Ricorso multa Autovelox. Come fare

Pubblicato da Giuliano in Autovelox.
Lunedì, 6 Febbraio 2006.

Multe Autovelox

L’ ennesima diatriba occorsaci con i famigerati autovelox, perché beccati ad una velocità che riteniamo di non aver raggiunto, oppure per via di contestazioni su chi, in quel momento, guidava la nostra vettura,o sugli orari impossibili in cui è stata rilevata l’infrazione, ben sapendo che a quell’ora del giorno,l’auto era regolarmente parcheggiata in garage e, tanti, tanti altri casi e chi più ne ha più ne metta….

Una cosa è certa, da quando è stato istituito l’autovelox, le aule dei tribunali si sono ingolfate di ricorsi, la calma dei cittadini è stata messa a dura prova e, a complicare il tutto, ci si è messa anche la patente a punti, col rischio di vederseli decurtati rendendo la vita ancor più difficile agli automobilisti.

Ora, se è vero come è vero, che questi dispositivi hanno la loro importanza nel limitare le troppe vittime che, purtroppo, fa la strada, vogliamo negare che troppo spesso servono più a rimpinguare le casse dei Comuni che a regolamentare la circolazione? Possiamo non ammettere che spesso, gli autovelox, sono lasciati incustoditi o alla cura di addetti poco scrupolosi?

E davanti ad un simile marasma, nel caso in cui ritenessimo di aver ragione, dobbiamo rassegnarci a pagare l’ “iniqua” gabella o possiamo fare ancora qualcosa?
Qualcosa resta quasi sempre da fare, anche grazie alle Sentenze emesse dalla Corte di Cassazione, su sollecitazione dei Giudici di Pace sparsi nel nostro Paese.

L’infrazione va contestata immediatamente

A meno di trovarsi in autostrada, superstrada o laddove sarebbe impossibile arrestare la corsa del veicolo, col rischio di causare maggiori pericoli, la contestazione dovrà essere ingiunta immediatamente. E, quando non è possibile, per i casi appena visti, gli agenti che hanno elevato la contravvenzione dovranno specificare, nel verbale, la motivazione per la quale non hanno fermato il conducente. Occorre anche dire, che, a discrezione del Prefetto, alcuni tratti di strada, particolarmente pericolosi, potranno dotarsi di autovelox anche laddove, come in autostrada, non è possibile la contestazione immediata. Ma questo dovrà essere sempre annotato nel verbale che dovessimo ricevere.

La contravvenzione può essere contestata

La contravvenzione perde ogni efficacia se non specifica alcuni importanti riferimenti, che non sono solo il numero di targa e il modello dell’auto che conducevamo, sempre essenziali per l’efficacia della multa. Per conoscenza, riportiamo cosa dovrà indicare il verbale perché sia valido:

1 Modello di apparecchio usato

2 Tollerabilità in percentuale dello strumento

3 La verifica della funzionalità del rilevatore

4 La modalità di utilizzo del rilevatori (in particolare per i Telelaser)

5 Omologazione ministeriale (per gli apparecchi automatici)

6 Il provvedimento prefettizio che individua le strade dove non è possibile fermare il trasgressore.

Attenzione, il fatto che uno dei punti sopra indicati non sia presente nel verbale, non significa che possiamo stracciare la contravvenzione e dormire sonni tranquilli; significa soltanto che abbiamo la possibilità di fare ricorso e sperare anche di vincerlo.

Il consiglio è quello di farsi assistere dai legali delle Associazioni dei Consumatori, anche solo per rivolgere loro qualche quesito o dubbio che dovesse assalirci. In ogni caso, per sperare in un buon esito della vertenza, è utile sapere che se siamo intenzionati a ricorrere, non dobbiamo pagare la sanzione.

Il Giudice di Pace è l’Autorità cui si ricorre più frequentemente in caso di contestazioni, il tempo per farlo deve essere improrogabilmente entro 30 giorni dalla notifica e va presentato presso la Cancelleria del Tribunale ove si intende ricorrere, lo stesso luogo, comunque, ove ricade l’Ente che ha notificato la contravvenzione.

E’ possibile anche ricorrere dinnanzi al Prefetto, in questo caso, si può provvedere a presentare l’istanza presso l’Autorità che ha elevato la sanzione, Carabinieri, Polizia, Vigili urbani, entro e non oltre 60 giorni dalla notifica. Tale ricorso può anche essere inviato a mezzo Raccomandata A.R., purchè, sia nella lettera, che nella busta, si indichi, in apposito spazio, la scritta “RICORSO AL PREFETTO”.

Occorre ricordare che qualora si perdesse dinnanzi al Prefetto, la violazione si raddoppia, anche se, nulla è ancora perduto! Infatti, qualora l’ Autorità prefettizia, dovesse respingere il ricorso ed ha 120 giorni per farlo, ci restano altri 30 giorni per ricorrere contro quest’ultimo provvedimento, dinnanzi al Giudice di Pace. E’ bene ricordare che i termini per il ricorso, sono improrogabili.

L’Unione Consumatori ha messo a disposizione dei fac-simili degli stampati che occorrerà presentare di fronte alle Autorità citate che è possibile ricopiare e usare senza apportare modifiche alcune. Le Istruzioni sono segnate in corsivo e fra parentesi.

Spett.le Comando VV.UU.
……
( Come detto, il ricorso va inviato, se non consegnato a mani, per Raccomandata A.R. e l’indirizzo che dovrà arrecare è quello del Comando dei Vigili, in questo caso, che ha elevato contravvenzione all’indirizzo presso la città in cui operano)

Raccomandata A.R
RICORSO AL PREFETTO DI ..
avverso il verbale di accertamento
di violazione n…..…(notificato in data..)

Il sottoscritto ….. residente in…. ed ivi elettivamente domiciliato, quale proprietario dell’autovettura … targata …

ricorre

avverso il menzionato verbale, notificato in data ..e relativo alla violazione dell’art. .. rilevata il giorno …in Via …, Comune di..

Tale atto d’accertamento si appalesa illegittimo per i seguenti

motivi
( Fra i motivi che si espongono di seguito, scegliere quello che si ritiene valido per la motivazione della contestazione )
Come risulta dal verbale che si allega, l’infrazione ascritta all’opponente fu commessa in data … e non venne immediatamente contestata.
Il verbale di accertamento è stato successivamente notificato in data ….. e quindi ben oltre il termine di giorni 150 previsto dall’art. 201 comma primo del C.d.S., con conseguente nullità del verbale impugnato.

L’infrazione in questione fu rilevata a mezzo di apparecchio autovelox 104-C, ma non immediatamente contestata dagli operanti.
Tale circostanza si pone in contrasto con quanto prescritto dall’art. 200 del codice della strada la contestazione dell’infrazione “deve” essere immediata e solo qualora sia materialmente “impossibile”, essa può avvenire per mezzo della successiva notifica del verbale.
I casi di impossibilità vengono a titolo esemplificativo indicati dall’art. 384 del regolamento, al quale fa riferimento il verbale di accertamento indicando che la violazione non è stata immediatamente contestata perché: … ( In questo spazio, inserire la stessa terminologia e le identiche parole citate dagli Agenti nel verbale e, possibilmente, inserire il corsivo rispetto al testo )
In considerazione della nuova formulazione dell’art. 200 CdS la giurisprudenza ha più volte riaffermato la necessità della contestazione immediata, alla quale non si può rinunciare se non in via di assoluta eccezionalità.

