Conversione patente estera e extracomunitaria: da quali paesi è possibile

patente estera

Vediamo come si fa per convertire patente estera e extracomunitaria. Circolare con una patente estera in Italia è possibile solo temporaneamente. Gli stranieri che risiedono in Italia devono poi convertirla. Le procedure sono differenti a seconda della nazione di appartenenza e del periodo di permanenza in Italia. La materia è regolata dal Codice della strada, agli articoli 135, 136, 136-bis e 136-ter. Vediamo quindi come fare per convertire la patente estera.

CITTADINI UE, SSE E SVIZZERA
Cominciamo dal caso di cittadini dell’Unione europea o di nazioni appartenenti al cosiddetto SSE, Spazio economico europeo: cioè i 28 paesi membri UE più Islanda, Liechtenstein e Norvegia. A questi va aggiunta la Svizzera, che ha firmato un accordo con l’Italia valido fino all’11 giugno 2021. Le patenti rilasciate da questi stati sono equivalenti a quella italiana; quindi si può circolare liberamente, rispettando come è ovvio le norme italiane.

Ora vediamo il caso di cittadini UE-SSE-Svizzera che hanno acquisito la residenza normale in Italia da più di un anno. Per residenza normale, ai sensi dell’articolo 118-bis, s’intende il luogo in Italia dove si dimori abitualmente per almeno 185 giorni all’anno (sei mesi); questo comprende anche studenti nel territorio nazionale per almeno sei mesi all’anno.
Per convertire questa patente senza sostenere l’esame si deve presentare la richiesta alla Motorizzazione civile entro la data di scadenza; se si tratta di una patente senza limiti di validità, allora la richiesta va fatta entro due anni dall’acquisizione della residenza. Scaduti questi termini, la patente estera non è più valida e non si può più convertire: quindi si dovrà sostenere l’esame da capo. Se si circola si commette la violazione di guida senza patente.

Valgono comunque le stesse regole per la revisione della patente italiana, previste dall’articolo 128: se i funzionari della Motorizzazione (o il prefetto) hanno dubbi sulla persistenza dei requisiti psicofisici o tecnici, possono disporre una visita medica o eventualmente anche l’esame di revisione. Una volta conclusa la procedura di conversione, la vecchia patente viene ritirata e riconsegnata alle autorità dello Stato d’origine.
Se la patente europea è però stata sospesa o revocata dallo Stato originario, questa non può essere convertita.

CITTADINI EXTRACOMUNITARI
Ora vediamo il caso di cittadini di nazioni al di fuori degli stati europei sopra indicati ma con i quali l’Italia ha stipulato un trattato di reciprocità. Di seguito pubblichiamo l’elenco. Tra la parentesi la data di scadenza del trattato; significa che dopo quella data, se i due stati non rinnovano l’accordo, la conversione non è più possibile: Albania (15/08/2014) ; Algeria; Argentina; Ecuador (12/03/2017); El Salvador (19/09/2014); Filippine; Giappone; Libano; Macedonia; Marocco; Moldavia; Principato di Monaco; Repubblica di Corea; San Marino; Serbia (8/4/2018); Sri Lanka (14/11/2016); Taiwan; Tunisia; Turchia; Uruguay (12/12/2014).

I cittadini di questi paesi che hanno acquisito la residenza in Italia, possono chiedere la conversione della loro patente entro la data di scadenza. Valgono le stesse procedure previste per il rinnovo della patente italiana (visita medica). La vecchia patente viene ritirata e restituita allo Stato di origine.

PER GLI ALTRI NON SI PUO’
Per tutti gli stati non compresi in questo elenco e nel precedente la conversione non è possibile. Si deve sostenere un esame da zero. Chi non è residente in Italia o lo è da meno di un anno può circolare con la patente d’origine (non scaduta), ma solo se accompagnata da un permesso internazionale oppure una traduzione ufficiale in italiano della patente stessa. Il permesso internazionale è rilasciato dallo Stato d’origine. La traduzione può essere effettuata solo da: funzionari del consolato (la cui firma deve essere legalizzata in prefettura); traduttore esterno, il quale deve ufficializzare la traduzione firmando un giuramento davanti ad un notaio o ad un ufficiale giudiziario.

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