Ricorso multa Autovelox. Come fare

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Multe Autovelox

L’ ennesima diatriba occorsaci con i famigerati autovelox, perché beccati ad una velocità che riteniamo di non aver raggiunto, oppure per via di contestazioni su chi, in quel momento, guidava la nostra vettura,o sugli orari impossibili in cui è stata rilevata l’infrazione, ben sapendo che a quell’ora del giorno,l’auto era regolarmente parcheggiata in garage e, tanti, tanti altri casi e chi più ne ha più ne metta….

Una cosa è certa, da quando è stato istituito l’autovelox, le aule dei tribunali si sono ingolfate di ricorsi, la calma dei cittadini è stata messa a dura prova e, a complicare il tutto, ci si è messa anche la patente a punti, col rischio di vederseli decurtati rendendo la vita ancor più difficile agli automobilisti.

Ora, se è vero come è vero, che questi dispositivi hanno la loro importanza nel limitare le troppe vittime che, purtroppo, fa la strada, vogliamo negare che troppo spesso servono più a rimpinguare le casse dei Comuni che a regolamentare la circolazione? Possiamo non ammettere che spesso, gli autovelox, sono lasciati incustoditi o alla cura di addetti poco scrupolosi?

E davanti ad un simile marasma, nel caso in cui ritenessimo di aver ragione, dobbiamo rassegnarci a pagare l’ “iniqua” gabella o possiamo fare ancora qualcosa?
Qualcosa resta quasi sempre da fare, anche grazie alle Sentenze emesse dalla Corte di Cassazione, su sollecitazione dei Giudici di Pace sparsi nel nostro Paese.

L’infrazione va contestata immediatamente

A meno di trovarsi in autostrada, superstrada o laddove sarebbe impossibile arrestare la corsa del veicolo, col rischio di causare maggiori pericoli, la contestazione dovrà essere ingiunta immediatamente. E, quando non è possibile, per i casi appena visti, gli agenti che hanno elevato la contravvenzione dovranno specificare, nel verbale, la motivazione per la quale non hanno fermato il conducente. Occorre anche dire, che, a discrezione del Prefetto, alcuni tratti di strada, particolarmente pericolosi, potranno dotarsi di autovelox anche laddove, come in autostrada, non è possibile la contestazione immediata. Ma questo dovrà essere sempre annotato nel verbale che dovessimo ricevere.

La contravvenzione può essere contestata

La contravvenzione perde ogni efficacia se non specifica alcuni importanti riferimenti, che non sono solo il numero di targa e il modello dell’auto che conducevamo, sempre essenziali per l’efficacia della multa. Per conoscenza, riportiamo cosa dovrà indicare il verbale perché sia valido:

1 Modello di apparecchio usato

2 Tollerabilità in percentuale dello strumento

3 La verifica della funzionalità del rilevatore

4 La modalità di utilizzo del rilevatori (in particolare per i Telelaser)

5 Omologazione ministeriale (per gli apparecchi automatici)

6 Il provvedimento prefettizio che individua le strade dove non è possibile fermare il trasgressore.

Attenzione, il fatto che uno dei punti sopra indicati non sia presente nel verbale, non significa che possiamo stracciare la contravvenzione e dormire sonni tranquilli; significa soltanto che abbiamo la possibilità di fare ricorso e sperare anche di vincerlo.

Il consiglio è quello di farsi assistere dai legali delle Associazioni dei Consumatori, anche solo per rivolgere loro qualche quesito o dubbio che dovesse assalirci. In ogni caso, per sperare in un buon esito della vertenza, è utile sapere che se siamo intenzionati a ricorrere, non dobbiamo pagare la sanzione.

Il Giudice di Pace è l’Autorità cui si ricorre più frequentemente in caso di contestazioni, il tempo per farlo deve essere improrogabilmente entro 30 giorni dalla notifica e va presentato presso la Cancelleria del Tribunale ove si intende ricorrere, lo stesso luogo, comunque, ove ricade l’Ente che ha notificato la contravvenzione.

E’ possibile anche ricorrere dinnanzi al Prefetto, in questo caso, si può provvedere a presentare l’istanza presso l’Autorità che ha elevato la sanzione, Carabinieri, Polizia, Vigili urbani, entro e non oltre 60 giorni dalla notifica. Tale ricorso può anche essere inviato a mezzo Raccomandata A.R., purchè, sia nella lettera, che nella busta, si indichi, in apposito spazio, la scritta “RICORSO AL PREFETTO”.

Occorre ricordare che qualora si perdesse dinnanzi al Prefetto, la violazione si raddoppia, anche se, nulla è ancora perduto! Infatti, qualora l’ Autorità prefettizia, dovesse respingere il ricorso ed ha 120 giorni per farlo, ci restano altri 30 giorni per ricorrere contro quest’ultimo provvedimento, dinnanzi al Giudice di Pace. E’ bene ricordare che i termini per il ricorso, sono improrogabili.

L’Unione Consumatori ha messo a disposizione dei fac-simili degli stampati che occorrerà presentare di fronte alle Autorità citate che è possibile ricopiare e usare senza apportare modifiche alcune. Le Istruzioni sono segnate in corsivo e fra parentesi.

Spett.le Comando VV.UU.
……
( Come detto, il ricorso va inviato, se non consegnato a mani, per Raccomandata A.R. e l’indirizzo che dovrà arrecare è quello del Comando dei Vigili, in questo caso, che ha elevato contravvenzione all’indirizzo presso la città in cui operano)

Raccomandata A.R
RICORSO AL PREFETTO DI ..
avverso il verbale di accertamento
di violazione n…..…(notificato in data..)

Il sottoscritto ….. residente in…. ed ivi elettivamente domiciliato, quale proprietario dell’autovettura … targata …

ricorre

avverso il menzionato verbale, notificato in data ..e relativo alla violazione dell’art. .. rilevata il giorno …in Via …, Comune di..

Tale atto d’accertamento si appalesa illegittimo per i seguenti

motivi
( Fra i motivi che si espongono di seguito, scegliere quello che si ritiene valido per la motivazione della contestazione )
Come risulta dal verbale che si allega, l’infrazione ascritta all’opponente fu commessa in data … e non venne immediatamente contestata.
Il verbale di accertamento è stato successivamente notificato in data ….. e quindi ben oltre il termine di giorni 150 previsto dall’art. 201 comma primo del C.d.S., con conseguente nullità del verbale impugnato.

L’infrazione in questione fu rilevata a mezzo di apparecchio autovelox 104-C, ma non immediatamente contestata dagli operanti.
Tale circostanza si pone in contrasto con quanto prescritto dall’art. 200 del codice della strada la contestazione dell’infrazione “deve” essere immediata e solo qualora sia materialmente “impossibile”, essa può avvenire per mezzo della successiva notifica del verbale.
I casi di impossibilità vengono a titolo esemplificativo indicati dall’art. 384 del regolamento, al quale fa riferimento il verbale di accertamento indicando che la violazione non è stata immediatamente contestata perché: … ( In questo spazio, inserire la stessa terminologia e le identiche parole citate dagli Agenti nel verbale e, possibilmente, inserire il corsivo rispetto al testo )
In considerazione della nuova formulazione dell’art. 200 CdS la giurisprudenza ha più volte riaffermato la necessità della contestazione immediata, alla quale non si può rinunciare se non in via di assoluta eccezionalità.