La stessa Corte di Cassazione con la ben nota sentenza n. 4010 del 3 aprile 2000 ha sostenuto -inoltre- la necessità della immediata contestazione della violazione stradale se questa viene accertata con modelli di autovelox idonei a consentire l’accertamento contestuale dell’infrazione (quali ad esempio il mod. 104-C) a garanzia del generale principio di tutela del diritto di difesa del cittadino.
Per tali ragioni, quindi, l’omessa immediata contestazione dell’infrazione rende illegittimo l’accertamento, con conseguente nullità dell’impugnata sanzione.


(Indicare il seguente motivo di opposizione solo qualora nel verbale notificato non vengano menzionate né l’autorità né i termini per l’opposizione)
Si eccepisce la violazione del dettato normativo dell’art. 3 comma 4 della legge 241/90 il quale impone che “in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere”.
Nel caso specifico al sottoscritto veniva notificato un verbale di accertamento nel quale non veniva indicato.. (continuare indicando le informazioni che non sono state fornite ai fini dell’opposizione)
Si rileva inoltre la nullità del verbale di accertamento de quo mancando, la sottoscrizione autografa dell’agente accertatore.
In tal senso si è espressa la Suprema Corte di Cassazione, statuendo che ” In tema di sanzioni amministrative è affetta da nullità la notificazione eseguita mediante consegna al contravventore, a mezzo del servizio postale, di copia informe del verbale di accertamento di una violazione al C.d.S. redatto con sistemi meccanizzati e non recante alcuna sottoscrizione dell’agente accertatore” (Cass. 2341/1998).

Si richiede infine che l’ill.mo Prefetto in forza del proprio potere di autotutela amministrativa, conoscendo l’intero rapporto giuridico, voglia rilevare d’ufficio anche vizi di legittimità e di merito diversi da quelli denunciati dal ricorrente
Tutto ciò premesso e considerato

chiede

all’Ill.mo Sig. Prefetto adito che, disposta la sospensione di ogni sanzione comminata, voglia:
- annullare il verbale di contestazione impugnato, illegittimo per le ragioni esposte;
- annullare comunque il verbale impugnato ove siano rinvenuti ulteriori e diversi vizi di legittimità o di merito rilevabili d’ufficio.
Si allega: 1) Copia verbale notificato.

(data) (Firma del ricorrente)

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI..
Ricorso ex art. 22 legge 689/81
Opposizione avverso verbale di accertamento
n…notificato in data..

Il sottoscritto…residente in …. Via/Piazza…ed ivi elettivamente domiciliato, in qualità di proprietario del veicolo …targato…
premesso
- che in data ……veniva notificato al sottoscritto il verbale di contestazione n…per la violazione dell’art.…( in questo spazio va inserito l’articolo violato già indicato nel verbale) del codice della strada;
- che per l’effetto veniva applicata la sanzione amministrativa di lire .. (l’importo totale) - che la suddetta violazione veniva rilevata in data … in località … comune di …;
- che al sottoscritto non veniva immediatamente contestata la violazione in quanto “…” ( Ricopiare le stesse parole utilizzate dagli Agenti per le motivazioni, secondo le quali, non fu possibile procedere all’immediata contestazione); - che la contestazione risulta comunque illegittima in quanto effettuata a mezzo di apparecchio di rilevamento della velocità, autovelox mod. 104-C (se trattasi di accertamento a mezzo apparecchio di rilevamento);
- che in ogni caso l’accertamento impugnato risulta infondato in quanto …
( Specificare quali altri elementi si hanno a disposizione ai fini della contestazione del verbale ) Tutto ciò premesso, il ricorrente
propone opposizione
contro il verbale di accertamento n., notificato in data…, chiedendone l’annullamento, per i seguenti
motivi
( Citare solo i motivi che si ritengono validi ai fini dell’opposizione )
Come risulta dal verbale che si allega, l’infrazione ascritta all’opponente fu commessa in data … e non venne immediatamente contestata.
Il verbale di accertamento è stato successivamente notificato in data .. e quindi ben oltre il termine di giorni 150 previsto dall’art. 201 comma primo del C.d.S., con conseguente nullità del verbale impugnato.

L’infrazione in questione fu rilevata a mezzo di apparecchio autovelox 104-C, ma non immediatamente contestata dagli operanti.
Tale circostanza si pone in contrasto con quanto prescritto dall’art. 200 del codice della strada la contestazione dell’infrazione “deve” essere immediata e solo qualora sia materialmente “impossibile”, essa può avvenire per mezzo della successiva notifica del verbale.
Per le infrazioni accertate con autovelox o altri apparecchi elettronici, ai sensi del d.l. 121/2002 non è più obbligatoria la contestazione immediata sulle autostrade, sulle superstrade e sulle altre strade individuate dal Prefetto, tuttavia alla luce delle nuove norme contenute nel d.l. 121/2002 convertito nella l. 168/2002, si rileva che la strada in cui e’ stata rilevata l’infrazione non e’ autostrada né superstrada e non è (o non e’ pubblicamente segnalata) tra quelle individuate dal Prefetto “per le quali non e’ possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fuidita’ del traffico e all’incolumita’ degli agenti operanti o dei soggetti controllati” (art.4 dl n.121 del 20/06/2002).
Per tali ragioni, quindi, l’omessa immediata contestazione dell’infrazione rende illegittimo l’accertamento, con conseguente nullità dell’impugnata sanzione.
(Indicare il seguente motivo di opposizione solo qualora nel verbale notificato non vengano menzionate né l’autorità né i termini per l’opposizione)Si eccepisce la violazione del dettato normativo dell’art. 3 comma 4 della legge 241/90 il quale impone che “in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere”.
Nel caso specifico al sottoscritto veniva notificato un verbale di accertamento nel quale non veniva indicato ………………………………………………….… (Solo le informazioni che non sarebbero state fornite ai fini dell’opposizione) * * * * *
Si rileva inoltre la nullità del verbale di accertamento de quo mancando, la sottoscrizione autografa dell’agente accertatore.In tal senso si è espressa la Suprema Corte di Cassazione, statuendo che ” In tema di sanzioni amministrative è affetta da nullità la notificazione eseguita mediante consegna al contravventore, a mezzo del servizio postale, di copia informe del verbale di accertamento di una violazione al C.d.S. redatto con sistemi meccanizzati e non recante alcuna sottoscrizione dell’agente accertatore” (Cass. 2341/1998).
Per questi motivi il ricorrente
chiede
che l’Ill.mo Giudice di Pace adito voglia, previo accoglimento del ricorso e disposta in ogni caso in via preliminare l’immediata sospensione della sanzione comminata, fissare con decreto in calce al presente ricorso la data d’udienza ed ordinarne comunicazione al ricorrente presso il domicilio eletto, nonché alla Amministrazione opposta per sentir accogliere le seguenti
conclusioni
accertare e dichiarare l’illegittimità del verbale di accertamento opposto e per l’effetto annullarlo in accoglimento dei dedotti motivi.
Con condanna a carico dell’Amministrazione opposta alla rifusione delle spese del presente giudizio.
Si comunicano mediante deposito in cancelleria i seguenti documenti:
1) copia verbale di accertamento;
Con riserva di richieste istruttorie.
( la data) (Firma del ricorrente)
 
(Nota) Il ricorso dovrà essere depositato presso la cancelleria del Giudice di Pace del luogo nel quale è stata accertata la violazione, producendo cinque copie dell’atto e di tutti gli allegati.
 
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Commenti (533)

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MARCO

Ciao sono Marco, vorrei ricevere informazioni in merito alle multe riguardante se nel tipo di veicolo “ATVV” trascitto nel verbale ai sensi dell’art.142/8 e valido invece della corretta trascrizione del tipo di veicolo es.punto, citroen, ecc..

Grazie Marco e auguri bi buone feste a tutti.

