Indennizzo Diretto, così cambieranno le norme

Presto gli effetti dell' indennizzo diretto
Eran trecentocinquantacinque e…. sono morti; sono gli articoli che sostituiscono i mille e passa, nel settore assicurativo, alcuni obsoleti risalenti, addirittura, agli anni ’20 facenti tutti parte del Codice delle Assicurazioni, sostituiti in virtù di un D.L. il n. 209 del 7/09/05 entrato in vigore il primo gennaio di quest’ anno.

L’ obiettivo, semplificare e rendere più chiara una materia lasciata per anni nebulosa e causa di equivoci a danno degli assicurati. Gli effetti pratici, di quella che molti definiscono la vera rivoluzione nel campo delle assicurazioni, saranno tangibili nel brevissimo tempo.

Anche l’ Italia si allinea all’ Europa

Adesso, con le modifiche apportate, l’ Italia è più vicina all’ Europa e, a beneficiare dei cambiamenti, saranno gli utenti della strada. A sentire l’ ANIA, l’ associazione italiana che comprende le principali Compagnie di Assicurazioni, finalmente si rende trasparente il rapporto fra assicurato e assicuratore. Il primo provvedimento di cui beneficeranno gli utenti, purtroppo, però, entrerà in vigore soltanto dal 1° aprile di quest’ anno, per consentire l’ attuazione del provvedimento legislativo, rappresentato dall’ Indennizzo Diretto.

Secondo le Associazioni dei Consumatori, in forza di questo innovativo sistema di risarcimento, si otterranno tempi più brevi nell’ espletamento delle pratiche e si fidelizzerà ancor di più il rapporto fra utente e assicurazione. Ciò, se, a giudizio delle Associazioni, si manterranno le promesse da parte delle compagnie e se, soprattutto, diminuiranno le tariffe, almeno del 10/15%, unica ragione affinché un tale nuovo provvedimento abbia motivo di sussistere.

D’altro canto, il sistema dell’ Indennizzo diretto, già attuato in larga parte d’ Europa, consente alle società di assicurazioni di sopportare minori costi e arginare il problema delle truffe e quant’ altro, potendo sempre “ dialogare “ col proprio assicurato, del quale si conosce “ vita, morte e miracoli…..”.

Subisci un danno… io, Assicuratore, ti restituisco i premi non goduti

Fa parte di un altro capitolo della nuova normativa, la restituzione dei premi pagati, anticipati, in caso di furto o danno che alieni il bene, precedentemente assicurato. Ciò vale anche nel caso di trasferimento di proprietà. La vera rivoluzione, per quanto riguarda quest’ultimo punto, sta nel fatto che, già in sede di stipula contrattuale, la Compagnia dovrà indicare, a chiare lettere, quali saranno i comportamenti che intenderà adottare nel caso si verificasse una situazione come quella accennata, in modo da dare all’ assicurato la possibilità di scegliere o meno il contratto, prima di firmare.

Un ultimo punto che, in forza del nuovo accordo stipulato con gli assicuratori, dovrà essere espressamente indicato ed eventualmente sottoscritto dall’ assicurato, riguarda le due clausole ricorrenti, quasi sempre nelle polizze assicurative e, spesso, dolosamente, trattate con superficialità dalle assicurazioni. Parliamo della Franchigia e dello Scoperto di polizza.

Ciò in quanto, in caso di sinistro, la compagnia di assicurazione si impegna a liquidare il danno accertato, diminuito del valore rappresentato dalla franchigia e/o dallo scoperto. Ciò significa che, laddove una polizza preveda una franchigia, assoluta, l’importo del risarcimento, qualunque esso sia, patirà quello relativo alla franchigia. In una parola, la franchigia indica la parte del danno non coperta dalla polizza, ma a carico dell’assicurato. Lo scoperto agisce invece in percentuale ed è l’ aliquota che resta a carico dell’ assicurato, sempre, al verificarsi del danno, indipendentemente dall’ entità dello stesso.

Un esempio, renderà più chiara l’interpretazione delle due clausole.
Supponiamo di avere un Assicurato che assicuri un’auto del valore di 10.000 euro e, a seguito di un furto, dovrà ottenere il risarcimento del danno totale della vettura, appunto di 10.000 euro ma ha una polizza che prevede il 10% di scoperto. Nel caso specifico, all’ assicurato non potrà mai andare una cifra superiore a 9.000 euro, tenuto conto che lo scoperto del 10% corrisponde a 1.000 euro.

Supponiamo che un altro assicurato abbia, oltre allo scoperto, nella misura già indicata, anche egli una franchigia di 1.000 euro sulla copertura furto dell’ auto e subisca un danno di 1.500 euro. In questo caso all’ assicurato verrà liquidato un importo nella misura di 350 euro e ciò in quanto, dovrà sopportare il 10% dello scoperto di polizza, pari al 10% del danno, appunto, 150 euro, in aggiunta a ciò, per effetto della franchigia, sempre applicata, a suo carico graverà un onere di 1.000 euro. Attenzione, la parte di capitale non coperta dalla compagnia per effetto della franchigia e dello scoperto, non può essere assicurata da nessuna altra polizza, pena la decadenza da tutti i risarcimenti.

Sulla validità, o meno, di queste clausole, ci sarebbe, forse, da ridire, fatto sta che le Compagnie in questo modo intendono tutelarsi da tutta una serie di rischi che non stiamo ad elencare; ma, proprio in virtù del nuovo provvedimento, si impone alle Società di assicurazioni, di rendere chiaramente leggibili nel contratto, la vigenza o meno di queste norme limitative.

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