La stessa Corte di Cassazione con la ben nota sentenza n. 4010 del 3 aprile 2000 ha sostenuto -inoltre- la necessità della immediata contestazione della violazione stradale se questa viene accertata con modelli di autovelox idonei a consentire l’accertamento contestuale dell’infrazione (quali ad esempio il mod. 104-C) a garanzia del generale principio di tutela del diritto di difesa del cittadino.
Per tali ragioni, quindi, l’omessa immediata contestazione dell’infrazione rende illegittimo l’accertamento, con conseguente nullità dell’impugnata sanzione.


(Indicare il seguente motivo di opposizione solo qualora nel verbale notificato non vengano menzionate né l’autorità né i termini per l’opposizione)
Si eccepisce la violazione del dettato normativo dell’art. 3 comma 4 della legge 241/90 il quale impone che “in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere”.
Nel caso specifico al sottoscritto veniva notificato un verbale di accertamento nel quale non veniva indicato.. (continuare indicando le informazioni che non sono state fornite ai fini dell’opposizione)
Si rileva inoltre la nullità del verbale di accertamento de quo mancando, la sottoscrizione autografa dell’agente accertatore.
In tal senso si è espressa la Suprema Corte di Cassazione, statuendo che ” In tema di sanzioni amministrative è affetta da nullità la notificazione eseguita mediante consegna al contravventore, a mezzo del servizio postale, di copia informe del verbale di accertamento di una violazione al C.d.S. redatto con sistemi meccanizzati e non recante alcuna sottoscrizione dell’agente accertatore” (Cass. 2341/1998).

Si richiede infine che l’ill.mo Prefetto in forza del proprio potere di autotutela amministrativa, conoscendo l’intero rapporto giuridico, voglia rilevare d’ufficio anche vizi di legittimità e di merito diversi da quelli denunciati dal ricorrente
Tutto ciò premesso e considerato

chiede

all’Ill.mo Sig. Prefetto adito che, disposta la sospensione di ogni sanzione comminata, voglia:
- annullare il verbale di contestazione impugnato, illegittimo per le ragioni esposte;
- annullare comunque il verbale impugnato ove siano rinvenuti ulteriori e diversi vizi di legittimità o di merito rilevabili d’ufficio.
Si allega: 1) Copia verbale notificato.

(data) (Firma del ricorrente)

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI..
Ricorso ex art. 22 legge 689/81
Opposizione avverso verbale di accertamento
n…notificato in data..

Il sottoscritto…residente in …. Via/Piazza…ed ivi elettivamente domiciliato, in qualità di proprietario del veicolo …targato…
premesso
- che in data ……veniva notificato al sottoscritto il verbale di contestazione n…per la violazione dell’art.…( in questo spazio va inserito l’articolo violato già indicato nel verbale) del codice della strada;
- che per l’effetto veniva applicata la sanzione amministrativa di lire .. (l’importo totale) – che la suddetta violazione veniva rilevata in data … in località … comune di …;
- che al sottoscritto non veniva immediatamente contestata la violazione in quanto “…” ( Ricopiare le stesse parole utilizzate dagli Agenti per le motivazioni, secondo le quali, non fu possibile procedere all’immediata contestazione); – che la contestazione risulta comunque illegittima in quanto effettuata a mezzo di apparecchio di rilevamento della velocità, autovelox mod. 104-C (se trattasi di accertamento a mezzo apparecchio di rilevamento);
- che in ogni caso l’accertamento impugnato risulta infondato in quanto …
( Specificare quali altri elementi si hanno a disposizione ai fini della contestazione del verbale ) Tutto ciò premesso, il ricorrente
propone opposizione
contro il verbale di accertamento n., notificato in data…, chiedendone l’annullamento, per i seguenti
motivi
( Citare solo i motivi che si ritengono validi ai fini dell’opposizione )
Come risulta dal verbale che si allega, l’infrazione ascritta all’opponente fu commessa in data … e non venne immediatamente contestata.
Il verbale di accertamento è stato successivamente notificato in data .. e quindi ben oltre il termine di giorni 150 previsto dall’art. 201 comma primo del C.d.S., con conseguente nullità del verbale impugnato.

L’infrazione in questione fu rilevata a mezzo di apparecchio autovelox 104-C, ma non immediatamente contestata dagli operanti.
Tale circostanza si pone in contrasto con quanto prescritto dall’art. 200 del codice della strada la contestazione dell’infrazione “deve” essere immediata e solo qualora sia materialmente “impossibile”, essa può avvenire per mezzo della successiva notifica del verbale.
Per le infrazioni accertate con autovelox o altri apparecchi elettronici, ai sensi del d.l. 121/2002 non è più obbligatoria la contestazione immediata sulle autostrade, sulle superstrade e sulle altre strade individuate dal Prefetto, tuttavia alla luce delle nuove norme contenute nel d.l. 121/2002 convertito nella l. 168/2002, si rileva che la strada in cui e’ stata rilevata l’infrazione non e’ autostrada né superstrada e non è (o non e’ pubblicamente segnalata) tra quelle individuate dal Prefetto “per le quali non e’ possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fuidita’ del traffico e all’incolumita’ degli agenti operanti o dei soggetti controllati” (art.4 dl n.121 del 20/06/2002).
Per tali ragioni, quindi, l’omessa immediata contestazione dell’infrazione rende illegittimo l’accertamento, con conseguente nullità dell’impugnata sanzione.
(Indicare il seguente motivo di opposizione solo qualora nel verbale notificato non vengano menzionate né l’autorità né i termini per l’opposizione)Si eccepisce la violazione del dettato normativo dell’art. 3 comma 4 della legge 241/90 il quale impone che “in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere”.
Nel caso specifico al sottoscritto veniva notificato un verbale di accertamento nel quale non veniva indicato ………………………………………………….… (Solo le informazioni che non sarebbero state fornite ai fini dell’opposizione) * * * * *
Si rileva inoltre la nullità del verbale di accertamento de quo mancando, la sottoscrizione autografa dell’agente accertatore.In tal senso si è espressa la Suprema Corte di Cassazione, statuendo che ” In tema di sanzioni amministrative è affetta da nullità la notificazione eseguita mediante consegna al contravventore, a mezzo del servizio postale, di copia informe del verbale di accertamento di una violazione al C.d.S. redatto con sistemi meccanizzati e non recante alcuna sottoscrizione dell’agente accertatore” (Cass. 2341/1998).
Per questi motivi il ricorrente
chiede
che l’Ill.mo Giudice di Pace adito voglia, previo accoglimento del ricorso e disposta in ogni caso in via preliminare l’immediata sospensione della sanzione comminata, fissare con decreto in calce al presente ricorso la data d’udienza ed ordinarne comunicazione al ricorrente presso il domicilio eletto, nonché alla Amministrazione opposta per sentir accogliere le seguenti
conclusioni
accertare e dichiarare l’illegittimità del verbale di accertamento opposto e per l’effetto annullarlo in accoglimento dei dedotti motivi.
Con condanna a carico dell’Amministrazione opposta alla rifusione delle spese del presente giudizio.
Si comunicano mediante deposito in cancelleria i seguenti documenti:
1) copia verbale di accertamento;
Con riserva di richieste istruttorie.
( la data) (Firma del ricorrente)

(Nota) Il ricorso dovrà essere depositato presso la cancelleria del Giudice di Pace del luogo nel quale è stata accertata la violazione, producendo cinque copie dell’atto e di tutti gli allegati.