Scusate avrei una domanda alle 3.30 del mattino, mentre stavo ritornando a casa, in pieno centro urbano, all’improvviso ho visto un flash, e pochi metri più avanti, in una stradina laterale, con i fari accesi vi era una pattuglia della polizia stradale. Io ho rallentato, convinto che mi fermassero, ma ciò non è avvenuto. Io credo che abbia superato il limite di circa una 20 di Km, ma sinceramente non saprei. La mia domanda è questa, dal momento che la multa non mi è stata contestata immediatamente, e non essendoci alcun valido motivo per la mancata contestazione(Non stavano facendo altre multe, non ero in autostrada… ecc), volevo sapere se questo significva che la multa non mi arriverà. Ho sentito dire che ci sono alcuni auovelox che non necessitano di immediata contestazione, però non ho capito molto… Grazie a chi mi risponderà

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Anonimo

per Alan,
se il tratto di strada è inserito in un decreto del Prefetto che individua le strade che per validi motivi non è possibile la contestazione immediata non necessita essere fermati, se la strada non è inserita in questo decreto sussiste l’obbligo della contestazione immediata, comunque quando arriverà il verbale tra le righe verra citato anche il decreto, se non fa alcun riferimento significa che la strada è esclusa, comunque chiedi in Prefettura o alla stessa Polizia, con la legge 241 sulla trasparenza amministrativa sono tenuti ad informarti,
se c’è l’obbligo della contestazione immediata ci sono i presupposti per un eventuale ricorso.

Ciao, come è andata a finire ?!ti è arrivata la multa?!
quella era tranquillamente contestabile, dato che sono obbligati a fermarti..
ciao Luna

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Anonimo

Vivo ed ho la residenza in provincia di Venezia dal mese di giugno, regolarmente aggiornata sulla patente con il previsto tagliando adesivo.
Ho preso una multa l’11/08/08 ed è arrivata il 23/12/08. Il problema è che tale multa è arrivata al vecchio indirizzo, dove vivono tuttora i miei gentitori. Si può impugnare il ricorso considerando che in sostanza l’hanno mandata all’indirizzo sbagliato? grazie

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Anonimo

No, non è un motivo valido anzi quando c’è un cambio di residenza in atto è uno dei motivi che invalida la prescrizione dei 150 giorni per la notifica sempre che la notifica sia effettuata a persona idonea come un famigliare (che sa dove ti trovi), il portiere, un vicino che ti conosce e accetta la consegna per poi recapitartela ecc. ecc. Altrimenti viene depositata presso la casa comunale e vale come notifica e il comune è tenuto a inviarti un’avviso perchè conosce la nuova residenza.

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Giuseppe

Questi benedetti autovelox anzi maledetti autovelox non servono a un c+++++++++++! solo a fare della pirateria da parte di ogni comune che li utilizza, giocano a nascondino per farti la multe ma non fanno nessuna prevenzione, i morti sulle strade chè chè ne dicano aumentano.L’educazione stradale ai cittadini non la si fà facendo multe a più non posso ma educando i cittadini da piccoli. il rubare soldi alla gente non è un deterrente, mettetevelo nella zucca.

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Rocco 20/01/2009

Questa mattina hanno notificato presso la nostra ditta due verbali. Questi sono stati fatti a distanza di 1/2 ora sempre allo stesso punto e firmati sempre dallo spesso Vigile per limite di velocità.Il primo contesta una velocità di 75 k/h e il secondo una velocità di 92 k/h il e limite è di70 k/h.
A mio avviso mi sembra che qualcosa non quadri.
1° L’auto in questione appartiene ad una società,e questa auto è quidata da più persone, visto che oltre alla multa in euro sono stati sanzionati anche 5 punti sulla patente,la mia prima domanda è: a chi sottrarranno i punti visto che l’infrazione non è stata contestata al momento.
La seconda domanda è: questi strumenti hanno un errore di misura, ma sul verbale non e specificato nessun valore sottratto al valore visualizzato.
Chi mi può rispondere??
Grazie Rocco

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Luca (ilpolso)

se leggete indietro trovate molte info importanti:
comunque rocco:
1) hai 60 giorni di tempo per pagare comunicando chi era alla guida della vettura, altrimenti se non si comunicano i dati del conducente, i punti non vengono levati, ma ti arriva un’altra multa per omessa comunicazione dati di circa 260 euro;
2) la tolleranza DEVE essere riportata, la legge dice il 5% con minimo 5 km/h. dunque da 0 a 100 km/h sulla velocità rilevata vanno tolti 5 km/h, dopo i 100 andrà tolta il 5% della velocità rilevata….in questo caso vale la pena fare ricorso (se non è segnato lo scarto).

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Anonimo

Il responsabile della società (amministratore ecc.) è tenuto a comunicare il nome e cognome e gli estremi della patente di chi guidava il mezzo in quel momento, autore dell’infrazione, la società dovrebbe sapere a chi era affidato il veicolo, se non vengono forniti questi dati verrà emesso un successivo verbale di euro 257,00 che la società dovrà pagare se sarà disponibile e non verranno decurtati punti a nessuno.
Per quanto riguarda i due verbali a distanza di ½ ora, bisognerebbe accertare se questo mezzo è effettivamente transitato 2 volte o è frutto di errore, basterà prendere visione delle due foto in possesso dell’organo operante, dalle foto è rilevabile inconfutabilmente il numero di targa, ma comunque può esserci sempre un margine di errore, chi legge la targa per redigere il relativo verbale è una persona e “può sbagliare”.
Per quanto riguarda il margine di errore della diabolica macchinetta, deve essere applicata una riduzione di 5 km/h fino alla velocità dei 100 km/h, superati questi si applicherà il 5% che comunque deve esserne fatta menzione nei verbali della velocità effettiva e quella applicata, se non viene riportato ci sono i presupposti per il ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace entro sessanta giorni dalla notifica.
Inoltre verificare se il tratto di strada oggetto del rilievo è inserita del Decreto del Prefetto competente per Provincia di cui all’art.4 Legge 68/2002, altrimenti sussiste l’obbligo della contestazione immediata, altro motivo per fare ricorso.
Buona fortuna MArio

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Patrizio

chiedo a chi ne sa di piu’,
e possibile effettuare da parte dei vigili urbani,rilevamenti ed successivi verbali per velocita’ con autovelox all’interno dell’auto di servizio,vigili compresi,e nascosti dietro ad un grosso platano”albero”.
Grazie a chi mi sa dire qualcosa.

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Giuseppe Pennella

Sulla 16 Bis in prossimità di Bisceglie (Ba) staziona quasi sempre un furgone bianco con telecamera. Non ci sono vigili urbani, non c’è nessuno. Qualche volta ci sono delle persone (presumo vigili) senza uniformi. E’ stata tolta la tassa dell’ICI ma i comuni recuperano i soldi da noi automobilisti, già troppe volte tartassati. Odio le forze di polizia che si nascondono per fare le multe. Poi osservo…guardate le forze di polizia, vanno in giro senza cintura di sicurezza-….a loro è èermesso tutto. Pensate, inoltre, che hai dirigenti della Pubblica amministrazione è permesso di superare tutti i limiti di velocità….tanto non pagano loro…..

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Anonimo

hai provato a fermarti ed a vedere che succede o già “presumi” cosa troverai?

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Fabio

Mi è arrivata una contravvenzione rilevata da autovelox, ma la multa che mi è stata recapitata è sbagliata di intestazione, sia come targa, sia come dati anagrafici, come mi devo comportare?posso fare ricorso??

