Ricorso multa Autovelox. Come fare

L’ ennesima diatriba occorsaci con i famigerati autovelox, perché beccati ad una velocità che riteniamo di non aver raggiunto, oppure per via di contestazioni su chi, in quel momento, guidava la nostra vettura,o sugli orari impossibili in cui è stata rilevata l’infrazione, ben sapendo che a quell’ora del giorno,l’auto era regolarmente parcheggiata in garage e, tanti, tanti altri casi e chi più ne ha più ne metta….
Una cosa è certa, da quando è stato istituito l’autovelox, le aule dei tribunali si sono ingolfate di ricorsi, la calma dei cittadini è stata messa a dura prova e, a complicare il tutto, ci si è messa anche la patente a punti, col rischio di vederseli decurtati rendendo la vita ancor più difficile agli automobilisti.
Ora, se è vero come è vero, che questi dispositivi hanno la loro importanza nel limitare le troppe vittime che, purtroppo, fa la strada, vogliamo negare che troppo spesso servono più a rimpinguare le casse dei Comuni che a regolamentare la circolazione? Possiamo non ammettere che spesso, gli autovelox, sono lasciati incustoditi o alla cura di addetti poco scrupolosi?
E davanti ad un simile marasma, nel caso in cui ritenessimo di aver ragione, dobbiamo rassegnarci a pagare l’ “iniqua” gabella o possiamo fare ancora qualcosa?
Qualcosa resta quasi sempre da fare, anche grazie alle Sentenze emesse dalla Corte di Cassazione, su sollecitazione dei Giudici di Pace sparsi nel nostro Paese.
L’infrazione va contestata immediatamente
A meno di trovarsi in autostrada, superstrada o laddove sarebbe impossibile arrestare la corsa del veicolo, col rischio di causare maggiori pericoli, la contestazione dovrà essere ingiunta immediatamente. E, quando non è possibile, per i casi appena visti, gli agenti che hanno elevato la contravvenzione dovranno specificare, nel verbale, la motivazione per la quale non hanno fermato il conducente. Occorre anche dire, che, a discrezione del Prefetto, alcuni tratti di strada, particolarmente pericolosi, potranno dotarsi di autovelox anche laddove, come in autostrada, non è possibile la contestazione immediata. Ma questo dovrà essere sempre annotato nel verbale che dovessimo ricevere.
La contravvenzione può essere contestata
La contravvenzione perde ogni efficacia se non specifica alcuni importanti riferimenti, che non sono solo il numero di targa e il modello dell’auto che conducevamo, sempre essenziali per l’efficacia della multa. Per conoscenza, riportiamo cosa dovrà indicare il verbale perché sia valido:
1 Modello di apparecchio usato
2 Tollerabilità in percentuale dello strumento
3 La verifica della funzionalità del rilevatore
4 La modalità di utilizzo del rilevatori (in particolare per i Telelaser)
5 Omologazione ministeriale (per gli apparecchi automatici)
6 Il provvedimento prefettizio che individua le strade dove non è possibile fermare il trasgressore.
Attenzione, il fatto che uno dei punti sopra indicati non sia presente nel verbale, non significa che possiamo stracciare la contravvenzione e dormire sonni tranquilli; significa soltanto che abbiamo la possibilità di fare ricorso e sperare anche di vincerlo.
Il consiglio è quello di farsi assistere dai legali delle Associazioni dei Consumatori, anche solo per rivolgere loro qualche quesito o dubbio che dovesse assalirci. In ogni caso, per sperare in un buon esito della vertenza, è utile sapere che se siamo intenzionati a ricorrere, non dobbiamo pagare la sanzione.
Il Giudice di Pace è l’Autorità cui si ricorre più frequentemente in caso di contestazioni, il tempo per farlo deve essere improrogabilmente entro 30 giorni dalla notifica e va presentato presso la Cancelleria del Tribunale ove si intende ricorrere, lo stesso luogo, comunque, ove ricade l’Ente che ha notificato la contravvenzione.
E’ possibile anche ricorrere dinnanzi al Prefetto, in questo caso, si può provvedere a presentare l’istanza presso l’Autorità che ha elevato la sanzione, Carabinieri, Polizia, Vigili urbani, entro e non oltre 60 giorni dalla notifica. Tale ricorso può anche essere inviato a mezzo Raccomandata A.R., purchè, sia nella lettera, che nella busta, si indichi, in apposito spazio, la scritta “RICORSO AL PREFETTO”.
Occorre ricordare che qualora si perdesse dinnanzi al Prefetto, la violazione si raddoppia, anche se, nulla è ancora perduto! Infatti, qualora l’ Autorità prefettizia, dovesse respingere il ricorso ed ha 120 giorni per farlo, ci restano altri 30 giorni per ricorrere contro quest’ultimo provvedimento, dinnanzi al Giudice di Pace. E’ bene ricordare che i termini per il ricorso, sono improrogabili.
L’Unione Consumatori ha messo a disposizione dei fac-simili degli stampati che occorrerà presentare di fronte alle Autorità citate che è possibile ricopiare e usare senza apportare modifiche alcune. Le Istruzioni sono segnate in corsivo e fra parentesi.
Spett.le Comando VV.UU.
……
( Come detto, il ricorso va inviato, se non consegnato a mani, per Raccomandata A.R. e l’indirizzo che dovrà arrecare è quello del Comando dei Vigili, in questo caso, che ha elevato contravvenzione all’indirizzo presso la città in cui operano)
Raccomandata A.R
RICORSO AL PREFETTO DI ..
avverso il verbale di accertamento
di violazione n…..…(notificato in data..)
Il sottoscritto ….. residente in…. ed ivi elettivamente domiciliato, quale proprietario dell’autovettura … targata …
ricorre
avverso il menzionato verbale, notificato in data ..e relativo alla violazione dell’art. .. rilevata il giorno …in Via …, Comune di..
Tale atto d’accertamento si appalesa illegittimo per i seguenti
motivi
( Fra i motivi che si espongono di seguito, scegliere quello che si ritiene valido per la motivazione della contestazione )
Come risulta dal verbale che si allega, l’infrazione ascritta all’opponente fu commessa in data … e non venne immediatamente contestata.
Il verbale di accertamento è stato successivamente notificato in data ….. e quindi ben oltre il termine di giorni 150 previsto dall’art. 201 comma primo del C.d.S., con conseguente nullità del verbale impugnato.
L’infrazione in questione fu rilevata a mezzo di apparecchio autovelox 104-C, ma non immediatamente contestata dagli operanti.
Tale circostanza si pone in contrasto con quanto prescritto dall’art. 200 del codice della strada la contestazione dell’infrazione “deve” essere immediata e solo qualora sia materialmente “impossibile”, essa può avvenire per mezzo della successiva notifica del verbale.
I casi di impossibilità vengono a titolo esemplificativo indicati dall’art. 384 del regolamento, al quale fa riferimento il verbale di accertamento indicando che la violazione non è stata immediatamente contestata perché: … ( In questo spazio, inserire la stessa terminologia e le identiche parole citate dagli Agenti nel verbale e, possibilmente, inserire il corsivo rispetto al testo )
In considerazione della nuova formulazione dell’art. 200 CdS la giurisprudenza ha più volte riaffermato la necessità della contestazione immediata, alla quale non si può rinunciare se non in via di assoluta eccezionalità.
La stessa Corte di Cassazione con la ben nota sentenza n. 4010 del 3 aprile 2000 ha sostenuto -inoltre- la necessità della immediata contestazione della violazione stradale se questa viene accertata con modelli di autovelox idonei a consentire l’accertamento contestuale dell’infrazione (quali ad esempio il mod. 104-C) a garanzia del generale principio di tutela del diritto di difesa del cittadino.