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Lun 06/02/2006 da Giuliano in

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Micky 26 settembre 2007 17:32
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Salve, anche a me è arrivata una multa di 158 euro per eccesso di velocità sulla Nola Villa Literno dAL Comune di Orta di Atella. ho visto delle foto di dove erano appostati i vigili, con l’autovelox dietro il guardrail e loro nascosti tra i cespugli dopo una pompa di benzina…………ASSURDO!!. è questo motivo di contestazione? poi non mi hanno fermato per contestare la violazione, a cos’altro posso appigliarmi? hanno tra l’altro scritto dietro al verbale che in caso di ricorso al Giudice di pace e di accoglimento, Loro ricorreranno contro la sentenza………..Assurdo!!! grazie

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Multato 8 ottobre 2007 07:57
Subtract karmaAdd karma

Anche io ho preso un multa ad Orta di Atella ed onestamente non sono ttato li ad impelagarmi a fare io il ricorso – anche perchè se sbagli ti castigano e la multa puo’ diventare il doppio.
Ho preferito affidarmi a http://www.ilricorso.it che mi segue tutta la pratica in modo altamente professionale e con una cifra piu’ che abbordabile.
L’unica cosa poco piacevole è che riuscire a parlare con quelli del Ricorso.it è diventata una cosa impossibile! c’è gente che fa la fila due ore prima dell’apertura degli uffici per entrare. Onestamente questa cosa piu’ che darmi fastidio mi ha dato una certa fiducia in chi mi affidavo.

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Ilpolsodied 8 ottobre 2007 12:26
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Ciao a tutti(per tutti e per Lucio e MArio), leggo ogni tanto il sito e ho fatto il ricorso alla multa con autovelox come da esmpio di Lucio di inizio anno(è ancora in corso ma appena ho il risultato ve lo comunico), ma oggi ho un problema collegato x me assurdo!
Ho ricevuto una multa causa autovelox. Dalla foto, però, non si legge un numero della targa, dunque ho fatto ricorso adducendo le varie motivazioni(come ricorso Lucio), e che mancando un numero, potrebbe essere il mezzo di altre 9 persone. Finchè non è dimostrato che il mezzo è mio, e che potrebbe essere di qualcun altro, i dati non li ho comunicati!! Se no è come tirarsi la zappa sui piedi!
Ora il ricorso è in corso (gioco di parole;-)), ma mi hanno mandato l’altra multa sul non avere comunicato i dati conducente!
Ma porcaccia…ma se ho fatto il ricorso perchè non sono io, che cavolo di dati dovevo comunicare? Assurdo! Ora devo fare un altro ricorso adducendo al ricorso in atto? Considerato che è scritto “Relazione di notifica a mezzo posta: il presente verbale è stato spedito in data 01/01/1900 mediante…..” posso considerare il verbale prescritto poichè ricevuto il 26/09/2007? Sono passati più di 150 giorni
Inoltre c’è solo una firma pre stamapata senza alcuna sigla di autentica e come al solito indicano solo il prefetto competente per il ricorso senza indicare la città, che faccio?….Assurdo pagare (visto che le tasse le pago) sta gente!
Grazie a tutti per le vostre risposte

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Vittorio 10 ottobre 2007 13:26
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Ho fatto ricorso presso il g.d.p. perchè mi toglievano 4punti dalla patente anzichè 2, considerandomi neopatentato ( per eccesso di velocità,guidavo la moto ed ho la categoria A da tre mesi, ma la B dal ’95, dunque secondo art.126bis del c.d.s. non sono neopatentato), come da me già spiegato su questo sito (messaggio del 13sett.07 e succ., pag.5).
Ora, dopo 25gg dal ricorso presso il gdp, mi chiama il vigile che mi ha fatto il verbale e mi dice che ha riguardato il tutto ed avevo ragione,lui si è sbagliato!! ( molto probabilmente ha ricevuto comunicazione del mio ricorso e vuole rimediare!)
Mi dice che ha già corretto il verbale mettendo 2 punti e non 4 e mi invita a pagare la multa. I 60gg, però, sono scaduti da un pezzo, ma lui dice che la documentazione della multa è ancora in suo possesso e sono ancora in tempo a pagare in misura ridotta, prima dell’udienza, perchè secondo lui il ricorso per i punti è inaccettabile e sicuramente raddoppieranno la sanzione.
A parte la frustrazione di aver a che fare con gente che non sa applicare le leggi, ma le interpreta e che se mi dava retta prima non arrivavamo a sto punto, cosa devo fare?
Inoltre sul verbale ha sbagliato il n.di targa,ho fatto presente anche questo nel ricorso, ma al gdp non hanno dato troppo peso alla cosa, visto che sono stato fermato e la multa mi è stata subito notificata.( …errore di trascrizione)
Ora come faccio a fidarmi di questo individuo e pagare, visto che la ricevuta del bollettino che mi rimarrà in mano sarà ben oltre i 60gg? come farò a dimostrare in caso di controlli futuri di aver pagato in tempo?(mi è gia successo e per fortuna avevo il bollettino ancora con me)
Devo andar avanti comunque ed aspettare l’udienza, nonostante lui abbia già corretto il verbale? rischio il raddoppio della sanzione, visto che il verbale è già stato corretto prima dell’udienza? che succede se pago e non mi presento?
grazie