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Anonimo

Fabio, sei forunato!!!!! Se ci sono errori di intestatario del veicolo o dei dati relativi al veicolo, del luogo dell’infrazione e dell’ora, fai ricorso formulandolo bene che vera accolto,
ciao MArio

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Flora

ciao a tutti…ho ricevuto una multa di euro 250,violazione dll’ articolo 126B/2 per non aver dichiarato chi era alla guida al momento dell’ infrazione.Un anno fa tuttavia avevo pagato regolarmente la multa entro i sessanta giorni previsti e ne ho conservato la ricevuta.Chiedo se è necessario dichiarare ,nel modulo preposto i dati relativi al conducente qualora questo sia anche il proprietario del veicolo? Avendo inviato la fotocopia della patente di guida del conducente/proprietario + verbale della multa alla sezione di polizia stradale che me l’ha redatta non posso dimostrarlo con un evntuale ricevuta. …posso chiedere che mi vengano decurtati i punti dimostrando di aver pagato la multa entro 60g, con regolare ricevuta senza pagare nuovamente i 250 euro previsti o magai fare ricorso? Grazie a tutti spero che qualcuno di voi abbia una risposta alle mie domande ..

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Anonimo

Flora,
purtroppo quando e prevista la decurtazione dei punti, è obbligatorio comunicare chi era alla guida al momento dell’infrazione, anche se lo stesso intestatario, normalmente al verbale è allegato un modulo da riempire e trasmettere al Comando operante, per fax o raccomandata a.r. con fotocopia di un documento di riconoscimento. Se non hai fatto questo, pur avendo pagato regolarmente la multa, non c’è nulla da fare, ora conviene pagare la seconda multa e non comunicare più nulla perlomeno salvi i punti patente.
Cosa grave è il non aver conservato la ricevuta del pagamento, anche se in questo caso non serve, ma va conservata almeno cinque anni, perché per qualsiasi motivo ti sia richiesto un’ulteriore pagamento, può accadere e non di rado, non potrai mai dimostrare di aver già pagato
MArio

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Peppe

Io vorrei sapere se i Vigili Urbani o gli agenti di polizia municipale (che po è la stessa cosa) possono elevare contravvenzioni con l’ausilio di autovelix sulle Strade Statali: se la risposta è no , chi può farlo? Grazie.

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Gigi

autovelox su auto privata mai visto senza cartelli di pre avviso su strada provinciale un aguato x gli automobilisti una vera truffa

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Mauro

Ma se la multa l’ho presa tre anni fa con il photored, ora posso fare ricorso?

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Anonimo

Mauro,
puoi ricorrere solo ad una condizione, che la multa non sia stata pagata, es. ricorso presentato al Prefetto entro sessanta giorni dalla notifica, il Prefeto respinge, arriva la cartella esattoriale entro cinque anni, puoi ancora ricorere al Giudice di Pace, sempre che vengano rispettate tutte le scadenze.
MArio

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Anonimo

Mauro,
se la multa è stata rilevata con un fotored incriminato e messo sotto sequestro, puoi informarti presso la Cancelleria del Giudice di Pace del luogo e chiedere se potrebbe esser preso in considerazione un eventuale ricorso, poi ti regolerai di conseguenza,
Ciao

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Matteo

Ciao a tutti,
vorrei ascoltare un vostro parere su questo evento:

ho ricevuto dal comando di polizia municipale di grosseto un verbale di accertamento per violazione del 142/8bis.
procedevo sulla statale aurelia a 111km/h dove il limite era 90km/h

leggendo le motivazioni suggerite ad inizio articolo per compilare un ricorso ho notato che viene specificato che il verbale di notifica compilato a macchina deve necessariamente riportare la firma dell’accertatore altrimenti puo considerarsi nullo.
Dato che il mio non riporta nessuna firma, ma soltanto il nome dell’accertatore scritto a macchina posso presentare ricorso sperando di vincerlo?

l’accertamento della violazione peraltro è stato effettuato con autovelox 104 C-2 video system AVS 96-G, sempre nelle info ad inizio pagina ho letto che se utilizzato questo modello dovrebbe esserci obbligo di contestazione immediata.

Vi chiedo queste cose perche l’articolo ad inizio pagina risale a qualche anno fa, e sinceramente non so se sono sempre norme valide.

Oltre questo, ho sentito in tv ieri della sentenza della cassazione che ha sancito l’obbligo di segnalazione almeno 400mt prima della presenza di autovelox e anche l’obbligo di rendere il piu visibile possibile l’autovelox.
nel caso specifico il cartello che avverte che la strada è soggetta a controllo elettronico di velocità c’è 5 km prima, ma l’ho potuto notare solo oggi percorrendo la strada in direzione opposta oltre lo svincolo dove esco abitualmente; in piu il posto dove si mettono è praticamente un nascondiglio. mettono l’auto infondo ad una strada senza fondo che entra a raso sull’aurelia, forse anche dismessa dall’anas e piazzano l’autovelox dietro un enorme cespuglio.
praticamente si vede con la coda dell’occhio e dallo specchietto quando uno è gia passato.

Grazie a tutti per i commenti che vorrete esprimere.

Matteo

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Anonimo

Ciao Matteo,
hai ragione, spesso i vigili effettuano veri a propri agguati, comportamenti a dir poco deprecabili,
se leggi nelle pagine sopra, di questo sito, troverai le risposte ai tuoi quesiti, non vi limitate a porre interrogativi, perché il tuo caso è come mille altri, le infrazioni sono sempre le stesse così pure le procedure e i verbali, per la firma autografa dell’accertatore, la situazione è controversa spesso vengono presi per buoni anche senza la firma se realizzati con sistemi informatici, ma no solo, spesso chi gestisce questi infernali strumenti, sono ditte specializzate, raccolgono le foto stampano e inviano i verbali e ai comandi di polizia municipale non ci passano neanche, o messa in forma digitale, vedi ultime notizie di cronaca in merito, sia sugli autovelox che sui T-Red.
Accerta innanzitutto se il tratto di strada oggetto del rilievo è inserita del Decreto del Prefetto competente per Provincia di cui all’art. 4 Legge 68/2002, altrimenti sussiste l’obbligo della contestazione immediata (cosa riportata più volte nelle pagine precedenti), cosa che nel verbale dovrebbe essere riportata tra le righe, valido presupposto per un eventuale ricorso, se sussistono questo obbligo, potrai aggiungere tra le motivazioni anche il fatto che erano nascosti, comportamento non consentito anche dall’articolo 183 D.P.R. 16/12/1992 n° 495 del Regolamento al C.d.S., che così recita: “gli agenti preposti alla regolazione del traffico e gli organi di polizia stradale di cui all’art.12 del codice, durante i servizi previsti dall’art.11, commi 1 e 2, quando operano sulla strada devono essere visibili a distanza, sia di giorno che di notte…”.
Non è il tipo di apparecchio usato che prevede la contestazione o meno, ma l’individuazione dei tratti di strada pericolosi per alta incidentalità, ma non sempre, da parte del Prefetto in base al succitato Articolo 4.
Cerca tra le pagine immediatamente precedenti che troverai altre informazioni in merito.
ciao

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AVATAR
Linoge

POVERA ITALIA

Quando la polizia che dovrebbe essere a tutela del cittadino piazza un velox in autostrada sotto un cartello di Km 80 (al km 28,6 di Rapallo in Liguria direzione est) allo scopo di portare via denari a chi transita lo ritengo un abuso e non una sorveglianza. Non dobbiamo meravigliarci perchè nè abbiamo visto di peggio, qualche volta sparano ad altezza uomo da un autogrill e uccidono un giovane che passava di lì.