Per tali ragioni, quindi, l’omessa immediata contestazione dell’infrazione rende illegittimo l’accertamento, con conseguente nullità dell’impugnata sanzione.
(Indicare il seguente motivo di opposizione solo qualora nel verbale notificato non vengano menzionate né l’autorità né i termini per l’opposizione)Si eccepisce la violazione del dettato normativo dell’art. 3 comma 4 della legge 241/90 il quale impone che “in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere”.
Nel caso specifico al sottoscritto veniva notificato un verbale di accertamento nel quale non veniva indicato.. (continuare indicando le informazioni che non sono state fornite ai fini dell’opposizione)
Si rileva inoltre la nullità del verbale di accertamento de quo mancando, la sottoscrizione autografa dell’agente accertatore.
In tal senso si è espressa la Suprema Corte di Cassazione, statuendo che ” In tema di sanzioni amministrative è affetta da nullità la notificazione eseguita mediante consegna al contravventore, a mezzo del servizio postale, di copia informe del verbale di accertamento di una violazione al C.d.S. redatto con sistemi meccanizzati e non recante alcuna sottoscrizione dell’agente accertatore” (Cass. 2341/1998).
Si richiede infine che l’ill.mo Prefetto in forza del proprio potere di autotutela amministrativa, conoscendo l’intero rapporto giuridico, voglia rilevare d’ufficio anche vizi di legittimità e di merito diversi da quelli denunciati dal ricorrente
Tutto ciò premesso e considerato
chiede
all’Ill.mo Sig. Prefetto adito che, disposta la sospensione di ogni sanzione comminata, voglia:
- annullare il verbale di contestazione impugnato, illegittimo per le ragioni esposte;
- annullare comunque il verbale impugnato ove siano rinvenuti ulteriori e diversi vizi di legittimità o di merito rilevabili d’ufficio.
Si allega: 1) Copia verbale notificato.
(data) (Firma del ricorrente)
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI..
Ricorso ex art. 22 legge 689/81
Opposizione avverso verbale di accertamento
n…notificato in data..
Il sottoscritto…residente in …. Via/Piazza…ed ivi elettivamente domiciliato, in qualità di proprietario del veicolo …targato…
premesso
- che in data ……veniva notificato al sottoscritto il verbale di contestazione n…per la violazione dell’art.…( in questo spazio va inserito l’articolo violato già indicato nel verbale) del codice della strada;
- che per l’effetto veniva applicata la sanzione amministrativa di lire .. (l’importo totale) - che la suddetta violazione veniva rilevata in data … in località … comune di …;
- che al sottoscritto non veniva immediatamente contestata la violazione in quanto “…” ( Ricopiare le stesse parole utilizzate dagli Agenti per le motivazioni, secondo le quali, non fu possibile procedere all’immediata contestazione); - che la contestazione risulta comunque illegittima in quanto effettuata a mezzo di apparecchio di rilevamento della velocità, autovelox mod. 104-C (se trattasi di accertamento a mezzo apparecchio di rilevamento);
- che in ogni caso l’accertamento impugnato risulta infondato in quanto …
( Specificare quali altri elementi si hanno a disposizione ai fini della contestazione del verbale ) Tutto ciò premesso, il ricorrente
propone opposizione
contro il verbale di accertamento n., notificato in data…, chiedendone l’annullamento, per i seguenti
motivi
( Citare solo i motivi che si ritengono validi ai fini dell’opposizione )
Come risulta dal verbale che si allega, l’infrazione ascritta all’opponente fu commessa in data … e non venne immediatamente contestata.
Il verbale di accertamento è stato successivamente notificato in data .. e quindi ben oltre il termine di giorni 150 previsto dall’art. 201 comma primo del C.d.S., con conseguente nullità del verbale impugnato.
L’infrazione in questione fu rilevata a mezzo di apparecchio autovelox 104-C, ma non immediatamente contestata dagli operanti.
Tale circostanza si pone in contrasto con quanto prescritto dall’art. 200 del codice della strada la contestazione dell’infrazione “deve” essere immediata e solo qualora sia materialmente “impossibile”, essa può avvenire per mezzo della successiva notifica del verbale.
Per le infrazioni accertate con autovelox o altri apparecchi elettronici, ai sensi del d.l. 121/2002 non è più obbligatoria la contestazione immediata sulle autostrade, sulle superstrade e sulle altre strade individuate dal Prefetto, tuttavia alla luce delle nuove norme contenute nel d.l. 121/2002 convertito nella l. 168/2002, si rileva che la strada in cui e’ stata rilevata l’infrazione non e’ autostrada né superstrada e non è (o non e’ pubblicamente segnalata) tra quelle individuate dal Prefetto “per le quali non e’ possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fuidita’ del traffico e all’incolumita’ degli agenti operanti o dei soggetti controllati” (art.4 dl n.121 del 20/06/2002).
Per tali ragioni, quindi, l’omessa immediata contestazione dell’infrazione rende illegittimo l’accertamento, con conseguente nullità dell’impugnata sanzione.
(Indicare il seguente motivo di opposizione solo qualora nel verbale notificato non vengano menzionate né l’autorità né i termini per l’opposizione)Si eccepisce la violazione del dettato normativo dell’art. 3 comma 4 della legge 241/90 il quale impone che “in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere”.
Nel caso specifico al sottoscritto veniva notificato un verbale di accertamento nel quale non veniva indicato ………………………………………………….… (Solo le informazioni che non sarebbero state fornite ai fini dell’opposizione) * * * * *
Si rileva inoltre la nullità del verbale di accertamento de quo mancando, la sottoscrizione autografa dell’agente accertatore.In tal senso si è espressa la Suprema Corte di Cassazione, statuendo che ” In tema di sanzioni amministrative è affetta da nullità la notificazione eseguita mediante consegna al contravventore, a mezzo del servizio postale, di copia informe del verbale di accertamento di una violazione al C.d.S. redatto con sistemi meccanizzati e non recante alcuna sottoscrizione dell’agente accertatore” (Cass. 2341/1998).
Per questi motivi il ricorrente
chiede
che l’Ill.mo Giudice di Pace adito voglia, previo accoglimento del ricorso e disposta in ogni caso in via preliminare l’immediata sospensione della sanzione comminata, fissare con decreto in calce al presente ricorso la data d’udienza ed ordinarne comunicazione al ricorrente presso il domicilio eletto, nonché alla Amministrazione opposta per sentir accogliere le seguenti
conclusioni
accertare e dichiarare l’illegittimità del verbale di accertamento opposto e per l’effetto annullarlo in accoglimento dei dedotti motivi.
Con condanna a carico dell’Amministrazione opposta alla rifusione delle spese del presente giudizio.
Si comunicano mediante deposito in cancelleria i seguenti documenti:
1) copia verbale di accertamento;
Con riserva di richieste istruttorie.
( la data) (Firma del ricorrente)
(Nota) Il ricorso dovrà essere depositato presso la cancelleria del Giudice di Pace del luogo nel quale è stata accertata la violazione, producendo cinque copie dell’atto e di tutti gli allegati.
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Commenti (533)
Salve a tutti!Dopo anni di guida ho preso la mia prima multa…sigh..
Ora volevo sapere se avevo possibilità di fare ricorso.
Premesso che non mi hanno fermato subito(motivo:gli agenti risultavano impegnati con altri trasgressori)
Premesso che sulla strada non c’erano cartelli che avvertivano della presenza di dispositivi autovelox.