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Vittorio 10 ottobre 2007 13:26
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Ho fatto ricorso presso il g.d.p. perchè mi toglievano 4punti dalla patente anzichè 2, considerandomi neopatentato ( per eccesso di velocità,guidavo la moto ed ho la categoria A da tre mesi, ma la B dal ’95, dunque secondo art.126bis del c.d.s. non sono neopatentato), come da me già spiegato su questo sito (messaggio del 13sett.07 e succ., pag.5).
Ora, dopo 25gg dal ricorso presso il gdp, mi chiama il vigile che mi ha fatto il verbale e mi dice che ha riguardato il tutto ed avevo ragione,lui si è sbagliato!! ( molto probabilmente ha ricevuto comunicazione del mio ricorso e vuole rimediare!)
Mi dice che ha già corretto il verbale mettendo 2 punti e non 4 e mi invita a pagare la multa. I 60gg, però, sono scaduti da un pezzo, ma lui dice che la documentazione della multa è ancora in suo possesso e sono ancora in tempo a pagare in misura ridotta, prima dell’udienza, perchè secondo lui il ricorso per i punti è inaccettabile e sicuramente raddoppieranno la sanzione.
A parte la frustrazione di aver a che fare con gente che non sa applicare le leggi, ma le interpreta e che se mi dava retta prima non arrivavamo a sto punto, cosa devo fare?
Inoltre sul verbale ha sbagliato il n.di targa,ho fatto presente anche questo nel ricorso, ma al gdp non hanno dato troppo peso alla cosa, visto che sono stato fermato e la multa mi è stata subito notificata.( …errore di trascrizione)
Ora come faccio a fidarmi di questo individuo e pagare, visto che la ricevuta del bollettino che mi rimarrà in mano sarà ben oltre i 60gg? come farò a dimostrare in caso di controlli futuri di aver pagato in tempo?(mi è gia successo e per fortuna avevo il bollettino ancora con me)
Devo andar avanti comunque ed aspettare l’udienza, nonostante lui abbia già corretto il verbale? rischio il raddoppio della sanzione, visto che il verbale è già stato corretto prima dell’udienza? che succede se pago e non mi presento?
grazie
Vittorio

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Antonio 10 ottobre 2007 17:30
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Ciao sono Antonio,io ho preso un verbale dai vigili urbani, con un autovelox mobile, al momento della contravvenzione non sono stato fermato xchè come dichiarano i vigili io ero distante da fermare con il veicolo. volevo sapere se sapevate se ce una legge che obliga i vigili urbani a fermarti al momento della foto, e se ce come posso fare a contestarla. grazie a tutti x la collaborazione

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Emanuele 12 ottobre 2007 18:25
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Salve a tutti,
è possibile impugnare il fatto che l’agente della municipale testimone e verbalizzante dell’infrazione per eccesso di velocità fosse solo? O è necessario che siano in due, a confermare l’operato? Nel mio verbale lo spazio dedicata al secondo agente è sempre vuota..
grazie

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Roberto Giordano 13 ottobre 2007 09:01
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Presso la città di Chieri (TO) sulla S.S. 10 tratto comunale (area campo sportivo) il Comune ha piazzato un rilevatore fotografico tra 2 semafori il cui giallo scatta simultaneamente in pochi secondi: in caso di coda colui che è preso di mezzo tra i 2 semafori inevitabilmente avrà la targa della sua autovettura fotografata oppure se – come è capitato al sottoscritto – si affretta a passare il primo semaforo con il giallo l’automezzo verrà fotografato a tergo del in quanto il secondo diventerà immediatamente rosso…nemmeno una Lamborghini potrebbe passare con forte riprese potrebbe evitare la trappola! Probabilmente il triste espediente servirà a finanziare i frequenti viaggi delle comitive comunali in Burkina Faso… saluti! Roberto.

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Roberto Giordano 13 ottobre 2007 09:08
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Presso la città di Chieri (TO) sulla S.S.10 tratto comunale (area campo sportivo) il Comune ha piazzato da tempo un rilevatore fotografico tra 2 semafori il cui giallo scatta simultaneamente in pochi secondi: in caso di coda colui che è preso di mezzo tra i 2 semafori inevitabilmente avrà la targa della sua autovettura fotografata oppure se – come è capitato al sottoscritto – si affretta a passare il primo semaforo con il giallo l’automezzo verrà inesorabilmente fotografato a tergo in quanto il secondo diventerà immediatamente rosso …nemmeno una Lamborghini ad alta accelerazione si potrebbe evitare la trappola! Probabilmente il triste espediente servirà a finanziare i frequenti ‘viaggi di solidarietà’ delle comitive comunali in Burkina Faso… saluti! Roberto.

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Anonimo 15 ottobre 2007 15:40
Subtract karmaAdd karma

PER VITTORIO
Io al tuo posto non ferei correggere alcun che, manderei avanti il ricorso davanti al G.d.P. che potrebbe annullare l’intero verbale e in ogni caso ridimensionare i punti da togliere e confermare la multa al minimo, io aspetterei, ormai!. Secondo me il vigile si è ricreduto e ti porta ad accettare il verbale così gli euri sono assicurati mentre con il ricorso al Giudice di P. restano in forse. Certo che i Vigili hanno ricevuto copia del ricorso per le loro deduzioni che dovranno fornire in merito al ricorso.
Un saluto MArio

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Anonimo 15 ottobre 2007 15:48
Subtract karmaAdd karma

PER ANTONIO
per il tuo caso leggi i Post nelle pagine precedenti potresti trovare la soluzione al tuo caso e sono sicuro che c’è, prima di porre il quesito bisognerebbe leggere prima ciò che è stato gia scritto.
MArio

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Manuele 15 ottobre 2007 23:54
Subtract karmaAdd karma1 Punti

salve a tutti, ho prso una multa con l’autovelox in data 23/09/07 sulla strada di collegamento urbano di novara. mi hanno riscontrato una velocità di 110 quando il limite è di 90, volevo sapere se è possibile fare ricorso:
1) i vigili erano nascotti sulla rampa di accesso della tangenziale( quindi visibili solo dallo specchietto retrovisore dopo che ti hanno fregato)

2) sul verbale è così scritto LA VELOCITA’ E’STATA DETERMINATA, AI SENSI DELL’ART 345/2c DPR 16/12/92 N.495, COSI’ COME MODIFICATO DALL’ART 197 DPR 16/9/96 N.610, TENUTO CONTO DELLA RIDUZIONE PARI AL 5% DELLA VELOCITA’ CON UN MINIMO DI 5Km/h, COMPRENSIVE ANCHE DELLA TOLLERANZA STRUMENTALE STABILITA IN SEDE DI APPROVAZIONE DELL’APPARECCHIATURA ATX104/c2 VERS05/05 OM. MLP 2483/93 VIDEO SIS.AVS96G OM MLP 1012/97 UTILIZZATA PER LA RIVELAZIONE, LA CUI PERFETTA FUNZIONALITA’ E’ STATA VERIFICATA PRIMA DELL’USO. VELOCITA’ INDICATA SULLA RILUTTANZA FOTOGRAFICA 116Km/h.

secondo me manca la taratura del centro SIT???

e poi perchè mi sono stati tolti 5 punti?????

grazie anticipatamente a tutti voi per la collaborazione…..

manuele

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Luca 16 ottobre 2007 13:55
Subtract karmaAdd karma2 Punti

Salve a tutti. Potete dirmi come contestare la multa per eccesso di velocità in città senza autovelox ma solo ad occhi degli agenti?riporto quanto scritto esattamente nel verbale.
ha violato la norma del codice della strada della legge………. di cui gli articoli:
1) 141 commi 3 e 8 quale conducente del veicolo…etc etc
la multa è di 74,00 a euro 296,00

come devo comportarmi grazie

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Andrea (garbatella) 16 ottobre 2007 16:30
Subtract karmaAdd karma

Perchè questo governo di incapaci non risponde a questa interrogazione…?Notate bene che la data di presentazione è 23 APRILE!!!6 MESI FA!Ma come si può?Io mi sono beccato ben 12 multe negli ultimi 5 mesi per gli autovelox messi a tradimento (nascosti..non segnalati) ecc..!Perchè devo finanziare il comune con una tassa indiretta?E’ una cosa che mi manda letteralmente in bestia!!