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ALESSIO

Salve,mi è arrivata una multa per eccesso di velocità rilevata a mezzo apparecchiatura Traffiphon III-SR. La strada da me percorsa è SR214 direzione SORA (In gergo la chiamiamo superstrada), la multa è arrivata dal comune di M.S.Campano. Ora mi chiedo visto che la strada è SR, è mai possibile che la polizia locale abbia l’autorizzazione per poter rilevare la velocità su questo tratto stradale?
GRAZIE

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Anonimo

ALESSIO,
se la strada, ancorché SR - Strada Regionale, i effetti gestita poi dalla Provincia, attraversa il territorio di un Comune, i vigili effettuano i rilevamenti senza alcuna autorizzazione dell’Ente proprietario, e secondo me servirebbe, di questa cosa non se ne è mai parlato a nessun livello. Per esperienza personale, so che un Comune in provincia di Rieti si è fatto apporre la segnaletica di limite 50/kmh e controllo elettronico delle velocità dalla stessa Provincia, perché in assenza di questi il verbale era contestabile per carenza di segnaletica e mancata contestazione immediata, in quanto non autorizzato dal Prefetto previsto dall’Art. 4 comma 2 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121 convertito con Legge 1° agosto 2002, n. 168, a tuttoggi contestabile in quanto non ancora autorizzato.

aiutoooo a me lo stesso autovelox me ne ha fatta una a novembre di 400 euro e 10 punti… sono rovinato.. qualcuno sa per favore se c’è modo di fare un ricorso… vi prego cena pagata a chi mi sa dire qualcosa… aiutooooooooooooooo

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Andrea

ch cagata i limiti oggi ne ho visto uno di 10 kh

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Cristian

Ciao,
in data odierna mi viene consegnata dall’azienda dove lavoro una contravvenzione rilevata per limite di velocità pari ad una somma di 163 Euro.
Ero alla guida di un’auto intestasta all’azienda.
Se volessi pagare la multa+cifra integrativa per non dichiarare il conducente,sul verbale l’ammontare della cifra integrativa in accordo all’articolo 126 bis comma 2 del c.d.s. con sanzione amministrativa da 263 a 1050 euro,ci sono delle leggi che regolamentano questo valore?come mi poso comportare?

grazie in anticipo
Cristian

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Anonimo

Cristian,
se vuoi optare per questa soluzione, di non comunicare che era alla guida, è sufficiente pagare per ora il primo verbale senza aggiunte di nessun genere e hai 60 giorni di tempo, non rispondere all’invito di comunicare i dati di chi era al volante in quel momento e successivamente arriverà un secondo verbale per mancata comunicazione dei dati del conducente di circa 270,00 euri e i punti non verranno detratti a nessuno, il minimo e il massimo previsto da tutti gli articoli di violazione al Codice della Strada vanno sempre applicati al minimo, occorrono altri motivi per applicare il massimo come ad esempio non fermarsi all’alt imposto dagli agenti, il rifiuto di mostrare i documenti ecc.
Ciao

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Farncesco

“beccato per prestare soccorso…”limite 50km/h fermato in moto… perchè andavo a 101km/h (”poliz.munic.”sospensione patente….10 punti e multa) non metto in dubio che la colpa e mia, ma era motivata in quanto,”già specificato nel verbale” dovevo prestare soccorso a mia figlia che stava male, andare a casa per accompagnarla in hospedale (mia moglie con neonata da badare cercava aiuto in quanto sola in casa,non poteva soccorrere la più grande che stava male (con acetone alto), di cui ho referto rilasciato dal pronto soccorso…posso fare ricorso?(faccio presente che ho sempre avuto una guida sempre esemplare con circa 2 multe a carico in ventanni di patente)…. poi se un padre deve patire per soccorere la propria figlia è un reato…non credo che sia giusto!

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Anonimo

Francesco,
se effettivamente riesci a dimostrare la realtà dalla tua storia, certamente con certificati di Pronto Soccorso immediatamente successivi alla contestazione dell’infrazione è buon motivo per fare ricorso, sempre che non ti abbiano fermato e tolto immediatamente la patente perché i tempi per riaverla non saranno poi tanto brevi anche per giusta motivazione, se invece ti è stato recapitato il verbale successivamente ahi i soliti 60 giorni per fare ricorso e questo sospenderà il ritiro fino alla definizione. Puoi farlo in prima istanza al Prefetto, se questo lo rigettasse puoi far ulteriore ricorso al Giudice di Pace (molto spesso più comprensivo).

Credo che tutti noi dovremmo sempre fare ricorso.
Lo scopo è di intasare i prefetti e i giudici di pace, correggetemi se sbaglio ma credo che dopo 180gg dopo la data del ricorso vada tutto a monte.

ciao

RAGAZZI DI GROSSETO AIUTO

ho preso una multa a Roselle sulla s.s. 223 in direzione Grosseto!!
In quel tratto di strada non c’era nessuno!!
qualcuno mi può aiutare per un ricorso??!!…

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Luna

la multa è stata presa con un autovelox!!salla polizia stradale di GR…io nn ho visto cartelli, o segnalazioni di nessun genere…me ne sono accorta solo perchè mi è arrivata la multa poki gg fa!!!

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Anonimo

Luna
leggi i messaggi precedenti, potresti trovare spunti e/o informazioni per il tuo caso a firma MArio

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Gerardo

ho ricevuto una multa con autovelox. la targa è la mia, ma l’auto non è mia.praticamente io non ero lì in quel giorno e in quell’orario…che posso fare?

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Anonimo

Gerardo!!
beato te che sei fortunato, se la targa non corrisponde al veicolo è un valido motivo per fare ricorso, solo che si può ipotizzare una clonazione della tua targa, basta un strisciolina di nastro nero e una lettera può essere cambiata come la F in E, verifica la foto, dai vigili o polizia, e se è la macchina è diversa come descritto sicuramente nel verbale, farai ricorso allegando copia del libretto eventualmente foto del veicolo in cui si veda bene la targa. Inoltre io farei anche una denuncia per possibile clonazione della targa con richiesta di sequestro, potrai allegare anche copia di questa.
Datti da fare e buona fortuna
MArio

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Anonimo

Ho ricevuto un verbale per alta velocità…circa 10 km più del dovuto…quindi andavo a 80 km circa in tangenziale…cmq..HO PAGATO…dopo 3 mesi arriva un altro verbale di 500 euro circa perchè non è stato segnalato chi era alla guida…ma pirloni…se non scrivo nulla…non è chiaro che i punti vanno tolti a me unico proprietario del veicolo…AIUTATEMI…!!

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Anonimo

Caro anonimo,
innanzitutto il tuo messaggio non è chiaro, dici solo dei 10 km/h oltre il limite, presumo che la tolleranza del 5% con un minimo di 5 km/h fino a 100, sia già stata applicata, altrimenti poteva essere un motivo per contestare il verbale, naturalmente prima di essere pagato, se il superamento rientrava nei 10 km/h oltre la tolleranza non sarebbero stati decurtati punti ma solo la multa di 38 euri+spese, inoltre, allegato al verbale sicuramente c’era il modulo da riempire e comunicare, entro 60 giorni dalla notifica del verbale, al comando che ha rilevato l’infrazione, gli estremi del conducente al momento dell’infrazione, non si può dare per scontato con il silenzio “assenso” ke saresti stato tu alla guida. C’è l’obbligo della comunicazione come ho già detto entro 60 giorni, sempre che avverso il verbale non venga presentato ricorso, in questo caso è rinviato tutto dopo la definizione dello stesso, poi mi sembra alta la sanzione accessoria, io so che è di 263 euri+spese non di 500, a meno ke non sia intervenuta una modifica in questi ultimi tempi, non mi risulta. Credo che a questo punto ci sia poco da aiutarti non resta che pagare ma hai salvato i punti.
P.S. (Art. 126/bis comma 2 del Codice della S. - ……. sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 263 a euro 1.050 …….dal sito web ACI
MArio