Il modello usato era un 104/c2, mi dicono la matricola, la ditta produttrice e l’omologazione.
Dicono che la velocità è stata decurtata del 5% con un minimo di 5km/h.
Ma non mi dicono chi ha tarato l’apparecchio.
Mi scrivono: Prima dell’uso è stata verificata la perfetta funzionalità dell’apparecchio.
Va bene, ma da chi è stata verificata?
Posso fare ricorso per questi motivi?
1° Non mi hanno fermato subito
2° Non sono stato avvertito da cartelli
3° Non so chi ha tarato il velox
Aiutatemi per favore!Salve a tutti!Dopo anni di guida ho preso la mia prima multa…sigh..
Ora volevo sapere se avevo possibilità di fare ricorso.
Premesso che non mi hanno fermato subito(motivo:gli agenti risultavano impegnati con altri trasgressori)
Premesso che sulla strada non c’erano cartelli che avvertivano della presenza di dispositivi autovelox.
Il modello usato era un 104/c2, mi dicono la matricola, la ditta produttrice e l’omologazione.
Dicono che la velocità è stata decurtata del 5% con un minimo di 5km/h.
Ma non mi dicono chi ha tarato l’apparecchio.
Mi scrivono: Prima dell’uso è stata verificata la perfetta funzionalità dell’apparecchio.
Va bene, ma da chi è stata verificata?
Posso fare ricorso per questi motivi?
1° Non mi hanno fermato subito
2° Non sono stato avvertito da cartelli
3° Non so chi ha tarato il velox
Aiutatemi per favore!
Dimenticavo…il verbale non è firmato dall’agente che ha fatto la multa ma dal comandante…
prova, non riesco a inserire msg
Al Signor Prefetto di xxxxx
Ufficio Depenalizzazione
Piazza xxxxxxxxxx
00000 xxxxxxxxxx
Oggetto: Verbale di contestazione n. xxxxxxxxx del xxxxxxxx/2007 redatto ai sensi dell’art. 142/7 del Codice della Strada, Vigile operante Sig. xxxxxxx Antonio del Comune di xxxxxxxxx(XX).
La sottoscritto xxxxxxx nato il 03/02/XXX a xxxxxxxxxxxx (XX) e ivi Residente in Via xxxxxxxxxxxxx, 56 , proprietario e conducente dell’autovettura xxxxxxxxx targata xxxxxxxx, condotta dal medesimo.
PROPONE RICORSO AL SIG. PREFETTO (art. 23 L. 122/89 - art. 203 e 206 C.d.S - L. 689/81)
PREMESSO
- Che in data xx/xx/2007 gli è stato recapitato con raccomandata n. xxxxxxxxxxxx un verbale di contravvenzione n xx-2006/0000XXX del xx/xx/2007, infrazione rilevata con apparecchiatura “mod. Velomatic 512” matricola 0168 il xx/xx/2006 alle ore 11,35, dalla Polizia Municipale del Comune di xxxxxxxxxx, per violazione dell’art. 142 comma 7 del Codice della Strada come da originale allegato (allegato n. 1).
- Che è mancato l’immediato fermo e contestazione da parte del Vigile operante (art. 200 C.d.S.), per sua libera scelta e senza che ve ne fossero le esigenze determinate da particolari condizioni di traffico, trattasi della strada Statale xxxxxxxxx km 39, il suddetto tratto non è compreso nel decreto del Prefetto n. XXX/2002 - II Sett. Traff., che individua le strade della provincia di xxxx dove per circostanze specifiche non è possibile la contestazione immediata, previsto dall’art. 4 D.L. 121/2002, pertanto sussiste l’obbligo della contestazione immediata, pena l’invalidazione dei relativi verbali, inoltre i xx Km/ora contestati non è una velocità tale da non poter imporre il fermo nei tempi e nei modi regolamentari, in questa strada ci sono sufficienti spazi per essere fermati fuori della sede stradale, si presume inoltre che il rilevamento sia avvenuto prima del cartello di limite di velocità posizionato al km 38,900 circa in direzione Rxxxxxx, perché provenendo dal bivio di Pxxxxxxxxx Bxxxxx non ci sono cartelli se non quello (irregolare art. 77 Reg.) posizionato dopo la piazzola di sosta del km 39,00
- Che l’apparecchiatura operava probabilmente al di fuori del controllo dell’agente in quanto gestita da una ditta privata, senza l’assoluta certezza del corretto uso e della prescritta taratura, che come è noto essendo uno strumento di misura deve essere sottoposto ad annuale taratura, inoltre viene istallata su una anonima autovettura per cui nessuno se ne accorge e non ha alcun effetto deterrente nel rispetto della segnaletica ma soltanto repressivo per uno scopo ben preciso rimpinguare le casse del Comune, inoltre si accusa la mancata visibilità dell’agente del traffico come previsto dall’articolo 183 D.P.R. 16/12/1992 n° 495, che così recita: “gli agenti preposti alla regolazione del traffico e gli organi di polizia stradale di cui all’art.12 del codice, durante i servizi previsti dall’art.11, commi 1 e 2, quando operano sulla strada devono essere visibili a distanza, sia di giorno che di notte…”. di fatto nessuno dei multati avverte la presenza del vigile.
- Che l’uso dell’apparecchio mod. velomatic 512, che consente l’accertamento in tempi successivi, è una scelta di comodo per non contestare immediatamente l’infrazione, altrimenti la stessa ditta potrebbe munirsi di un modello più evoluto, che permette l’immediato rilevamento.
- Che nel tratto suddetto non è riportata la prescritta segnaletica di preavviso del controllo elettronico della velocità come ribadito anche dalla circolare del Ministero dell’Interno n. 300/A/1/54584/101/3/3/9, punto 7, la quale ribadisce che l’uso degli autovelox deve essere portato a conoscenza degli automobilisti e non usato in modo subdolo, e che dell’uso non corretto di questi apparecchi ne hanno dato risalto noti quotidiani nelle pagine di cronaca, (vedi Messaggero cronaca di xxxx del 15 ottobre XXXX).
- Che la parte relativa alle dichiarazioni e sottoscrizione del contravventore non era compresa nel verbale di contestazione come previsto dall’art. 383 del Regolamento al C.d.S. a conferma della mancata contestazione, si rileva inoltre la nullità del verbale di accertamento mancando la sottoscrizione autografa dell’agente accertatore, come ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 2341/1998.
- Che il suddetto tratto di strada non ha le caratteristiche previste dall’art. 3 comma 8 del C.d.S. e non risulta ad alta incidentalità e intensità di traffico tale da imporre un limite di velocità di 50 km/ora, inoltre il cartello è irregolare in quanto nel retro non riporta gli estremi dell’ordinanza o delibera dell’ente proprietario (ex ANAS ora Provincia) come prescritto dall’art. 77 comma 7 del Regolamento al C.d.S.
Per i suesposti motivi
CHIEDE
- > l’annullamento del verbale di contestazione n. xx-2006/0000XXX del xx/xx/2007 della Polizia Municipale del Comune di Xxxxxxxxx.
- inoltre di essere informato sulll’esito del ricorso come previsto dall’art. 204 comma 1 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e dal D.L. 241/90 nei termini stabiliti.
Data,
firma
______________________
Allegati:
n. 1 - Verbale di contestazione.
ISTRUZIONI PER LA CONSEGNA:
1) Può essere spedito, in busta chiusa, con raccomandata A.R. all’Ufficio Depenalizzazione della Prefettura in alternativa al Comando Polizia Municipale per essere trasmesso di seguito alla Prefettura.