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-03402
presentata da
SIMONE BALDELLI
lunedì 23 aprile 2007 nella seduta n.148

BALDELLI e GIRO. – Al Ministro dell’interno, al Ministro dei trasporti.- Per sapere – premesso che:

dentro la città di Roma verranno installate 25 postazioni fisse di autovelox, alcune già a partire dal mese di giugno, come quelle presenti in autostrada o sulle arterie extraurbane;

a Roma non hanno mai funzionato autovelox con impianti fissi per il rilevamento della velocità;

i 25 autovelox verranno noleggiati dal Comune di Roma e la spesa prevista per il primo anno sarà di 2 milioni e 200 mila euro;

secondo il comandante del corpo dei vigili urbani di Roma, come ripreso dal quotidiano La Repubblica di giovedì 12 aprile, l’iniziativa dell’amministrazione comunale capitolina permetterà di costituire un reticolo di autovelox indipendente dalla presenza degli agenti ed inoltre comporterà una ricaduta economica positiva per le casse comunali;

secondo i calcoli dei vigili della città di Roma, grazie al reticolo di autovelox, le casse del Comune beneficeranno di una entrata minima garantita pari a 40 milioni di euro all’anno, se anche ogni autovelox scattasse soltanto una contravvenzione all’ora;

tutte le citate installazioni saranno autorizzate da un decreto del prefetto perché l’articolo 4 della legge n. 168 del 1o agosto del 2002, infatti, enuncia che in caso di uso di strumenti tecnici del traffico, come l’autovelox, i cosiddetti dispositivi o mezzi di controllo possono essere posti in atto ovvero installati sulle strade di cui all’articolo 2 comma 2 lettera C e D o su singoli tratti di esse individuati con apposito decreto del Prefetto ai sensi del comma 2;

con ciò si vuole indicare che sulle strade diverse dalle autostrade e dalle strade extraurbane principali spetta al Prefetto la determinazione dei tratti in cui è possibile l’attività di controllo remoto del traffico finalizzata all’accertamento delle violazioni, sotto suggerimenti o pareri degli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12 comma 1 del Codice della Strada e su conforme parere degli enti proprietari delle strade;

per poter ottenere l’autorizzazione sono comunque necessari una serie di documenti come ad esempio: la tipologia stradale, la documentazione fotografica, le caratteristiche della strada che possa dare concretezza sull’impossibilità nel fermare l’automobilista che transita, il numero degli incidenti con particolare riferimento alla violazioni di sorpasso ed il limite di velocità;

il progetto del Comune di Roma ha tutte le premesse per risolversi nell’ennesimo aggravio fiscale ai danni dei cittadini-automobilisti, visto che l’annuncio dell’iniziativa è stato corredato dalle cifre sulle evidenti e significative ricadute economiche per le casse comunali, con tanto di analisi sulle statistiche in merito al numero delle multe che potrebbero essere elevate grazie al nuovo reticolo di autovelox -:

se il Ministro dell’interno, sentito il Ministro dei trasporti, non intenda diramare una direttiva per impedire ai prefetti di emanare decreti che, nelle diverse città, autorizzino questo sistema di installazioni, pubblicizzato come mezzo utile a salvaguardare la sicurezza stradale, ma che, in realtà, rischia di essere usato come uno strumento subdolo di tassazione indiretta ai danni dei cittadini-automobilisti.
(4-03402)

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IL RICORSISTA 17 ottobre 2007 15:11
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salve a tutti l’Ufficio il RICORSISTA effettua valutazioni di sanzioni amministrative e si preparano per terzi, ricorsi al prefettto/Giudice di Pace.
il tutto con modiche spese e con la massima serietà e professionalità

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IL RICORSISTA 17 ottobre 2007 15:13
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salve a tutti l’Ufficio il RICORSISTA effettua valutazioni di sanzioni amministrative e si preparano per terzi, ricorsi al prefettto/Giudice di Pace.
il tutto con modiche spese e con la massima serietà e professionalità

geco_7@libero.it

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Luca 17 ottobre 2007 15:59
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Salve a tutti. Potete dirmi come contestare la multa per eccesso di velocità in città senza autovelox ma solo ad occhi degli agenti?riporto quanto scritto esattamente nel verbale.
ha violato la norma del codice della strada della legge………. di cui gli articoli:
1) 141 commi 3 e 8 quale conducente del veicolo…etc etc
la multa è di 74,00 a euro 296,00

come devo comportarmi grazie

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Emanuele 18 ottobre 2007 10:58
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Salve,
Da quando sono entrati in vigore gli inasprimenti in termini di punti decurtati (da 2 a 5 punti per l’infrazione che ho commesso andando a 92 invece di 70 km)? Ho commesso l’infrazione il 1°settembre, sul verbale c’è scritto che mi tolgono 2 punti e al telefono mi hanno detto che c’è stato un errore che in realtà sono 5..

grazie

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Anonimo 18 ottobre 2007 16:27
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PER LUCA,
nelle pagine precedenti c’è gia una risposta in merito all’art. 141, del quale il comma 3 recita: “In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell’attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici”. come vedi si lascia a molte interpretazioni, se vai a passo d’uomo potrebbe essere un’eccesso di velocità e comunque non adeguata tenuto conto delle verie situazioni riportate nello stesso. Secondo me si potrebbe tentere il ricorso solo per la mancata contestazione, sostenendo una velocità ridottissima da poter essere fermato con un trillo di fischietto magari adducento un testimone,oppure sostenere l’errore nel rilevamento della targa mentre la macchina era altrove, ma sarà difficile ottenere l’annullamento del vervale.
un saluto MArio

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MArio 18 ottobre 2007 16:28
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PER LUCA,
nelle pagine precedenti c’è gia una risposta in merito all’art. 141, del quale il comma 3 recita: “In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell’attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici”. come vedi si lascia a molte interpretazioni, se vai a passo d’uomo potrebbe essere un’eccesso di velocità e comunque non adeguata tenuto conto delle verie situazioni riportate nello stesso. Secondo me si potrebbe tentere il ricorso solo per la mancata contestazione, sostenendo una velocità ridottissima da poter essere fermato con un trillo di fischietto magari adducento un testimone,oppure sostenere l’errore nel rilevamento della targa mentre la macchina era altrove, ma sarà difficile ottenere l’annullamento del vervale.
un saluto MArio

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Anonimo 19 ottobre 2007 14:23
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Buongiorno a tutti.
Mi è stato notificato via posta un verbale per violazione limiti di velocità (148 + spese), ma da esso risulta che la persona che ha accertato, inserito i dati e notificato è la stessa.
Visto che la notifica parte da Rimini attraverso una società privata, mi chiedo se la persona non sia dipendente della stessa azienda, dunque non un dipendente della PA che ha accertato l’infrazione.
In tal caso si può proporre ricorso, visto che mi risulta che chi accerta l’infrazione debba essere l’agente accertatore della PA nel luogo in cui si è verificata l’infrazione?
Nel caso in cui volessi accertarmi che la persona in questione sia veramente un agente in servizio presso la Polizia Municipale in questione, con quali modalità posso farlo?
Grazie

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Enzo 19 ottobre 2007 16:38
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per ricorso al prefetto se si perde paghi il doppio della multa, lo stesso vale anche se lo perdo con il giudice di pace?
Inoltre, qualcuno mi sa dire se la specificazione della strada sul verbale deve avvenire anche se si tratta di una strada extraurbana principale?

