Responsabile è colui che guida, lo dice la Cassazione

Corte di Cassazione
C’è una cosa a cui si pensa poco o nulla quando si sale in auto; che la responsabilità nei confronti della Legge e degli altri, nel momento in cui giriamo la chiavetta d’accensione, è solo nostra, anche riguardo allo stato della vettura, chiunque sia il proprietario.

Non serve immaginare di essere sollevati da questo fardello sol perché l’auto che guidiamo in quel momento è di nostra moglie o di nostro nonno o di chiunque altro, a rispondere dell’integrità del veicolo, freni, gomme, sospensioni e quant’altro è solo chi guida in quel momento il veicolo.

Fatto questo ancora più serio nella malaugurata ipotesi in cui si resta coinvolti in un incidente; non serve esordire dicendo che si era a conoscenza delle ruote lisce dell’auto, usando come attenuante il fatto che la vettura non è di vostra proprietà, soprattutto quando, a provocare il sinistro, sono state proprio le gomme slittate sull’asfalto reso viscido dalla pioggia.

Tutto questo lo prevede la Corte di Cassazione che obbliga il conducente a controllare, prima di mettersi alla guida di un qualsiasi veicolo, lo stato di funzionamento e l’efficienza dello stesso.

Inutile giustificarsi per non aver controllato il livello dell’olio se la sua mancanza causa un grippaggio responsabile di un incidente e, attenzione, non scarichiamo la colpa sui proprietari dei mezzi sui quali viaggiamo in quel momento, se riteniamo il possessore di quell’auto tanto sconsiderato da lasciarla allo stato “brado”, evitiamo di salirci a bordo e tanto meno di guidarla.

Altro capitolo previsto dalla Corte di Cassazione, è la perdita del rimorchio, carrelli appendici, roulotte, durante la marcia per usura dei perni e ganci di traino. Quando ciò accade, anche in questo caso, la responsabilità è di chi guida al momento dell’evento e non del nostro vicino di casa che non ci ha informati per tempo, dello stato di vetustà dei ganci, anche se l’auto è di sua proprietà.

Un altro punto che dovrà far riflettere, è la responsabilità derivante da un sinistro per un’auto non in ordine anche prima della scadenza della obbligatoria revisione.

Chi guida l’auto è responsabile della usura del mezzo e di eventuali guasti anche quando il veicolo è in regola con la scadenza della periodica revisione, lo prevede l’art. 79 del Codice della Strada, che recita testualmente: “Prima di mettersi alla guida ognuno di noi deve accertarsi che i veicoli a motore ed i loro rimorchi durante la circolazione devono essere tenuti in condizione di massima efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza e da contenere il rumore e l’inquinamento entro i limiti stabiliti”.

A questo punto vediamo le sanzioni che prevedono che, chiunque circoli, attenzione il legislatore parla di conducente e non di proprietario, con un mezzo i cui dispositivi non sono funzionanti o non regolarmente istallati è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma che va dai 71 ai 286 euro; da 1.000 ai 10.000 euro se si utilizza il veicolo in competizioni, gare e quant’altro non autorizzata.

Morale, pretendiamo di sapere tutto sull’efficienza del veicolo che ci apprestiamo a condurre se no…. meglio andare a piedi!

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