2) Può essere consegnato a mano presso gli stessi Uffici portando con se una copia del ricorso dove verrà messo un timbro con data e numero di protocollo di accettazione.
3) METTERE FIRMA E DATA DI SPEDIZIONE O CONSEGNA CHE DEVE AVVENIRE ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DI 60 GIORNI DALLA DATA DI NOTIFICA RILEVABILE DAL TIMBRO POSTALE RIPORTATO SUL RETRO DEL VERBALE, STESSA SCADENZA PER L’EVENTUALE PAGAMENTO SE SI DOVESSE DECIDERE PER QUEST’ULTIMA SOLUZIONE.
4) Mantenere tutta la documentazione in copia fino alla determinazione del ricorso perchè in caso di diniego della Prefettura può essere presentato ulteriore ricorso al Giudice di Pace senza assistenza di un difensore .
P.S. informatevi perché a volte possono essere recapitati verbali rilavati in tratti di strade ordinarie (escluse l’autostrade e superstrade) non compresi nel Decreto del Prefetto, pervisto dall’art. 4 D.L. 121/2002, che individua i tratti di esse che per motivi di sicurezza non è possibile la contestazione immediata, in tutti gli altri casi sono leggittimi solo se contastati immediatamente, chiedete all’uffico depenalizzazione delle Prefetture o algi stessi agenti operanti perché in virtù del Decreto Legge 241/1990 sulla trasparenza amministrativa sono obbligati a dare informazioni in merito.
Inoltre, molto spesso le polizie municipali usano gli apparecchi al difuori dei tratti individuati dal Prefetto e tutto quello che è riportato nel verbale apparentemente vero può essere illeggittimo se non contestato immediatamente, come pure la mancaza della firma autografa in calce ai verbali o firma di altra persona, per mancanza di unicità tra chi ha rilevato l’infrazione e il verbalizzante.
strada extraurbana limite attuale 90 km/h mentre il precedente era di 110 km/h.una zelante pattuglia della polizia stradale ha la geniale idea di piazzare un autovelox all’interno del guard rail per rilevare infrazioni sulla strada sopraccitata mentre la pattuglia stessa preposta al controllo dell’apparecchio si pone 25 metri prima in sosta su una bretella di lancio alla superstrada in questione…….ma non è vietata la sosta e la fermata in queste zone????e in base all’art 183 dpr non debbono essere ben visibili?
20 minuti dopo non contenti han ripetuto la stessa cosa in una area di servizio dove hanno occultato l’apparecchio nel guard rail mentre loro si sono occultati dietro l’area di servizio a ben 30-40 mt in linea d’aria..in mano a chi siamo???e perche queste cose non succedono mai il sabato notte a 100 mt dalla discoteca?
che non si lamentassero poi se allo stadio tirano addosso a loro lavandini e altro…idiozia permettendo c’è tanto da fare in questi corpi di polizia.
siamo alla frutta ci stanno togliendo soldi dalle tasche senza che possiamo farci niente?carburanti che aumentano bollo auto aumenta,assicurazione idem,tasse a più non posso parcheggio a pagamento,e ci mancavano gli autovelox ai semafori!!!! ma ci rendiamo conto che ci stanno massacrando,soldi soldi e solo soldi,popolo ci dobbiamo ribellare perche questi comuni di **** che hanno installato sti cosi,li usano solo per dividersi più utili,senza sistemare strade,segnaletica,e altro.se ti becchi due o tre multe del genere di circa 157 euro in un mese,lo stipendio di 1200 euro lo devi portare a loro,e una famiglia di cinque persone come fa a vivere?e solo perchè hai superato la velocità di qualche km?QUESTI VOGLIONO LA RIVOLUZIONE!!!!!!!POVERA ITALIA CI MANCAVA CHE I COMUNI DECIDESSERO COME RUBARE SOLDI AI POVERI AUTOMOBILISTI……
Ci sono le leggi.
Le leggi vanno applicate per tutti,sia a chi le deve rispettare ,sia a chi le deve fare rispettare.Non si puo’ usare il codice della strada a propio uso e piacimento,pur di fare cassa.I preposti devono essere sempre visibili,gli autovelox devono essere segnalati senza ombra di dubbio,la vigilanza deve essere sempre preventiva e poi punitiva,non il contrario.Fate valere sempre le regole,quando ci sono gli abusi,ricorrete,stara’ poi al prefetto dire il perche’ di questi abusi,e in base a quali articoli o sentanze la multa e’ giustificata,credetemi,quando arrivano centinaia di ricorsi,non e’ per niente semlice giustificare le irregolarita’.
Un saluto a tutti.
Lucio.
Salve a tutti! Vorrei sapere una volta per tutte se un verbale viene fatto in assenza o impossibilità di riconoscere e/o risalire al conducente (autovelox, auto in sosta vietata oppure mancazza di contrassegno ecc.)devono essere fatte le foto per documentare questi verbali? se è si queste foto devono essere inviate con il verbale o è il conducente/proprietario che deve richiederle!se è no il verbale è nullo? grazie ciao
salve, ho avuto una multa con foto al semaforo rosso dai vigili urbani del comune di Carovigno(BR)nel 2004, all’epoca il verbale mi è stato notificato nei tempi previsti, per una svista non ho pagato la multa non mi hanno decurtato i punti sulla patente e non ho visionato la foto.
Oggi a distanza di 3 anni mi chiedono di effettuare il pagamento al fine di evitare l’iscrizione a ruolo con tutte le conseguenze di interessi di mora ecc. ecc.
volevo chiedere se a distanza dei 3 anni trascorsi ho la possibilità di poetr visionare la foto? loro si possono rifiutare o sono obbligati a darmi la possibilità di visionarla? grazie
E’ la solita storia italiana……..tutti si lamentano e poi pagano.Al contrario nessuno dovrebbe più pagare veramente certe contravvenzioni,a quel punto brucerebbero tutti gli autovelox ma purtroppo non sarà così perchè,se la fanno tutti sotto.Io ne ho presa una 15 giorni fa,e a costo di andare in galera a mangiare a gratis alla faccia loro,non la pagherò.E’ORA DI FARE I DURI RAGAZZI,o questi ci dissanguano.
Saluti a tutti.
Ve lo devo proprio dire?
C’è un mio parente assessore in un comune (dove io non risiedo) il quale mi ha raccontato che ha fatto comprare due autovelox.
“Funzionano proprio, quando abbiamo bisogno, li mettiamo sulla xxx e fanno soldi!”
Io sinceramente spero che ci dissanguino completamente, che riescano a trovare il modo per multarci anche solo perché siamo un po bruttini.
Speriamo che finalmente mettano tante tasse al popolo che non riesca a pagarne neanche con due stipendi, quello sarà un miracolo!
Solo allora il Popolo si sveglierà, perche finché il Popolo italiano avrà ancora qualcosa da perdere, anche un solo piatto di riso algiorno, cercherà di difenderlo vigliaccamente “attaccandosi” a quel poco che ha!
Francesco,ti capisco,pero’ credimi,ci cono in corso centinaia e centinaia di ricorsi per provincia.Associazioni consumatori,sportelli vari che continuamente denunciano abusi perpetrati e recidivi da parte di personale adibito al traffico che in modo poco rispettoso delle leggi,multa a destra e a sinistra.