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Angelo 20 ottobre 2007 09:01
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sono molto interessata alla questione autovelox. la mia tesi di laurea vertà proprio su questo.

Postato da ivana monti | 13 Settembre 2007, 10:06
Ivana sono Carlo di http://www.Autoveloxko.it se fai ancora in tempo per la tua tesi, vai sul mio sito e contattami ho più materiale io da darti che in tutto il ministero dei trasporti

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Anonimo 22 ottobre 2007 16:52
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BUONASERA,HO RICEVUTO UNA MULTA PER ECCESSO DI VELOCITA’RILEVATA DAL TUTOR INSTALLATO DI RECENTE SULLA ROMA NAPOLI,VOLEVO SAPERE SE C’E’ UN MODO PER FARE RICORSO.
GRAZIE

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Nello 24 ottobre 2007 00:56
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Caro Lucio, visto che tu ne sai un po in più di tutti, sai se in merito all’accertamento della velocità mediante autovelox, bisogna impiegare circa 9 accertatori? l’ho sentito dire al telegiornale, puoi rispondermi per piacere se ne sei a conoscenza?

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Giacomo 27 ottobre 2007 12:51
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Ho ricevuto dopo 3 mesi una multa che sapevo di aver preso a causa di un autovelox. Noto con sorpresa, però, che l’orario riportato sul verbale di contestazione è palesemente sbagliato. Questo lascia spazio a ricorsi?
grazie
giak

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Leno poor leno 28 ottobre 2007 01:41
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mi hanno fatto 735euro di multa per eccesso di velocità, solo perchè per l’autovelox superavo il limite massimo di velocità di 93km/h!!! in più, essendo neo-patentato, mi hanno tolto 20punti dalla patente, nonchè tutti… :’( piangooooooo

qualcuno di voi ha una nonna o nonno che si può accollare solo i punti??? la multa la pago io!!! fatemi sapere. grazie
p.s.: massima serietà

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Silvia 30 ottobre 2007 22:58
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mario dove posso rintracciarti?
grazie silvia

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Lorenzo 3 novembre 2007 20:21
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X ALE
ho ricevuto la tua stessa multa il 26 maggio 2007 perkè ero a 105 orari, scalati a 100, ke poi sarebbero 99.75 cmq
e volevo sapere come hai risolto, hai scoperto se era segnalata la postazione? famm isapere grazie
il trato è tuo medsimo…solo ke mi han fatto 155.63 di multa e 2 punti…

messaggio di ale….
Ale 28 Aprile 2007, 17:25 0 punti Ho ricevuto un verbale di contestazione rilevato da P.M. con autovelox Velomatic 512 a 131 km/h limite 70 km/h. Come faccio a vedere se il Km (tratto di strada) sul quale è stata rilevata l’infrazione art. 142 c.9 è compreso tra i Comuni elencati dal decreto prefettizio (art. 4 del d.l. 20/6/2002 n. 121 convertito e modificato dalla L. 01/8/2002 n. 168 – individuzione delle strade sulle quali è possibile installare ed utilizzare i dispositivi ed i mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni?
Grazie in anticipo
PS: Il tratto di strada è SS.630 Ausonia al km 7+650 DIREZIONE FORMIA nel comune di Pignataro Interamna FR

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Lorenzo x ALE 3 novembre 2007 20:34
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Ciao Ale, come è finita la questione???
perchè io h oricevuto la stessa mutla, andavo a un po’ meno, però no nso se era segnalato l’autovelox in quella zona, tu sai niente???
cosa hai fatto, l’hai contestato???
con quali dichiarazioni?? grazie mille

messaggio di ale….
Ale 28 Aprile 2007, 17:25 0 punti Ho ricevuto un verbale di contestazione rilevato da P.M. con autovelox Velomatic 512 a 131 km/h limite 70 km/h. Come faccio a vedere se il Km (tratto di strada) sul quale è stata rilevata l’infrazione art. 142 c.9 è compreso tra i Comuni elencati dal decreto prefettizio (art. 4 del d.l. 20/6/2002 n. 121 convertito e modificato dalla L. 01/8/2002 n. 168 – individuzione delle strade sulle quali è possibile installare ed utilizzare i dispositivi ed i mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni?
Grazie in anticipo
PS: Il tratto di strada è SS.630 Ausonia al km 7+650 DIREZIONE FORMIA nel comune di Pignataro Interamna FR

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Lorenzo 3 novembre 2007 21:16
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x ale…
ho ricevuto la tua stessa mutla, tranne che percorevo quel tratto di strada a velocità inferiore, tu hai fatto ricordo? l’autovelox era segnalato???
famm isapere grazie mille

Ho ricevuto un verbale di contestazione rilevato da P.M. con autovelox Velomatic 512 a 131 km/h limite 70 km/h. Come faccio a vedere se il Km (tratto di strada) sul quale è stata rilevata l’infrazione art. 142 c.9 è compreso tra i Comuni elencati dal decreto prefettizio (art. 4 del d.l. 20/6/2002 n. 121 convertito e modificato dalla L. 01/8/2002 n. 168 – individuzione delle strade sulle quali è possibile installare ed utilizzare i dispositivi ed i mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni?
Grazie in anticipo
PS: Il tratto di strada è SS.630 Ausonia al km 7+650 DIREZIONE FORMIA nel comune di Pignataro Interamna FR

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MArio 5 novembre 2007 19:01
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PER SILVIA,
non so come farmi contattare, dovrei mettere sul post il mio cell o l’e-mail, ma sono contrario per principio, 1) l’e-mail viene rilevata e successivamnte tempestata di messaggi indesiderati, lo sappiamo tutti!! 2) il cell non mi va!! trova te una soluzione e ti contatterò io, ciao MArio