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Roberto

buonasera
il giorno 23/05/2008 mi è stata fatta una multa per eccesso di velocita dopo che mi è arrivata la notifica a casa ho pagato la multa di euro 160.
Il giorno 04/05/2009 mi viene spedita una lettera con scritto che la multa è stata pagata oltre i termini in quanto mi era stata notificata il 28/10/2008 e pagata il giorno 08/01/2009 cioè dopo 72 giorni.Io volevo solo sapere se potevo contestarla in quanto dal giorno della multa 23/05/2008 al giorno della notifica avvenuta a casa sono passati oltre 150 gg in attesa di una vostra risposta porgo i miei distinti saluti

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Anonimo

E bravo Roberto,
nota bene che le multe devono essere notificate tassativamente entro i 150 giorni dall’infrazione rilevata, art. 201 del codice, a quel che dici e le date che riporti sembrerebbe che il verbale sia stato notificato oltre questo tempo, bada però che va fatto un conto preciso dei giorni, nel senso che va tenuto conto dei giorni totali (considera i 28 o 29 di febbraio e i mesi che ne hanno 31) per un totale di 150, da un sommario calcolo dovrebbero essere 158 giorni, è qui che avresti dovuto fare ricorso al Prefetto, per difetto notifica e sicuramente sarebbe stato accolto, prima di pagare però, ma se hai pagato hai accettato il verbale pur fuori termini, avresti dovuto pagare entro i 60 giorni dalla notifica, e a mio avviso ora sei nel torto. Secondo me ti restano due deboli soluzioni, prova a sentire i Vigili o Polizia che anno fatto l’accertamento facendo presente che non avresti dovuto proprio pagare, dopo il torto anche la beffa, cosa ne pensano, altrimenti un tentativo di ricorso al giudice di pace potrebbe abbonarti solo l’addebito per ritardato pagamento e non la multa pagata, senti eventualmente la cancelleria del G. di P. competente per territorio della commessa violazione, quale è la tendenza in questi casi. Imparate a muovervi in tempo utile e comunque prima di pagare.
un saluto MArio

Vorrei sapere se è vero il fatto che ho sentito, ovvero che se a notificare una multa è un solo responsabile ad esempio in un comune molto piccolo la Polizia Municipale dispone di un solo agente, ho la facoltà di non adempiere al pagamento del verbale, facendo regolare ricorso, in quanto pur trattandosi di accertamento effettuato tramite apparecchiatura Traffiphot III-SR, chi mi contesta l’infrazione non pùò farlo se non ha in pratica un altro agente che “gli fà da testimone”…..????? Datemi risposte con riferimenti ad articoli o sentenze se possibile…..Ivan.

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Anonimo

Ivan,
non dare ascolto alle putt….. che tanta gente inventa, capita speso che viene posizionato l’autovelox al finestrino di una vettura di polizia e non con dentro una sola persona, rileva le foto e invia i verbali, e sono validi fino a prova di falso, ma sta a te provarlo. Ti è mai capitato di vedere un solo viglie a elevare multe, divieti di sosta ecc. anche in comuni più grandi con più vigili, se fosse così perderebbe solo tempo, ma non è vero. Si può impugnare solo se in quel tratto di strada l’agente ha l’obbligo della contestazione immediata e da solo non lo fa, e la strada non è inserita nel decreto del Prefetto di cui all’art. 4 comma 2 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121 convertito con Legge 1° agosto 2002, n. 168, oppure ci sono altre irregolarità riportate sul verbale come il n° di targa, tipo di vettura, data e ora, luogo, mancanti nel verbale o errati, presupposti validi per un eventuale ricorso, altrimenti sono validi a tutti gli effetti.
Mario

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Gianni

ho fatto ricorso per una multa al prefetto di caserta. Se viene rigettato, la multa (168,00) che dovrò pagare sarà il doppio? La multa sopo il prefetto e il giudice di pace sarà il doppio?

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Anonimo

Gianni,
se il prefetto rigetta il ricorso applicherà la doppia sanzione ma solo quella pecuniaria non l’eventuale decurtazione di punti, e in ogni caso può essere presentato ulteriore ricorso al Giudice di Pace impugnando il decreto ingiunzione del Prefetto, il G. di P. a facoltà di annullare il decreto ingiunz. o condannarti al pagamento della multa al minimo, è bene chiederlo nel ricorso.
Mario

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Emilio

E ancora in vigore l’art.77 del CDS
comma 7?chi dice di si chi dice di no.Ho da fare un ricorso perciò vorrei saperlo.grazie a chi risponderà.

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Anonimo

Emilio,
presumo che tu ti riferisca all’art. 77 comma 7 del Regolamento al Codice della Strada, non mi risulta che sia stato soppresso o modificato, ci sono delle sentenze della Cassazione ed in particolare la 6127 del 6 marzo 2008 che ne legittima comunque il rispetto.
Corte di Cassazione Civile, sezioni seconda - Sentenza n. 4058 del 19/02/2009
Circolazione stradale - Art. 38, 39, 40 e 45 del Codice della Strada - In tema di circolazione stradale, il principio di tipicità posto a fondamento della disciplina sulla segnaletica stradale comporta che un determinato obbligo (o divieto) di comportamento è legittimamente imposto all’utente della strada solo per effetto della visibile apposizione del corrispondente segnale specificamente previsto dalla legge.
Corte di Cassazione Civile, sezione seconda - Sentenza 6127 del 06/03/2008.
Circolazione stradale - Artt. 38 e 39 del Codice della Strada - Art. 77 del Regolamento C.d.S. - Segnaletica verticale di prescrizione - Mancanza indicazione degli estremi della ordinanza di apposizione - Non determina l’illegittimità del segnale, e l’utente della strada è obbligato a rispettarne la prescrizione.

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Anonimo

SI RIPORTA UN INDIRIZZO WEB DOVE E RIPORTATA ALTRA SENTENZA PER ESTESO DELLA CORTE DI CASSAZIONE SEPRE IN QUESTO SENSO.
http://www.sulpm.info/sulpm/aggiornamenti_professionali/ord_...

lunedi scorso sono passato davanti ad un velox in un tratto di superstrada che non avevo mai fatto a circa 150 con limite 90
il bello e’ che 10 secondi prima stavo andando a 40 avevo una lunga fila di camion davanti.. entrati sul raccordo a 500 metri dalla mia uscita ho dato un filo di gas per superarli con strada assolutamente libera ma avendo una moto con 180cv ritrovarsi a velocita’ folli e’ un attimo..
sono passato davanti al velox con la mia uscita a circa 300 metri piu’ avanti.. in pratica saro’ stato a quella velocita’ 3 secondi..
in 20 anni mai una multa mai un infrazione mai un incidente e ora potrei ritrovarmi senza patente per mesi per una **** di 3 secondi
secondo voi che dovrei fare?
c’era pure il cartello che indicava il controllo della velocita’ poco prima
il bello e’ che il velox era sul lato sinistro della carreggiata lungo la corsia di sorpasso invece che come sempre sulla destra quindi non l’ho proprio visto..

