Velomatic 512 su strada non individuata dal prefetto
Il verbale di accertamento differito, elevato per eccesso di velocità sulle strade non individuate con decreto prefettizio, è legittimo se l’infrazione è stata accertata direttamente dagli agenti di polizia attraverso apparecchiatura elettronica denominata "velomatic 512".
Secondo la Cassazione (sentenza n. 10155 del 30 aprile 2009, civile, sezione II), nelle tratte stradali su cui il prefetto, ai sensi dell’articolo 4 legge 168 del 2002, non ha autorizzato l’uso dei dispositivi per il controllo remoto dei comportamenti stradali, la violazione del limite di velocità deve essere contestata immediatamente soltanto quando è rilevata mediante strumenti che consentono la determinazione della velocità prima che il veicolo trasgressore transiti innanzi agli agenti di polizia.
Di conseguenza, secondo la Corte, poiché il velomatic 512 consente l’accertamento dell’illecito esclusivamente dopo il passaggio dell’autoveicolo, o comunque quando questo è ormai lontano da posto di controllo, l’uso di siffatta apparecchiatura è di per sé condizione sufficiente per giustificare l’omessa contestazione immediata, che quindi in tale ipotesi non occorre motivare, purché il suo utilizzo sia attestato nel verbale assieme al fatto che essa era nell’immediata e diretta disponibilità del pubblico ufficiale al momento del rilevamento.
Il giudice di pace invece, proprio per difetto di motivazione (violazione dell’articolo 4 L. 168/2002, artt. 200 e 201 C.d.S. e art. 384 reg. esec. C.d.S.), aveva accolto il ricorso dell’automobilista, il quale si era visto recapitare la multa per violazione dell’art. 142 comma 8° del codice della strada.
Anche questa pronuncia degli ermellini è da includere in un contenzioso seriale dalle alterne vicende, sia in sede di merito sia di legittimità. Per alcuni giudici, ad esempio, se l’uso del velomatic 512 nelle strade non individuate dal prefetto è eseguito senza collocare un agente di polizia "a valle" dell’apparecchiatura, per così procedere al fermo immediato del trasgressore, in fatto realizza un’elusione sia del principio della contestazione immediata quando possibile, sia del decreto prefettizio che su quelle strade non ha autorizzato la contestazione differita.
Sull’organizzazione del servizio di pattugliamento, però, i giudici di piazza Cavour continuano a sostenere l’insindacabilità da parte del giudice di merito (sentenza 9924/2008, Cassazione civile).














Loading ...











Commenti (28)
che buffonata,
basta coi ricorsi,ma insomma se superi il limite devi pagare e basta.
ogni occasione e’ buona per non pagare.
il velomatic serve ed e’ giusto che faccia il suo lavoro.
il poliziotto serve a poco,basta il mezzo.
c’e’ dare che ognuno fa le leggi a proprio comodo.
stiamo sempre a criticare anche quando c’e’ qualcosa di buono
io li ritengo inutili e costosi.
non dimentichiamoci che possono essere truccati come l’autovelox.
io sono d’accodo che dve esserci la polizia.
le forze dell’ordine vengono pagate per cose piu’ importanti che fare multe.
giusto,e poi chio sbaglia paga.
chi viola le lege deve essere punito,non ci sono ricorsi che tengano
certo nel caso degli autovelx truccati il discorso cambia.
si ma se si prende una multa in casi normali la colpa e’ nostra e asta
io toglierei la patente a chi supera la velocita’
questo mi sembra esagerato ma i ricorsi in questi casi non dovrebbro esserci-
legi piu’ severe porterebbero o propri frutti
basterebbe il buon senso e l’umilta’ di dire ho sbagliato.
il buon senso non esiste piu’ ormai.
il velomatic e’ una grande invenzione che pero’ da fastdio a molti.
gia’,ma opggi in questa societa’ serve eccome.
io la trovo una cosa per spillare ancora piu’ soldi.
di certo serve a apoco per la sicurezza stradale.
per la sicurezza stradale ci vorrebbe la galera.
esagerato,ci vorrebbero si leggi piu’ severe ma la galera mi sembra eccessiva.
io voto per il velomatic al 100%.
concordo pienamente!!!