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MArio 5 novembre 2007 19:50
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PER ENZO
Io sono dell’avviso di ricorrere in primis al Prefetto se ci sono elementi per impugnarlo, perché se va male c’è sempre l’estremo tentativo del Giudice di P., è vero che il Prefetto in caso di rigetto raddoppia la multa, ma ricorrendo successivamente al G. di P. non è così si può comunque chiedere di essere ammessi al pagamento del minimo in caso di diniego e comunque i G. di P. sono molto più clementi dei Prefetti. Io ho assistito ad una sentenza che confermava la multa ma disponeva la non decurtazione dei punti, perché le motivazioni non erano sufficienti per annullare il verbale, ma stante la circostanza il G. di P. riconosceva l’ “attenuante”. Pero mentre in passato il procedimento era completamente gratuito e senza avvocato, ora ci può essere richiesta una contribuzione alle spese di procedimento
Inoltre Enzo, l’indicazione esatta del luogo o della via, la data, l’ora, numero civico, la sequenza kilometrica sono elementi importanti e basilari nella redazione del verbale, la mancanza o l’imprecisione di uno o più dati possono essere motivo determinate per l’annullamento dello stesso.
Un saluto MArio

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Patata 7 novembre 2007 02:40
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Ciao a tutti!!
Come voi sono stato ‘truffato’ e confido nel vostro aiuto per avere giustizia.
In una strada drittissima e deserta con il limite ovviamente dei 50Km sono incappato in vigili mimetizzati che col telelaser mi hanno misurato la velocità di 84Km/h immediatamente contestata. Nel verbale praticamente non mi hanno permesso di dichiarare niente e mi sono rifiutato di firmarlo. Nel verbale di significativo c’è: “perchè alla guida del citato veicolo..in tratto di strada soggetto al limite di Km/h 50 alla velocità di Km/h 79 e superava di Km7h 24 la velocità massima consentita, considerata la tollerenzaa del 5% dovuta per lo strumento di rilevamento. telelaser ultralyte omol.539 del 08/05/2003 – Matr UL008545. A cosa mi posso attaccare? alla taratura?

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Silvia 9 novembre 2007 23:32
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silvialover@virgilio.it
devo chiederti una cosa su un ricorso da preparare ho letto che hai avuto a che fare col comune di rieti.
contattami te tramite mail così ti spiego devo fare ricorso entro martedì eventualmente

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Luciano 15 novembre 2007 09:54
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Ciao a tutti.
Ho appena ricevuto una multa x eccesso di velocità dalla Polizia provinciale di Grosseto, rilevata sulla S.S. 1 in data 24.04.2007, leggendo il verbale semra ke ci siano tutti gli art. di legge e relative tarature certificate.
Ho un dubbio xò innanzi tutto l’apparecchio è un “Velomatic 512″, sapevo ke erano stati dichiarati anticostituzionali in quanto apparecchi vetusti che prevedono la determinazione dell’illecito solo in tempo successivo e nn hanno un compito “educativo”.
L’altro dubbio è questo, mi hanno contestato il verbale in data 13.10.2007 a circa 170gg dall’infrazione a mezzo “Messo comunale di Roma”, appena ho contestato il fatto del ritardo egli mi ha detto che era arrivata all’ufficio postale di zona in data 06.08.2007 (come da timbro sulla busta) ma era stata rimandata indietro con la scritta “sconosciuto all’indirizzo” Dove tra l’altro risiedo da 6 anni. ho qualche speranza di fare ricorso? se si in base a ke articolo? visto ke la multa prevede la decurtazione di 10pt. grazie Luciano

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MArio 15 novembre 2007 13:43
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PER LUCIANO
Secondo me sussistono motivi per ricorrere, sempre che la macchina sia intestata alla stessa persona e che non ci sia stato un cambio di residenza, come ti hanno trovato ora dovevano trovarti anche prima, se come dici che sono 6 anni che hai questa residenza, allega all’eventuale ricorso un certificato Storico anagrafico presenta ricorso al Prefetto di Grosseto per errore di notifica.
Se il prefetto, nella peggiore delle ipotesi, respinge il ricorso raddoppiando la sanzione, potrai presentare ulteriore ricorso impugnando la cartella esattoriale che ti arriverà al Giudice di Pace.
Accertati che il tratto di strada oggetto del rilevamento sia inserita nel Decreto del Prefetto di Grosseto che individua le strade dove è autorizzata la non contestazione immediata, come previsto dal Decreto Legge 121/2002 convertito con modifiche dalla Legge168/2002.
Di seguito è riportato l’art. 201 del codice della strada che prevede la notificazione delle violazioni.
Un saluto MArio
Art. 201. Notificazione delle violazioni.

1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro centocinquanta giorni dall’accertamento, essere notificato all’effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell’art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell’accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all’intestatario del contrassegno di identificazione. Qualora l’effettivo trasgressore o altro dei soggetti indicati sia identificato successivamente, la notificazione può essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dall’identificazione. Per i residenti all’estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall’accertamento (1).

1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:
a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;
b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
c) sorpasso vietato;
d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;
e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all’articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni;
g) rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato e circolazione sulle corsie riservate attraverso i dispositivi previsti dall’articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127. (2)

1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia qualora l’accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate. (2)

2. Qualora la residenza, la dimora o il domicilio del soggetto cui deve essere effettuata la notifica non siano noti, la notifica stessa non è obbligatoria nei confronti di quel soggetto e si effettua agli altri soggetti di cui al comma 1.

2-bis. Le informazioni utili ai fini della notifica del verbale all’effettivo trasgressore ed agli altri soggetti obbligati possono essere assunte anche dall’Anagrafe tributaria. (2a)

3. Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell’art. 12, dei messi comunali o di un funzionario dell’amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale. Nelle medesime forme si effettua la notificazione dei provvedimenti di revisione, sospensione e revoca della patente di guida e di sospensione della carta di circolazione. Comunque, le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione o dall’archivio nazionale dei veicoli istituito presso il Dipartimento per i trasporti terrestri o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente. (2) (3)

4. Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

5. L’obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto.

5-bis. Nel caso di accertamento di violazione per divieto di fermata e di sosta ovvero di violazione del divieto di accesso o transito nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali o in zone interdette alla circolazione, mediante apparecchi di rilevamento a distanza, quando dal pubblico registro automobilistico o dal registro della motorizzazione il veicolo risulta intestato a soggetto pubblico istituzionale, individuato con decreto del Ministro dell’interno, il comando o l’ufficio che procede interrompe la procedura sanzionatoria per comunicare al soggetto intestatario del veicolo l’inizio del procedimento al fine di conoscere, tramite il responsabile dell’ufficio da cui dipende il conducente del veicolo, se lo stesso, in occasione della commessa violazione, si trovava in una delle condizioni previste dall’articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di sussistenza dell’esclusione della responsabilità, il comando o l’ufficio procedente trasmette gli atti al prefetto ai sensi dell’articolo 203 per l’archiviazione. In caso contrario, si procede alla notifica del verbale al soggetto interessato ai sensi dell’articolo 196, comma 1; dall’interruzione della procedura fino alla risposta del soggetto intestatario del veicolo rimangono sospesi i termini per la notifica. (2)
________________________________________