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Gabriella

Ho ricevuto un verbale per eccesso di velocità al quale ho opposto ricorso presentandolo al Giudice di Pace nei termini. Il Giudice assegnatomi “non ha sospeso il provvedimento”, pertanto mi ho dovuto consegnare la mia patente per la sospensione di un mese (vi lascio immaginere il disagio per recarmi al lavoro, ma mi sorge un dubbio?
La data dell’udienza è stata fissata per il 2/10/09 se dovessi avere ragione chi mi lo ridà indietro questo mese di disagio?
La “non sospensione” significa anche decurtamento dei punti sulla patente (10)? e la sanzione pecuniaria?
E’ vero che se dovessi perdere il ricorso l’importo si raddoppia o addirittura si triplica (nuova legge Tremonti)?
Sono sicura di non aver raggiunto la velocità che mi contestatno la mia umile FIAT/PUNTO e mi sento trattata come una pericolosa deliquente dopo ben 25 anni di guida senza ami aver preso neanche una multa per divieto di sosta! Ci sto proprio male perchè mi ritengo ingiustamente punita rispetto ad altri automobilisti davvero incoscienti che provocano grandi tragedie!!!
Attendo incorraggiamenti :-(

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Anonimo

a me è arrivata una multa per aver superato di 2 km/h. limite 50, tolleranza fino 55 km/h, velocità della mia vecchia 500 era di 57 km/h. 51 euro di multa in totale. io che vado sempre piano. gente che arriva a 150 km/h e poi frena davanti agli autovelox non danno problemi, la mia 500 che ha superato di 2 km/h da problemi. voglia di vendetta…

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Anonimo

Nel 2002 lavoravo presso una ditta di autotrasporti e ricevetti una multa per sovraccarico dalla Polizia Stradale di Fermo (AP).Nel Febbraio 2004 ricevo il primo avviso di pagamento.La multa non la pago.Nel giugno 2009 ricevo il secondo avviso di pagamento di 1200 euro compresi gli interessi di mora.Ora le mie domande sono: tra il primo e il secondo avviso sono trascorsi 5 anni quindi ci sono i termini per la prescrizione? Consultandomi con un avvocato mi ha detto che dopo il primo avviso i termini di prescrizione diventano 10 anni.Vi risulta vera questa cosa? Posso avvalermi della legge sul condono? Il comune interessato è quello di Fermo (AP). Se dovesse rientrare nella prescrizione come devo fare per togliermi questa rogna per sempre dai piedi?per risposta il mio indirizzo e-mail è stefanogels1983vn@libero.it Anticipatamente ringrazio

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Anonimo

Stefano,
io so che i tempi di prescrizione sono 150 giorni per la notifica del verbale e 5 anni per l’invio dell’ingiunzione di pagamento da parte della Prefettura. Se c’è stata già una richiesta di pagamento entro i 5 anni e non hai pagato, altre prescrizioni non ce ne sono più, a me non ne risultano, se risultasse a verità il consiglio dell’avvocato ci sei comunque dentro perché sono passati solo 5 anni e non dieci. Questa sicuramente è una cartella esattoriale inviata dalla Soc. di riscossione Equitalia, se chiedi a loro, prima di pagare, ti daranno l’informazioni necessarie, Il Comune di Fermo non c’entra per nulla, le multe fatte da Polizia, Carabinieri, G. di. Finanza, Corpo Forestale ecc. vengono incamerate dallo stato. Informati sul condono per le multe potresti rientrarci pagando solo la multa iniziale o poco più, io non vedo altre vie di salvezza!!!

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Gino

AIUTATEMI!!!!!!
sono appena tornato dalle vacanze e mi trovo recapitate 2 multe (100 euro ciascuna) per eccesso di velocità (il limite era 50 e secondo loro io andavo a 70) prese in due giorni diversi nello stesso punto a MINORCA nelle baleari.
come mi devo comportare?

Buonasera, mi è pervenuta una multa di 166,00 euro il 16/7/09. Sto facendo il ricorso con un team di avvocati in quanto la multa è stata fatta con un autovelox 104/C Omol. n. 418 sulla ss. statale 11 Gorgonzola altezza incrocio Via Parini - Da Vinci direz Milano e secondo la legge 117/2007 e quella di Maroni uscita il 21/8/09 deve essere segnalata la presenza in qualunque modo e con qualunque mezzo di autovelox. Ciò non si è verificato nè con un cartello fisso nè con un cartello mobile. Il limite è di 90 Km/h la mia velocità era di 24 Km/h in più.
Le mie domande sono:
1) posso fare ricorso? e se sì posso farlo basandomi sul fatto che: a)non c’erano cartelli di alcun tipo, b)l’incrocio da loro menzionato non è corretto in quanto le due vie non si incrociano e c)nè l’autovelox nè la polizia locale erano visibili?;
continua….

Buonasera, mi è pervenuta una multa di 166,00 euro il 16/7/09. Sto facendo il ricorso con un team di avvocati in quanto la multa è stata fatta con un autovelox 104/C Omol. n. 418 sulla ss. statale 11 Gorgonzola altezza incrocio Via Parini - Da Vinci direz Milano e secondo la legge 117/2007 e quella di Maroni uscita il 21/8/09 deve essere segnalata la presenza in qualunque modo e con qualunque mezzo di autovelox. Ciò non si è verificato nè con un cartello fisso nè con un cartello mobile. Il limite è di 90 Km/h la mia velocità era di 24 Km/h in più.
Le mie domande sono:
1) posso fare ricorso? e se sì posso farlo basandomi sul fatto che: a)non c’erano cartelli di alcun tipo, b)l’incrocio da loro menzionato non è corretto in quanto le due vie non si incrociano e c)nè l’autovelox nè la polizia locale erano visibili?;
2) se faccio ricorso automaticamente non devo pagare la multa fino al responso da parte del prefetto o del giudice di pace, ma automaticamente non devo rilasciare neanche entro i 60 gg stabiliti sulla multa i dati anagrafici di chi era alla guida o devo lo stesso lasciarli ed eventualmente verranno rimessi sulla patente del trasgressore in caso il ricorso venisse accettato?
3) nel caso di ricorso i tempi stabiliti sulla multa, cioè 60 gg, possono aumentare in quanto, secondo una normativa, se i 60 gg cadono nel periodo dal 1° agosto al 15 settembre, periodo in cui il tribunale è chiuso per il periodo festivo, devo calcolare questo mese e mezzo in cui il tribunale non prestava servizio. Corretto? Spero di essermi spiegata.
In attesa di ricevere una tempestiva riposta, in quanto dovrei provvedere a mandare la lettera per il ricorso entro il 10 settembre, porgo cordiali saluti.

x roberta:
1) il ricorso lo puoi fare perchè l’autovelox non era segnalato (sarebbe ottimo avere le foto che lo dimostrano)
2)la multa (se fai ricorso) non va pagata fino alla sentenza definitiva, ma devi comunque comunicare i dati del conducente avvertendo il comando della polizia che hai fatto il ricorso in maniera che sanno di non doverti decurtare i punti fino alla sentenza
3 il tempo è 60 gg dalla data di ricezione della multa!!! se il tribunale è chiuso, mandi una raccomandata e farà fede il timbro postale….
4 per il ricorso al giudice mi pare che devi fare 5 copie delle quali una te la tieni tu….ciao

PRECISAZIONE: I dati di chi guida non vanno comunicati fino alla definizione del ricorso, perchè il ricorso sospende anche la decurtazione dei punti, si consiglia di inoltrare ricorso tramite il Comando che ha inviato il verbale così sanno immediatamente che è stato fatto ricorso anche se presentandolo in Prefettura o al G. di Pace, al comando viene sempre inviata una copia per le loro deduzioni.Inoltre accerta se la strada è inserita nel decreto del Prefetto di cui all’art. 4 comma 2 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121 convertito con Legge 1° agosto 2002, n. 168, che prevede l’obbligo o meno della contestazione immediata, anche se tra le righe del verbale dovrebbe essere riportato.
Buona fortuna

ho ricevuto una cartella con avviso di pagamento di due verbali per eccesso di velocità nel 2006 mai notificatimi ho chiamato il comando di polizia municipale e mi ha riferito che per tutti e due i verbali vi e una compiuta giacenza presso l ufficio postale di residenza posso contestare queste compiute giacenze visto che nello stesso anno ho già pagato altre tre multe per autovelox però con verbali pervenuti mentre per questi due verbali sopra descritti ho ricevuto solo la cartella di avviso di pagamento ciao Angelo