Sono state chieste anche sanzioni disciplinari per coloro che si nascondono,mettendo in serio pericolo la viabilita’(alla visione ritardata di autovelox nascosti,istintivamente si frena a prescindere dalla velocita’,innescando tamponamenti).C’e',per fortuna,una larga parte di popolo del volante,che la testa non l’abbassa,e poi piano piano la tecnologia sta’ venendo a favore..un raggio e’ sempre un raggio,e’ come tale e’ soggetto a deviazioni..non trovando piu’l'esatta distanza..incomincia a dare i numeri.Qualcuno dira’,ma e’ lecito?Risposta:E’ lecito fare agguati,senza segnalazioni,e’ con il rischio di incidenti per il motivo di cui sopra?
Le istituzioni approvano il modo solo punitivo e non preventivo?E’vero,i soldi si fanno presto,proporzionalmente alla fiducia che l’automobilista perde nelle istituzioni.
Ciao,Lucio.
Salve a tutti…Ho ricevuto un verbale di limite di velocità con velox 104 C2, su di una strada extraurbana secondaria (in aperta campagna per intenderci)….con mancata constatazione diretta, in quanto gli agenti non erano presenti, e il velox si trovava all’interno di una macchina ferma all’ingresso di un canile a lato della carreggiata, il verbale risulta non autografato da nessuno agente. Nel verbale è specificato: LA PRESENTE VIOLAZIONE E’ STATA ACCERTATA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI XXXXXX… ma l’indirizzo a cui è segnalato l’infrazione, RISULTA SOTTO IL COMUNE CONFINANTE, E QUINDI FUORI DAL TERRITORIO DI LORO COMPETENZA. Chiedevo se posso fare ricorso per mancanza contestazione??, e se è consentito ai vigili di un comune mettere queste “trappole” in altri comuni confinanti????….un’ultima cosa, in caso di ricorso al giudice di pace.. a quale comune devo inviarlo, a quello dei vigili o quello della via in cui era situato il velox???….se si emette il ricorso entro 30GG dalla data di ricezione del verbale,il giudice entro quanto è tenuto a emettere sentenza??….grazie mille….saluti Matteo
Scusatemi ma ho sentito che quando ti fanno una foto con l’autovelox insieme alla vettura fotografata deve comparire anche la tabella del limite di velocità, è una bufala oppure è vero??? (Speriamo sia vero)
SALVE A TUTTI,
ANCHE IO HO RICEVUTO UN VERBALE PER ECCESSO DI VELOCITA RILEVATO CON APPARECCHIATURA AUTOVELOX E SENZA CONTESTAZIONE IMMEDIATA ED INOLTRE HO NOTATO CHE SUL VERBALE VIENE CITATA SOLO LA TARGA DELL’ AUTOVEICOLO E NON IL MODELLO.
MI PARE DI AVER CAPITO CHE CIO PUO COSTITUIRE UNA BASE SU CUI ELEVARE UN RICORSO E POSSIBILMENTE VINCERLO.
QUALCUNO POTREBBE DARMI DELUCIDAZIONI IN MERITO. RINGRAZIO ANTICIPATAMENTE
Ciao a tutti, ma se non mi ricordo chi guidava al momento della multa che posso fare?non esiste nessun modo x non perdere sti punti?
Mi è stata notificata una multa di autovelox alla mia vecchia residenza. I miei genitori, vedendo il cognome, hanno firmato e ritirato la raccomandata. Posso fare qualcosa? Qual’è la procedura migliore per questo caso?
Grazie
Che ridere!Non mi spediscono la foto per la privacy, un qualcosa che è violato di continuo per i vari calciopoli,vallettopoli e via dicendo. Il problema è che ci vorrebbero delle belle proteste di piazzia. E’ davvero scocciante vedere delle persone che abusano del loro potere, facendoti multe per infrazioni che loro per primi infrangono,e spesso senza che c’è ne sia la necessita. E i comuni, che chiamano i comandi di polizia e gli dicono “portami in cassa 10mila euro oggi, piazza autovelox!” Che vergogna. Ma la colpa è anche nostra, ci vengono imposti sempre più limiti alla nostra libertà e noi rimaniamo passivi. Invece di discutere su gay si o gay no (senza offese per coloro che sono di questo orientamento sessuale) perchè non discutono sul come rendere effettiva la sicurezza stradale? Spendiamo soldi su personale che verifichi le vere capacità di guida del singolo cittadino e in base a queste gli limiti la circolazione in certe strade o meno. E basta con questi limiti, in alcuni stati i limiti non ci sono nemmeno eppure non muore nessuno. Ho sentito pure di un paese che ha tolto i segnali stradali, così che ognuno debba essere cuato nella guida. Che sfida alla nostra pazienza è questa. Spero solo nessuno si farà male.
Ciao Lucio,
ho bisogno della tua consulenza.
Mi è arrivato a casa un verbale meccanizzato.
Nella casella Violazione Accertata risulta scritto quanto segue :
VELOCITA’ ACCERTATA CON APPARECCHIATURA DEBITAMENTE OMOLOGATA DAL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.
VEL.ACCERTATA KM/H 072 VEL.CONSENTITA KM/H 070 TENUTO CONTO DELLA PREVISTA TOLLERANZA DEL 5%.DOCUMENTAZIONE VISIBILE PRESSO I NOSTRI UFFICI
142 ALLA GUIDA DI AUTOVETTURA SUPERAVA DI NON OLTE 10 KM/H IL LIMITA DI VELOCITA’.
La mia domanda è la seguente … 5% di tolleranza di 70 è = a 3,5 km/h …
Velocità rilevata 72 km/h .. sbaglio ho c’è qualcosa che non quadra ? Prox settimana abdrò a vedere le foto ..
il luogo del delitto e’ corso regina a torino ….all’uscita della tangeziale …
Ciao Roberto,in termini calcistici,questo e’ un clamoroso autogol.
Perche’ in ogni caso,tu non hai superato la tolleranza consentita e prevista per legge.
Ciao,
Lucio.
aiuto!!! non sono un’esperta e ho ricevuto una multa che vorrei sapere se posso contastare. le motivazioni sono:
circolava a una velocita’ di km/h 95, eccedendo la percentuale di tolleranza dell’apprecchio AUTOVELOX DI KM/H 20 il limite massimo stabilito dall’ente proprietario della strada in km. 70.
Rilevazione effettuata a mezzo AUTOVELOX MOD. 104/C2 con video system mat. 41737 telecamera 41200, stampante n. 41423 SPU 41517 omologato min. inf. trasp. prot. ……………di cui noi operatori ne avevamo controllato la perfetta funzionalita’.
MOTIVO MANCATA CONTESTAZIONE IMMEDIATA: ART. 201 C1BIS LETT.E ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE CON APPARECCHI CHE CONSENTONO LA DETERMINAZIONE DELL’ILLECITO IN TEMPO SUCCESSIVO POICHE IL VEICOLO OGG. DI RILIEVTO E’ A DISTANZA”
la domanda e’: posso contestare
grazie mille
adele
Secondo me puoi contestare:
- mancata omologazione del supporto,
- mancata descrizione di marca e modello del supporto,
- mancano i riferimenti circa la taratura periodica dell’autovelox, prevista per legge, da un centro SIT.
