Auto aziendali: detrazione iva e deducibilità

[galleria id=”14455″]

Le auto aziendali sono una realtà imprescindibile di molte realtà imprenditoriali. La flotta aziendale viene messe a disposizione di dipendenti, collaboratori, azionisti o amministratori al fine di perorare con la massima efficienza il core business aziendali. Data la rilevanza dell’argomento, esiste una corposa normativa legislativa e fiscale finalizzata a regolamentare l’acquisto e la gestione di vetture aziendali. Punto focale della normativa è il capitolo relativo a detrazione iva, costi e deducibilità. Nella maggior parte dei casi, infatti, i quesiti degli imprenditori ruotano attorno a due concetti base: “quanto si risparmia” e “quanto si scarica” acquistando auto aziendali.

Normativa

Sui costi sostenuti per i veicoli aziendali viene applicata una normativa fiscale che comporta una deducibilità piena o limitata, a seconda del caso in esame. Senza contare lo specifico trattamento fiscale per il dipendente, concernente l’attribuzione o meno dei fringe benefit tassati in busta paga. Ma facciamo un passo indietro. Il regime fiscale applicato ai veicoli aziendali dipende dall’uso che di questi fanno i dipendenti, posto ovviamente il beneplacito del datore. Nella maggior parte dei casi le auto vengono assegnata per uso esclusivamente aziendale, oppure per uso promiscuo (aziendale e personale). Abbastanza raro è il caso in cui un’auto della flotta aziendale venga assegnata ad un dipendente per uso esclusivamente personale (ciò si configurerebbe come fringe benefit). Ad ognuno dei casi appena citati corrisponde una fiscalità differente nell’ambito delle imposte dirette. La legge Fornero e la legge di Stabilità del 2013 hanno ridimensionato considerevolmente la legislazione pregressa. La deducibilità piena, 100%, si configura per le spese effettuate per auto o veicoli adoperati solo per fini strumentali. Deducibilità parziale, al 70%, viene riconosciuta per quegli importi erogati veicoli dati in uso promiscuo (finalità aziendali e personali) ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta in esame. Altrettanto marginale, 20%, è la deducibilità per quelle autovetture non considerate beni strumentali e non considerate beni ad uso promiscuo.

Deducibilità piena

La deducibilità piena, al 100% per intederci, si configura in caso di uso aziendale a carattere esclusivo. Nello specifico, il veicolo viene inteso come strumento necessario al fine di svolgere la prestazione lavorativa a carico del dipendente. In questo caso, dunque, verrà considerato un bene strumentale in relazione al core business aziendale. Pertanto la deducibilità sarà piena.

[secgalleria id=”14209″]

Deducibilità limitata

In alcuni casi le auto facenti parte della flotta aziendale non vengono impiegate per un uso esclusivamente aziendale. Accade, infatti, che li veicolo possa essere impiegato sia per finalità aziendali sia per uso personale da parte del dipendente. Fattispecie che viene inquadrata nell’ambito del cosiddetto “uso promiscuo”. A tal riguardo l’art 164, comma 1 lettera b-bis, del TUIR prevede la “deducibilità del 70% per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta”. Occorre, quindi, che il veicolo venga utilizzato per 183 giorni l’anno dai dipendente anche in modo non continuativo. Se il veicolo viene venduto prima che il predetto computo si realizzi pienamente, si potrà calcolare il periodo d’imposta non con riferimento all’anno solare ma dal momento dell’acquisto fino alla data di cessazione del veicolo. Se l’uso promiscuo avviene in minor misura rispetto a quanto prescritto, la deducibilità sarà piena fino a concorrenza dell’ammontare del fringe benefit che è parte integrante del reddito del dipendente; oppure al 20% in ossequio alle regole relative alla deducibilità limitata per autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli che non sono utilizzati esclusivamente come beni strumentali.

Frindge benefit

Tornando all’uso promiscuo, va sottolineato che il dipendente potrà utilizzare il veicolo anche per uso personale. Ciò di fatto costituisce un fringe benefit aziendale da tassare regolarmente, anche in busta paga. Se il valore del reddito in natura del veicolo è inferiore a 258,23 €, in assenza contemporanea di altri fringe benefit, l’importo non costituirà reddito di lavoro dipendente. In ossequio all’art 51, comma 4, lettera A, del TUIR è stabilito che per gli autoveicoli, motocicli e ciclomotori adibiti ad uso promiscuo l’attribuzione a tale tipologia di uso comporta, per il dipendente, un fringe beneft del 30% corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 km. Stima che viene realizzata sulla base del costo chilometrico di esercizio che è possibile desumere dalla tabella Aci vigente (costi già comprensivi di IVA). Se il modello del veicolo non è annoverato nella tabella già citata si procederà a determinare l’importo del fringe benefit facendo riferimento alla tariffa Aci applicabile ai modelli contenuti nella tabella e affini al modello non incluso. Il fringe benefit potrà essere attribuito in busta paga o fattura, o in entrambe con sistematica divisione delle quote. Non raro, inoltre, è il caso in cui il dipendente si serva della propria auto per assolvere alle trasferte di lavoro. Cosa che comporta un’indennità chilometrica per il dipendente stesso. A dispetto di ciò il datore andrà incontro ad un limite di deducibilità del costo di percorrenza dell’autoveicolo privato per vetture con potenza oltre 17 cv fiscali, a benzina, e 20 cv fiscali, se diesel.

Impostazioni privacy