Multa per divieto di sosta: costo, come contestare e ricorso

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Vista la penuria di parcheggi che c’è in molti comuni italiani, il vero flagello per gli habituè della sosta selvaggia è certamente la Multa per divieto di sosta, una delle infrazioni più frequenti che vengono quotidianamente verbalizzate dalle Forze dell’Ordine. Il divieto di sosta viene stabilito o meno dagli enti proprietari delle strade. Il divieto può essere permanente o temporaneo (ad esempio per la pulizia o per lavori pubblici sulle strade). In quest’ultimo caso la sosta vietata deve essere notificata con appositi avvisi segnaletici almeno 48 ore prima. Nei centri urbani, le Amministrazioni Comunali possono consentire la sosta a tempo in aree prescelte pagando un ticket da esporre a vista all’interno dell’auto, per attestare l’avvenuto pagamento della sosta.

Multa per divieto di sosta: il Codice della Strada

Le norme di comportamento sul divieto di sosta sono disciplinate dall’articolo 158 del Codice della Strada, che indica i divieti di sosta sanzionabili:

– All’uscita dei passi carrabili.
– Dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta.
– In seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote, due ciclomotori a due ruote o due motocicli.
– Negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza.
– Sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite.
– Sulle banchine, salvo diversa segnalazione.
– Negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all’art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli.
– Nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici.
– Negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici in ricarica.
– Nelle aree pedonali urbane.
– Nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati.
– Negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica.
– Davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi.
– Limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimità sino a 5 m prima e dopo le installazioni destinate all’erogazione.
– Nei centri abitati è vietata la sosta dei rimorchi quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione.
– Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l’uso del veicolo senza il suo consenso.

Multa per divieto di sosta e fermata: il Codice della Strada

L’articolo 158 del Codice della Strada indica anche i divieti di sosta e fermata sanzionabili, vediamo in quali casi:

– Sosta e fermata sono vietate in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tranviarie o così vicino ad essi da intralciarne la marcia.
– Nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione.
– Sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimità.
– In prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista.
– Fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimità delle aree di intersezione.
– Nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 m dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione.
– Sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime.
– Sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione.

Multa per divieto di sosta: costo

L’importo di una multa per divieto di sosta può variare in base al mezzo di trasporto utilizzato: l’importo minimo è di 41 euro e può arrivare fino ad un massimo di 164 euro, per chi viola il divieto di sosta e fermata a bordo di motoveicoli e ciclomotori a due ruote. La multa parte da 85 euro fino ad un massimo di 338 euro per chi, invece, guida tutti gli altri tipi di veicoli. L’importo per i veicoli a due ruote sale a euro 78 fino a 311 euro, da 84 euro fino a euro 335 per tutti gli altri veicoli, in questi casi:

– Quando si sosta negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza.

– Quando si sosta negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli.

– In sosta nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici.

Multa per divieto di sosta: come pagare

La buona notizia è l’agevolazione introdotta nel 2013 che permette di ottenere uno sconto del 30% se la multa viene pagata entro 5 giorni dalla notifica del verbale da parte dell’ufficio postale, o dalla conciliazione diretta con l’agente accertatore. Si può pagare tramite bollettino postale o direttamente all’agente con cui avviene la conciliazione, purché dotato di POS per il pagamento con carta di credito o bancomat. Questa riduzione non è consentita nei casi più gravi: ad esempio per violazioni che comportino il ritiro della patente o la confisca del veicolo. Se l’importo non viene saldato entro 5 giorni si perde il diritto allo sconto del 30%, mentre se si lasciano trascorrere 60 giorni senza pagare oltre a perdere lo sconto si va incontro ad ulteriori sanzioni, quantificate in rapporto ai giorni di ritardo.

Contestare una multa per divieto di sosta

Verbali sbagliati o incompleti, strumenti elettronici non adeguatamente tarati, cartelli stradali invisibili o assenti: in molti casi la multa per divieto di sosta si può contestare, vediamo come.

– Facendo richiesta al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica, con costi fissi pari a circa € 55,00.
– Rivolgersi al Prefetto entro 60 giorni, pagando il costo della raccomandata.

Per fare ricorso sono necessari:

– copia del documento di riconoscimento in corso di validità,
– fotocopia dei documenti da far esaminare al Giudice,
– copia del documento di ricorso originale,
– quattro fotocopie,
– la ricevuta dell’avvenuto pagamento del contributo unificato.

La certezza che il ricorso venga accolto però si ha in un solo caso: la multa per divieto di sosta su un parcheggio a pagamento (strisce blu) per omissione del pagamento del ticket o essersi dilungati oltre la sua scadenza prevede la certezza di vittoria del ricorrente: non trattandosi di violazione del CdS ma di un reato solamente amministrativo, spetta all’ente gestore del parcheggio di reclamare il mancato guadagno.

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