(1) Così modificato dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conv. del decreto-legge n. 151/2003.
(2) Comma inserito dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conv. del decreto-legge n. 151/2003.
(2a)Comma introdotto dall’art. 3-bis della legge 31 luglio 2005 n. 156 (in G.U. 9 agosto 2005 n. 184) di conversione del decreto legge 17 giugno 2005 n. 106.
(3) La Corte costituzionale, con sentenza n. 346 del 23 settembre 1998, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 8, secondo e terzo comma, della legge 890/82 (Notificazione di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari) nella parte in cui, rispettivamente, non prevede che, in caso di assenza o di rifiuto del destinatario, del deposito dell’atto presso l’ufficio postale sia data notizia al destinatario a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, e nella parte in cui prevede che l’atto sia restituito al mittente decorsi dieci giorni dal suddetto

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Patata 16 novembre 2007 00:09
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Riscrivo perchè FELICEMENTE mi sono accorto che la targa scritta a mano sullo scontrino del telelaser è sbagliata,2 lettere sono invertite.Ci sono i termini per vincer il ricorso.consigli su come presentarlo?questa volota AIUTATEMI!!!!!sono uno studente senza un baiocco!!!!

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Marco 16 novembre 2007 18:55
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ciao a tutti.chiedevo un chiarimento per quanto riguarda una multa presa con auto della ditta per cui lavoravo.manca ancora poco tempo allo scadere dei 60gg,e il titolare preme per il fatto che al momento alla guida vi ero io dato che in quel posto a lavorare vi ero solo io.mi chiedo cosa devo fare in questa situazione??quando lavoravo in un’altra ditta si firmava l’ora,i km,di quando si prendeva e si riportava l’auto.qui nn ho un documento che mi attesta la mia responsabilita ma si va solo per esclusioni di personale.cosa devo fare devo accollarmi le responsabilita??

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Giuseppe 18 novembre 2007 13:09
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ho ricevuto una multa per violazione dell’art 142 comma 8 del C.S. sul quale viene riportato in modo errato il numero dei punti di penalità a me sottratti ovvero 2 anzichè 5!Si può fare ricorso anche se questo difetto di forma è a mio vantaggio?Grazie!

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MArio 19 novembre 2007 16:00
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p..ER patata, magari a me avessero inviato un verbale con targa sbagliata, avrei gioito, il Telelaser non fotografa l’autovettura pertanto non si può fare il riscontro dell’esattezza della targa, e comunque è un errore determinate ai fini dell’annullamento. Cerca nelle pagine precedenti trovi un faac-simile (Faximile) adattalo al tuo caso e contesta anche il fatto che hanno rifiutato la dichiarazione nel verbale, invia tutto avec raccomandata al Sig. Prefetto della provincia ove si è verificato il fattaccio e aspetta, le probabilità sono alte per l’accoglimento,in estremis c’è ancora il Giudice di Pace, saluti MArio

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Dario 20 novembre 2007 17:55
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Complimenti per l’articolo!

Ero convinto che il max termine per la validità della contestazione fosse 6 mesi dalla data dell’infrazione…

Ma visto che sono 150 gg allora credo proprio che sarà il caso di fare ricorso!!!

Grazie mille!!

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Laura 22 novembre 2007 12:01
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Ho ricevuto un multa per eccesso di velocità superando di 45 km/h la velocità massima consentita (limite max 50 km/h) il verbale direi che è perfetto c’è tutto modello dell’apparecchiatura, numero di matricola, omologazione, tataruta del centro SIT fa pure menzione del regolare funzionamento dell’apparacchiatura che viene verificato periodicamente dell’Agente accertatore e della motivazione della mancata contestazione immediata. Quindi mi pare che non ci sono appigli per il ricorso. Ho però richiesto la rilevanza fotografica che mi hanno inviato per mail ma nella foto la targa non è ben leggibile e provando ad ingrandirla la foto sfuoca e non ci legge niente.
Posso fare qualcosa???
Sapete com’è ….380 euro di multa e 10 punti in meno….non si digeriscono tanto bene.
Grazie a chi tenterà di aiutarmi!!! saluti Laura

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MArio 23 novembre 2007 12:37
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Per Laura
verifica se la strada è inserita nel decreto del Prefetto competente per provincia, se non viene fatta menzione nel verbale si presume che potrebbero avere l’obbligo della contestazione immediata, se così fosse potrai fare ricorso per mancata contestazione. Cerca nei messaggi delle pagine precedenti, troverai le informazioni necessarie, non è il caso di riprterle, se uno prima leggesse invece di porre solo il quesito!!! Le ho già inserite io con i relativi riferimenti normativi.
ciao MArio

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ANTONELLA 28 novembre 2007 21:04
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CIAO MI SONO ARRIVATE 4 MULTE DI AUTOVELOX DUE DI GIUGNO E DUE DI LUGLIO PIU 8 PUNTI DI PATENTE TOLTI SONO A MARE DEVO PAGARE 650EURO DI MULTE E NN SO SE CENE SONO ALTRE DI AGOSTO XKE PASSAVO SEMPRE IN QUESLLA STRADA DI MILZZO E NN SAPEVO DELL ESISTENZA DI QUESTE AUTOVELOX XKE SONO NASCOSTE TUTTE ARRUGGINITE…!!AIUTATEMI NO NE CAPISCO NULLA DI CONTETSAZIONE

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Filippo 29 novembre 2007 12:37
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Secondo i vigili urbani di Formia il 2/06/2007
alle ore 23.10 in una strada statale percorrevo e superavo di oltre 12km il limite consentito.Il giorno 27/11/2007 mi arriva a casa la notifica del verbale e l’importo da pagare di 162 euro più la sottrazione di due punti. A parte che in 37 anni di patente non ho mai preso una multa, ma è possibile che un verbale arrivi dopo quasi sei mesi? Gentilmente qualcuno mi risponda se ci sono le condizioni per fare ricorso

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Filippo 29 novembre 2007 15:03
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Possibile che si vede arrivare a casa un verbale di 162euro per avere oltrepassato il limite di velocità di 12 km orari quando sapevo benissimo che in quell’incrocio vi era l’autovelox? In 37 anni di patente non ho avuto mai una multa e ne causato mai un incidente. Come faccio a dimostrare che io non andavo a quella velocità? E’ pazzesco che si paghi per una cosa non fatta.Se faccio ricorso tanto lo perdo

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Lorenzo 29 novembre 2007 17:17
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Filippo, per quello che ne so io il provvedimento deve essere notificato entro 150 giorni altrimenti non è valido! Ricorri!!!!!

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Michele 29 novembre 2007 19:36
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Salve, devo fare ricorso per un autovelox. L’agente accertatore è uno solo. Può essere motivo di ricorso?
Grazie per l’aiuto

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Francesco 30 novembre 2007 09:46
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sono stato multato per la prima volta con l’autovelox c/o il comune di Las Plassas ( Cagliari ): andavo alla folle velocità di 58 km orari.Non sono stato fermato immediatamente e per questo la domanda nasce spontanea: è legale tutto cio se non si ha un’autorizzazione del prefetto?

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