Si puo contestare una multa per eccesso di velocità se c’è scritto solo la
targa senza il modello di auto?
ciao,qualke mesa fa la mia ragazza ha preso una multa con l autovelox regolarmente pagata nei termini…lei non ha inviato il modulo di certificazione di ki era alla guida xke aveva chiamato in commisssariato e un agente gli aveva detto ke se il trasgressore e anke il proprietario non ce bisogno di inviare il modulo certificazione.OGGI gli arriva la multa(il doppio di quella ke aveva gia pagato)perche non ha inviato il modulo di certificazione di ki era alla guida,lei però aveva chiamato in commissariato per sicurezza,COSA DEVE FARE ADESSO????volendo con i tabulati del telefono si puo risalire a lei ke ha chiamato in commissariato per chiedere info e conferma….io poi nello stesso periodo ho preso una multa con la moto con autovelox regolarmente pagata e la mia ragazza mi aveva detto che non cera bisogno di inviare il modulo allegato di certificazione alla guida…per cui io dico,fra poco arriverà anke a me l ulteriore sanzione raddoppiata?????grazie anticipatamente
da quest anno la targa della mia moto me la me metto dentro la tuta(non skerzo)!!!!
Ciao a tutti.
Quanto sto per chiedere non c’entra nulla con le multe, ho urgenza di sapere se c’è qualcuno che conosce il n. di telefono della ditta EDILTRANS di casalecchio di reno.
Grazie
AVVISO PER TUTTI !!!!!!!
NON E’ SUFFICIENTE CHE I VIGILI SCRIVANO “ MANCATA CONTESTAZIONE IMMEDIATA: ART. 201 C1BIS LETT.E ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE CON APPARECCHI CHE CONSENTONO LA DETERMINAZIONE DELL’ILLECITO IN TEMPO SUCCESSIVO POICHE’ IL VEICOLO OGG. DI RILIEVTO E’ A DISTANZA”
BISOGNA ACCERTARSI SE IL TRATTO DI STRADA SIA COMPRESO IN UN DECRETO DEL PREFETTO DI TUTTE LE PROVINCIE D’ITALIA, COME PREVISTO DALL’ART. 4 DEL D.L.121/2002, QUESTO DECRETO DEL PREFETTO ELENCA I TRATTI DI STRADE “ORDINARIE” DELLA RELATIVA PROVINCIA, (NON SONO COMPRESE LE AUTOSTRADE E LE SUPERSTRADE), DOVE NON C’E’ L’OBLLIGO DELLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA PER INTENSITA’ DI TRAFFICO SICUREZZA DEGLI OPERATORI ECC, SE IL TRATTO OGGETTO DI RELEVAMENTO NON E’ ELENCATO NEI DECRETI PREFETTIZI LE MULTE SONO TUTTE ANNULLABILI……. MOLTE POLIZIE LOCALI USANO GLI ATOVELOX AL DIFUORI DI QUESTI TRATTI AUTORIZZATI ALLA NON CONTESTAZIONE, POI CHE SA FA RICORSO CHI NON SA PAGA!!!! INFORMATEVI PRESSO PREFETTURE E COMANDI DI POLIZIE MUNICIPALI, PROVINCIALI, CC, POLSTATO ECC., HANNO L’OBBLIGO DI RISPONDERE AL CITTADINO COME PREVEDE LA LEGGE 241/1990 SULLA TRASPARENZA AMMINITRATIVA, CHIEDETE COPIA DEL DECRETO DEL PREFETTO E’ UN VOSTRO DIRITTO.
P.S. IN UN COMUNE DELLA PROVINCIA DI RIETI, IO HO FATTO ANNULLARE UNA MEZZA DOZZINA DI MULTE PER I MOTIVI SOPRA ESPOSTI (I VIGILI NON CONTESTANO PUR AVENDO L’OBBLIGO PER MANCANZA D’INSERIMENTO DEL TRATTO DI STRADA NEL FATIDICO DECRETO DEL PREFETTO)
INFORMATEVI!!!!!!!!!!! PRIMA DI PAGARE, AVETE TEMPO 60 GIORNI!!!
ALTRO DISCORSO E’ PER I SEMAFORI CONTROLLATI DA FOTORED E SIMILI, IN GENERE VIENE ACCORCIATO IL TEMPO DEL “GIALLO” COSI’ LA FOTO VIENE SCATTATA A SEMAFORO ROSSO, DIFFICILE DA DIMOSTRARE E DA CONTESTARE SINGOLARMENTE, CI VORREBBE UNA RIVOLTA CITTADINA O COMUNQUE DA MOLTE PERSONE INTERESSANDO ANCHE LE ORGANIZZAZIONI A DIFESA DEL CITTADINO, FORSE SI OTTERREBBE QUALCHE RISULTATO, E ANCORA CI SI PUO’ SEMPRE UNIRE PER TESTIMONIANZE, FILMANDO E DOCUMENTANDO I TEMPI DEI SEMAFORI INCRIMINATI, PRESENTANDO I RICORSI AI GIUDICI DI PACE COMPETENTI PER TERRITORIO.
Per quanto riguarda l’obbligo di comunicare chi era alla guida al momento del rilavamento, leggetevi l’Art. 126bis comma 2 ultimo periodo del codice della strada, c’è tempo 60 giorni lo stesso periodo di pagamento della multa, è “obbligatorio” se nò arrivara un’altra multa di 259.00 euro più le spese.
UN SALUTO MARIO
Francesco,c’e’ un Ediltrans Appennino srl(BO)
Tel.0514690004.
Magari non servira’ a niente,forse chiamando loro,potrai arrivare a quello di casalecchio.
Ciao,Lucio.
In merito alla tolleranza della velocità volevo precisare che vengono scalati 5 km/ora fino a 100 km/ora, oltre questa velocità scatta il 5%,cioè se uno va a 145 avremo una tolleranza di 7,25 hm/ora.
Spero di essere stato sufficentemente chiaro.
MArio
Ciao Lucio, ti ringrazio ma li ho già contattati e non hanno saputo aiutarmi.
RISPOSTA A GIOVANNA,
Non c’entra nulla la data del rilevamento e quella di visone della foto, gli organi accertatori hanno tempo un tempo stabilito che sono 5 mesi (150 giorni) dal rilevamento alla notifica, cioè la consegna materiale del verbale, se dalla data di rilevamento dell’infrazione trascorre un periodo superiore ai 150 giorni bisogna comungue fare ricorso al Prefetto evidenziando la scadenza dei termini e di conseguenza la prescrizione, il prefetto annullera sicuramente.
Se non è percorsa questa strada ti arrivera entro 5 anni una cartella esattoriale con il doppio+spese della stessa contravvenzione e a distanza di anni avrai difficoltà a ricollegare le due cose.
MArio
di seguito è riportato il primo comma dell’Art. 201. Notificazione delle violazioni.
1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro centocinquanta giorni dall’accertamento, essere notificato all’effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell’art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell’accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all’intestatario del contrassegno di identificazione. Qualora l’effettivo trasgressore o altro dei soggetti indicati sia identificato successivamente, la notificazione può essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dall’identificazione. Per i residenti all’estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall’accertamento (1).
Ho ricevuto un verbale di contestazione rilevato da P.M. con autovelox Velomatic 512 a 141 km/h limite 80 km/h. Il Km (tratto di strada) sul quale è stata rilevata l’infrazione art. 142 c.9 non è compreso tra i Comuni elencati dal decreto prefettizio (art. 4 del d.l. 20/6/2002 n. 121 convertito e modificato dalla L. 01/8/2002 n. 168 - individuzione delle strade sulle quali è possibile installare ed utilizzare i dispositivi ed i mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni.
Come posso fare ricorso?
vagner
Mi è arrivata una multa per eccesso di velocita’ da 121 Km invece che 110km,ed ho notato che manca il Km dove era posizionato l’autovelox, c’è solo scritto direzione monti. E’legale?
Vi ringrazio per una Vostra gentile risposta.