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Anonimo

Angelo
La cosa è abbastanza complicata; devi innanzitutto verificare presso l’ufficio postale competente che ci sia stata una reale notifica, a chi, con quali mezzi e l’esatto indirizzo, inoltre ci sono delle sentenze le quali sostengono che necessita di un secondo avviso, e ancora verifica che le cartelle di pagamento non si riferiscano ai verbali già pagati perché in tanti uffici regna il caos e potrebbero richiedere nuovamente il pagamento perché quello effettuato non gli risulta per una mancata registrazione o altro, hai mai sentito parlare di cartelle pazze? questo potrebbe essere un caso. Sai che il Comando che ha rilevato le infrazioni, la Prefettura e l’agente per la riscossione (vedi Equitalia) difficilmente colloquiano.

mauro:
salve,
ho ricevuto una multa perchè superavo di 3 Km/h il limite di velocità, calcolando il 5% di tolleranza.La mia perplessità è che la data del certificato di taratura del rilevatore,traffiphot III sr, è antecedente di tre mesi al giono in cui mi è stata fatta la multa.chi mi assicura che in precedenza il rilevatore fosse correttamente tarato?in conseguenza anche del fatto che lo scarto è di solo 3 Km/h.Puo’ essere questo uno dei motivi per fare ricorso al giudice di pace?.
Grazie

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Anonimo

mi è arrivata una contravvenzione per eccesso di velocità constatatami con sistema SICVe..ma se nel verbale non è trascritto il modello e il numero di matricola come faccio a chiedere alla polizia stradale di competenza il certificato di taratura rilasciato dalla SIT?e quindi ad accertarmi il normale funzionamento del tutor??
secondo me per questo motivo può essere contesta. mi potete dare conferma, o meno, di questa mia ipotesi di ricorso??
grazie mille

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Silvio Berlusconi

Il codice della strada va rivisto e modificato,considerando il gran numero di cittadini che contestano l’ingiusto tributo a seguito di una presunta infrazione.Di tutto questo sicuramente ci guadagnano le casse comunali!I cittadini invece perdono soldi utili per sopravvicere..Il problema degli incidenti,non si risolve colpendo i cittadini,ma con infrastutture più efficienti,non vecchie e pericolose come lo sono tutt’ora in rapporto al traffico aumentato vertiginosamente in questi ultimi anni..

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Massimo

e se, dopo oltre 3 mesi dalla supposta infrazione io non mi ricordassi chi aveva la disponibilità del veicolo in quel giorno e a quell’ora cosa succederebbe ai fini della decurtazione dei punti? Sul verbale non se ne fa menzione.

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Massimo

buongiorno, a distanza di oltre tre mesi è corretto supporre di non potersi ricordare con certezza chi usava il mezzo a quella data a quell’ora. Mi dicono che in questo caso si vince una supermulta. E’ corretto, grazie, massimo

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Emilio

Avete notizie sulle moto sequestrate prima del novembre del 2006?
Ormai la mia e da rottamare,grazie a questa mafia che impera legalmente.
Graize a tutti,la mia richeista e solo per curiosita,come detto grazie a questi fannulloni,il mezzo dovra essere distrutto.

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Maria chiara

Salve,
ho preso una multa per eccesso di velocità nella superstrada E45 nel Comune di Sarsina (limite 90Km/h velocità 114 Km/h), con decurtazione di 5 p.ti
Chiedo se posso far ricorso al fatto che l’autovelox è posizionato in un tratto di strada che è un susseguirsi di gallerie e quindi non è assolutamente visibile e la pattuglia, come anche riportato nel verbale, non può fermare le auto per ragioni di sicurezza.
Eventualmente a chi devo far ricorso?
Grazie

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Hilmfaris

Nel Vs.articolo “Ricorso Multa Autovelox.Come fare” si dice “… qualora l’ Autorità prefettizia, dovesse respingere il ricorso ed ha 120 giorni per farlo …”, ma nel sito http://www.unioneconsulenti.it/article.php?sid=1749
si dice ” Il Prefetto, ricevuto il ricorso, ha … termine di 210 giorni (nel caso in cui il ricorso sia stato presentato direttamente al Prefetto) per decidere … ”
In definitiva nel mio caso il Prefetto ha emesso l’ordinanza dopo 199 giorni dal ricorso ma a me l’ordinanza è stata trasmessa i vigili (e non dal Prefetto) al giorno 222 giorno dal ricorso.
Le cifre in gioco sono le stesse ma si capisce che dire 120 e dire 210 non è lo stesso ? Battute a parte, quale è il termine giusto ? Grazie.
Antonio alias Hilmfaris

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Giuseppe

buon giorno a tutti,prendo spesso l’autostrada vi assicuro che viaggiare a 120km e asurdo ,mi viene il sonno solo a pensarci questi limiti fanno causare solo incidenti perche alla vista persino di un auto in sosta l’automobilista rallenta all’improvviso percio rivediamo questi limiti almeno sull’autostrada ciao

Ciao, se mi potete aiutare gradirei sapere a quanta distanza dall’autovelox devono essere posti i cartelli di preavviso e di che colore devono essere . Grazie

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Bianca

Che differenza c’è nel fare ricorso al Giudice di Pace o al Prefetto? Qualcuno sa darmi una risposta? Grazie!

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Emilio

Nessuna,Solo che cosi hai due possibilità di giudizio,perche sappi se non ha motivi validi al prefetto devi solo sperare che vada prescritta,perche la prefettura respinge sempre i ricorsi,mentre il GDP e piu oculato,poi sappi che dal GDP se non presenta la controparte,il che accADE spesso,il ricorso al 90 pc viene accolto,perche non puo fare altro,senza la controparte,di accettare veritiere le tue ragioni.Tu prova in tutte le due maniere,se il prefetto respinge il ricorso,entro 30gg potrai ricorrere al GDP.CIAO

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Anonimo

io sono passata a 51 kilomatri e il limite era 50 non deve esserci un po di tolleranza?e una vergogna non sanno più come fare per levare i soldi alli italiani

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Anonimo

io sono passata a 51 kilomatri e il limite era 50 non deve esserci un po di tolleranza?e una vergogna non sanno più come fare per levare i soldi alli italiani umberto non lo mai scritto perchè e la prima volta che prendo una multa

Buonasera a tutti,
mi è arrivata una multa per eccesso di velocità. Il limite nel tratto autostradale interessato era di 70 km/h ed io andavo a 102 Km/h.
Nel verbale mi pare che vi siano indicate tutte quelle informazioni che ho letto nei post precedenti..ossia n. di matricola..etc..etc.
Io sarei dell’idea di fare ricorso, anche perchè reputo insensato un limite di quel genere in autostrada e reputo pericoloso da parte di un automobilista distrarsi alla ricerca di qualche autovelox “imboscato”.
Altra cosa, la pattuglia non era ben visibile e non mi è stata contestata l’infrazione immediatamente.
Che cosa mi consigliate?
Grazie
Mick

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Anonimo

da Fabiano, abbiamo ricevuto la fotografia (dopo averla imemditamente richiesta) fatta da un auovelox per la quale ci è stata notificata la classica multa, ma manca di tuti i dati quali ora, giorno, velocità rilevata ecc. si vede unicamenbte la macchina venuta peraltro bene in fotografie.
Cosa posso fare, fare ricorso per queste mancanze sulla foto ?

chi mi può aiutare ?

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