Un episodio a dir poco incredibile si è verificato in Abruzzo, e vede protagonista un’auto abbandonata per anni in un’area comune del condominio. Ecco cosa ha stabilito il tribunale e cosa significa.
Si può abbandonare un’auto nello spazio comune del condominio? Questa è la domanda alla base della vicenda che vi racconteremo nella giornata odierna, che ha davvero dell’incredibile. A raccontarla è stato il sito web “Condominioweb.com“, e pensare che, secondo quanto stabilito dal Tribunale di Chieti, si tratta di una questione tutta da affrontare. L’auto abbandonata per anni è infatti un rifiuto speciale, nel caso specifico in cui essa sia priva di una targa.
Inoltre, deve essere in stato di completo abbandono da anni nell’area cortilizia dei condomini, un qualcosa che speso sarà capitato anche a noi di vedere.Tutto è iniziato nel momento in cui il condominio, rappresentato dal suo rispettivo amministratore, ha deciso di citare in giudizio un abitante del palazzo. L’amministratore ha chiesto che fosse accertata e poi dichiarata come rifiuto speciale la Renault Twingo che non era dotata di targa. Inoltre, si è scoperto che la vettura della casa della Losanga fosse priva della copertura assicurativa, ed in passato, aveva subito anche un fermo amministrativo, poi rimosso nel 2020.
La proprietà del veicolo è stata poi verificata mediante la misura del PRA, ed il condominio ha chiesto al giudice di rimuovere la vettura a proprie spese dal condominio. Il Tribunale ha accolto la richiesta, dichiarando l’auto un rifiuto speciale, in base ad alcune caratteristiche. Era evidente lo stato di abbandono, c’era mancanza di copertura assicurativa, documentazione fotografica ed amministrativa che confermava lo stato del mezzo, che era inoltre fermo dal 2016. A quel punto, è stato chiamato il quadro normativo di riferimento, in base al D.Lgs.209/2003, art.3, comma 2, let.D, ma anche la sentenza numero 11030 del 2015 della Corte di Cassazione.
A questo punto, il Tribunale ha fatto sapere che l’articolo 1102 cc. consente ai condomini di servirsi della cosa comune ma non alterandone la destinazione, non impedendo che gli altri ne facciano uso paritario. Se tale principio viene violato, è consentito l’ordine di rimozione, a spese del proprietario del veicolo. Ricordatevi, dunque, di non abbandonare un veicolo privo di targa di vostra proprietà nel parcheggio di un condominio, visto che l’intervento di un Tribunale può portarvi alla sua rimozione.