sinnica). Il Giudice di Pace di Chiaramente (sentenza n. 167/03 pubblicata in data 27.11.03) ha accolto l’opposizione del cittadino multato per l’assenza di cartello di preavviso di controllo elettronico. La causa e’ poi finita in Cassazione, che ha confermato la bonta’ della pronuncia del giudice di primo grado.

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Anonimo

Ciao a tutti.
Mi è stata recapitata una multa per eccesso di velocità.
L’infrazione è del 12 ottobre 2006.
Mi è stato recapitato il verbale il 14/03/07.
Il verbale risulta redatto in data 28.11.2006.
Poi c’è una “relazione di notificazione” in cui una gentile signora “ATC NOME COGNOME” DICHIARA di avermo notificato il verbale!
Nel verbale non c’è il tipo di veicolo (marca e modello) ma solo n. di targa;
Autovelox 104/c2 marca SODI matricola xxxxx omologato il …10.11.93… (e io devo revisionare la macchina ogni 2 anni!).
Poi dice che l’apparecchiatura è stata verificata per la corretta installazione ed il buon funzionamento secondo l’art.4 L. 1.8.2002 da AT XXXXXXX XXXXX, che ha presienzato a tutte le operazioni di funzionamento.

Posso opporre ricorso per i 153 gg o per altri motivi?
Grazie a tutti!

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Francesco

.. dimenticavo, si tratta di una macchina a noleggio;
il luogo dell’infrazione è A14 carr. nord localitàn Ascoli Piceno Fonte Antica, Km 356,900: qualcuno sa se è in una curva, dosso, benzinaio?
Posso contestare con discrete possibilità di farcela???
Grazie.

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Francesco

Un’ultima cosa:
Spero mi risponda Lucio in una domanda così difficile!!

A proposito i soldi che risparmierò se risco a nn pagare la multa li darò in beneficenza.
Quello che più mi infastidisce sono i 2 punti sulla patente!

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Ricky

francesco dovresti essere fuori pericolo per via dei 153 gg…………………………..
doveva arrivarti entro 150gg………………

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Lucio

Ciao Ricky,i giorni sono 152,in ogni caso i fatidici 5 mesi sono stati superati.
Questo dimostra ancora una volta il diritto alla difesa, dopo piu’ di 5 mesi un’automobilista ben difficilmente puo’ricordarsi e preparare un’adeguato ricorso.
A mio avviso,solo per questo,puoi gia’ avvalerti del ricorso,su questo la legge e’ dalla tua.Non mi sembra di aver letto il certificato di taratura periodica.Ti ricordo che gli agenti devono essere sempre visibili e probabilmente non lo erano.
Se ti e’ possibile (ti sono rimasti 50 giorni di tempo)vai al km.356,900, sai,alcune volte il posto suggerisce tante cose..
Fatti mandare la foto,in caso ci fossero piu’ veicoli,e’ gia’ successo.
Ciao,un saluto anche a Francesco.
Lucio.

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Lucio

Scusate Francesco e Ricky,ho invertito i nomi.
E’ vero i 2 punti sulla patente danno fastidio,ma quello che ne da’ ancora di piu’ e’
la crescente autonomia interpretativa del codice della strada..piano piano si tende a escludere i diritti democratici e che la legge impone,a favore di sbrigative e lacunose multe,pur di incassare.
Ed e’ per questo che ricorrere e’ lecito,soprattutto quando i preposti si nascondono,e’ gia’,come si farebbe a far cassa se si mettono cartelli(come la legge impone)d’avviso di rilevatori automatici? Questi abusi,andrebbero perseguiti in egual misura di chi infrange il codice della strada.
La legge e’ uguale per tutti o no?
Lucio.

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Francesco

Grazie a tutti, di cuore!
Spero che il mio ricorso non venga respinto.
Sapete, qualcuno mi diceva che ci sono delle deroghe ai 150 giorni, ad esempio partono da quando viene rintracciato chi guidava o il proprietario (?!), visto che si trattava di un’auto a noleggio.

Buona domenica a tutti!!!

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