Dany,secondo me puoi avvalerti del ricorso per insufficienti dati,in pratica vizio di forma,vedi se c’e’ l’omologazione,il n. di certificato di taratura,i nomi di tutti e due i pattuglianti,soprattutto ti ricordi se l’autovelox ed i suoi agenti erano ben visibili a distanza? L’autovelox era segnalato in modo chiaro?In caso negativo,hai tutto cio’che ti serve per ricorrere.
Ciao,
Lucio.
oggi mi sono state recapitate ben due multe fatte nello stesso posto a due giorni di distanza una dall’altra..a livello formale le multe sono perfette nel senso che non sono contestabili perchè la strada dove mi hanno beccato è inclusa nella lista del prefetto, e perchè sono complete nei minimi maledetti particolari..unico dubbio..in entrambe le multe la velocità contestata è 106km\h (112 alla foto) con limite 90..possibile che sia passato alla stessa identica velocità a due giorni di distanza?
Matteo, nel post non specifichi se è stata applicata la tolleranza dei 5 Km/ora o il 5% superando i 100 km/ora, io chiederei ai vigili la visione delle foto che debbono riportare stampigliato la data l’ora e la velocità che naturalmente dovrebbero essere seppur di poco ma diverse, osserva bene gli sfondi perche se sono identici ci sono forti dubbi se invece la foto è una sola potrebbero aver toppato redigendo 2 verbali, se possibile fatti dare copia delle foto da allegare al ricorso.
Mario
Si mario, era applicata la tolleranza del 5%..come ti dicevo tecnicamente sono perfette le multe..domattina devo andare al comando a vedere sia i verbali originali che le foto..sperando in un colpo di **** e che magari riesco ad appigliarmi a qualcosa..anche se la possibilità che non mi accolgano i ricorsi e quindi di pagare doppio le multe mi sconforta non poco..vedremo..certo che la stessa velocità due volte di fila..mi puzza un pò..aspettiamo domani..
Settembre 2005: percorro la SS75 Centrale Umbra direzione Perugia; all’altezza del km.22 un autovelox mod. 104C2 mi scatta una foto registrando la velocità di 160 km/h laddove il limite è di 110 km/h.
Aprile 2006: presento ricorso al Giudice di Pace di Foligno, adducendo come motivazione, tra gli altri, la mancata taratura periodica dell’autovelox.
Aprile 2007: il giudice accoglie il ricorso ed annulla la multa in quanto l’autovelox in questione non è stato sottoposto a taratura periodica.
Cosa ne pensate?
Ben fatto Impavido,la maggioranza delle multe sono farcite da queste lacune.
Lucio.
Buonasera a tutti,
avrei bisogno di una vostra consulenza ed in particolare di Lucio che si è dimostrato un autentico esperto in materia. Ho ricevuto una multa da un autovelox con decurtazione di 10 punti e sospensione della patente. Il verbale recita:
“In data xxxx alle ore xxxx il conducente del veicolo xxxx targato xxxx ha violato l’art. 142, comma 9 (D.LGS 30/04/92 n.285) in quanto circolava nel comune di xxx sul tratto della strada xxxxx alla velocità rilevata di 139km/h, ridotta a km/h 132 considerata la tolleranza di misurazione dell’apparecchio di rilevamento del 5% con un minimo di 5 km/h, eccedendo di km/h 42 il limite massimo imposto di 90 km/h e commettendo una infrazione al Codice della Strada.
La velocità è stata rilevata a mezzo apparecchiatura Traffiphot III-SR matr. 593-100/60006, omologazione n.4130 del 24/12/2004, certificato di taratura 22/10/2008, revisionata e perfettamente funzionante, che ha consentito all’organo di polizia l’accertamento dell’infrazione con la prova (art. 142c.6) del documento fotografico, prodotto anche a tutela del diritto di difesa del trasgressore e che può essere preso in visione presso l’ufficio di Polizia Locale (L.675/96).
Proprietario del veicolo e responsabile in solido con il conducente: LUCA xxxx nato il xxxx a xxx codice fiscale xxxxx, residente a xxxx in via xxxxx.
La contestazione immediata della violazione al conducente del veicolo non è stata effettuata ai sensi dell’art.201 comma 1-bis lettera f) e comma 1-ter del Codice della Strada, in quanto il tratto di strada in cui è stata commessa l’infrazione è compreso nel decreto emesso dal prefetto di xxxx n.1128/SCT/Area III del 02/08/2002, in base all’art.4 D.L.vo n.121 del 20/06/2002 convertito in Legge n.168 del 01/08/2002.
Sanzioni accessorie (art. 126-bis c.d.s)
La violazoine dell’art. 142 comma 9 c.d.s. determina la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida secondo le disposizioni di legge attualmente vigenti e la decurtazione di n.10 punti sulla patente di guida del conducente (art.126-bis c.1), al quale se commette l’infrazione entro i primi tre anni dal rilascio della sua patente si detraggono il doppio dei punti. Il destinatario del verbale ha l’obbligo, entro 60 giorni dalla notifica, di presentare a questo ufficio, o tramite altro organo di polizia, o con raccomandata, una dichiarazione in cui deve identificare il conducente al momento dell’infrazione, con i suoi dati anagrafici e della patente di guida, con la sottoscrizione e con allegata la copia autentica della patente (d.p.r.445/2000 art.38 e 76).
…”
Non è indicato il periodo di sospensione della patente, è un vizio del verbale? Ci sono altri vizi evidenti per poter tentare un ricorso e vincerlo?
Spero che qualcuno possa darmi qualche risposta.
Grazie
Luca
Buonasera a tutti,
avrei bisogno di una vostra consulenza ed in particolare di Lucio che si è dimostrato un autentico esperto in materia. Ho ricevuto una multa da un autovelox con decurtazione di 10 punti e sospensione della patente. Il verbale recita:
“In data xxxx alle ore xxxx il conducente del veicolo xxxx targato xxxx ha violato l’art. 142, comma 9 (D.LGS 30/04/92 n.285) in quanto circolava nel comune di xxx sul tratto della strada xxxxx alla velocità rilevata di 139km/h, ridotta a km/h 132 considerata la tolleranza di misurazione dell’apparecchio di rilevamento del 5% con un minimo di 5 km/h, eccedendo di km/h 42 il limite massimo imposto di 90 km/h e commettendo una infrazione al Codice della Strada.
La velocità è stata rilevata a mezzo apparecchiatura Traffiphot III-SR matr. 593-100/60006, omologazione n.4130 del 24/12/2004, certificato di taratura 22/10/2008, revisionata e perfettamente funzionante, che ha consentito all’organo di polizia l’accertamento dell’infrazione con la prova (art. 142c.6) del documento fotografico, prodotto anche a tutela del diritto di difesa del trasgressore e che può essere preso in visione presso l’ufficio di Polizia Locale (L.675/96).
Proprietario del veicolo e responsabile in solido con il conducente: LUCA xxxx nato il xxxx a xxx codice fiscale xxxxx, residente a xxxx in via xxxxx.
La contestazione immediata della violazione al conducente del veicolo non è stata effettuata ai sensi dell’art.201 comma 1-bis lettera f) e comma 1-ter del Codice della Strada, in quanto il tratto di strada in cui è stata commessa l’infrazione è compreso nel decreto emesso dal prefetto di xxxx n.1128/SCT/Area III del 02/08/2002, in base all’art.4 D.L.vo n.121 del 20/06/2002 convertito in Legge n.168 del 01/08/2002.
Sanzioni accessorie (art. 126-bis c.d.s)
La violazoine dell’art. 142 comma 9 c.d.s. determina la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida secondo le disposizioni di legge attualmente vigenti e la decurtazione di n.10 punti sulla patente di guida del conducente (art.126-bis c.1), al quale se commette l’infrazione entro i primi tre anni dal rilascio della sua patente si detraggono il doppio dei punti. Il destinatario del verbale ha l’obbligo, entro 60 giorni dalla notifica, di presentare a questo ufficio, o tramite altro organo di polizia, o con raccomandata, una dichiarazione in cui deve identificare il conducente al momento dell’infrazione, con i suoi dati anagrafici e della patente di guida, con la sottoscrizione e con allegata la copia autentica della patente (d.p.r.445/2000 art.38 e 76).
…”
Non è indicato il periodo di sospensione della patente, è un vizio del verbale? Ci sono altri vizi evidenti per poter tentare un ricorso e vincerlo?
Spero che qualcuno possa darmi qualche risposta.
Grazie
Luca
Essere multato con l’autovelox in assenza del cartello indicatore di controllo, la multa è comunque valida?
Ho riscontrato che la presenza del controllo con autovelox fisso o mobile viene anticipato dal cartello indicatore. Siccome nel mio caso non c’è, posso fare ricorso in questo senso?
Grazie Aldo
Io ho preso una multa per violazione dell’art.142/8; in pratica andavo a 67 km/h (62 km/h con la riduzione per la tolleranza strumentale) invece che a 50km.
Volevo fare ricorso perchè sul verbale c’è scritto che la causa della mancata contestazione è perché l’UNICO Agente accertatore era impegnato al controllo dell’apparecchiatura per la rilevazione della velocità dei veicoli e pertanto impossibilitato ad operare in tempo utile e nei modi regolamentari il fermo del veicolo.
Però è legale che la polizia stradale in quel giorno ha organizzato il servizio in modo tale da escludere a priori l’obbligo della contestazione dell’illecito? non è in contrasto con l’art. 200 del Codice della Strada? Inoltre non si prospetta una lesione del diritto alla difesa ?tra l’altro l’autovelox era nascosto dietro una siepe e non ho visto nè l’agente ne la macchina della polizia locale.
è legale?? il compito dell’autovelox non dovrebbe essere quello di far regolare la velocità agli automobilisti (prevenzione e sicurezza) e non quello di far cassa?
cosa dite posso fare ricorso? daniela
Ah, un’altra cosa. Mi hanno detto che ora ricorrendo al giudice di pace se si perde non bisogna più pagare il doppio della multa, è vero?
Ciao a tutti…
Mi è stato recapitato un verbale per eccesso di velocità nel quale è indicata la velocità accertata (141 km/h) ma non la velocità consentita in quel tratto di strada.
Trattandosi di autostrada e siccome sul vebale viene dichiarato che superavo di oltre 10 km/h ma al di sotto di 40 km/h il limite di velocità, presumo che suddetto limite fosse di 110…. Credete che esistano gli estremi per il ricorso?
Salve mi è arrivata una multa per attraversamento di semaforo rosso dopo 90giorni e mi sono stati tolti sei punti!anche se non ti fermano ti possono levare i punti?
grazie daniele
PER VAGNER
Se leggi il mio post del 16 aprile ore 17,35 troverai la spiegazione come fare e ancora quello del 29 marzo ore 11,44 c’è un faximile di ricorso, naturalmente da adattare al caso proprio, quando il tratto di strada non è ricompreso nel decreto del Prefetto i verbali sono da annullare tutti, non sono sufficienti le giustificazioni degli agenti della Polizia Locale, Provinciale, Urbana, Statale, CC, ecc…., “perché soli” o “impegnati in altre contestazioni” o “altro”, ma quasi sempre sono nascosti o invisibili tirando veri e propri agguati agli automobilisti.
Spesso la segnaletica è insufficente o irregolare in quanto non riporta gli estremi della delibera dell’Ente proprietario previsto dall’art. 77 del Regolamento al C.d.S. inoltre c’è una circolare del Ministero dell’Interno la quale ribadisce che l’uso degli autovelox deve essere portato a conoscenza degli utenti della strada. Vengono usati solo per far cassa come è nella maggior parte dei casi, senza alcun effetto deterrente al rispetto dei limiti di velocità, spesso vengono imposti dei limiti impossibbili, inservibili, immotivati, solo per incastrare l’automobilista e far cassa!!!
Un saluto MArio
PER DANY
Guarda che l’indicazione della data l’ora località e kilometrica o n. civico sono elementi fondamentali per la validita del verbale, se è carente anche di uno solo di questi dati la multa e da impugnare, inoltre informati se la strada è inserita nel Decreto del Prefetto per la non contestazione, se è esclusa è un motivo in più, fai ricorso che avrai l’annullamento.
Ciao MArio
Ho ricevuto un verbale di contestazione rilevato da P.M. con autovelox Velomatic 512 a 131 km/h limite 70 km/h. Come faccio a vedere se il Km (tratto di strada) sul quale è stata rilevata l’infrazione art. 142 c.9 è compreso tra i Comuni elencati dal decreto prefettizio (art. 4 del d.l. 20/6/2002 n. 121 convertito e modificato dalla L. 01/8/2002 n. 168 - individuzione delle strade sulle quali è possibile installare ed utilizzare i dispositivi ed i mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni?
Grazie in anticipo
PS: Il tratto di strada è SS.630 Ausonia al km 7+650 DIREZIONE FORMIA nel comune di Pignataro Interamna FR
Salve a tutti vi chiedo un piccolo aiuto riguardo ad un verbale di un autovelox credo fisso della mia Citta’,, nel verbale c’e’ scritto che andavo a 112 km/h.. una follia visto che quel tratto da un anno e piu’ lo percorro avanti e indietro minimo 3 volte a settimana, lo conosco bene e so che ci sono i rilevatori fissi e rispetto i limiti (o almeno non sono cosi’ stupido da oltrepassare i 70, il limite, di cosi’ tanto). Nel verbale recapitatomi manca alcuna indicazione riguardo al dispositivo usato,, vi trascrivo le parti essenziali:
Violazioni Accertate: velocia’ accertata con apparecchiatura omologata dal D.T.T velocita’ contestata km/h 112 gia’ decurtata della prevista tolleranza del 5% con minimo 5 km/h. velocita’ consentita km/h 070. documentazione visibile c/o i ns. uffici
142 superava di oltre 40 km/h i limiti di velocita’ imposti dalla segnaletica. si invita a comunicare entro…… ecc ecc..
non e’ stato possibile effettuare la contestazione immediata: accertamento remoto con dispositivi di cui art.4 d.l.121/02 conv.l.168/02-art.201/1bis f) cds
appena posso andro’ a vedere la foto.. e spero di vedere la mia targa insieme ad altre come penso che sia successo quella sera. intanto sapete dirmi se e’ corretto aggrapparsi al fatto che non dicano con quale dispositivo mi hanno fotografato? avete altri suggerimenti? Vi ringrazio Anticipatamente
Ho preso autovelox AX-104/C2 di proprietà di una ditta privata e fatto funzionare da agenti, non contestato subito in quanto la pattuglia a valle era impegnata in altre contestazioni. Mi pare che ci siano tutti i dati relativi, tranne la taratura. Mi sapete dire se è indispensabile che ci sia ed eventualmente come fare per sapere se l’apparecchio era tarato giusto? Manca anche il provvedimento prefettizio che individua le strade dove non è possibile fermare il trasgressore. Che faccio? Ricorro al GDP su che basi?
Ciao
Paolo
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