Autovelox, se l’apparecchio non è “visibile” la multa non vale

L’autovelox rappresenta, in molti casi, uno dei peggiori nemici degli automobilisti alla guida. Le sanzioni per eccesso di velocità elevate con apparecchi di controllo elettronico posti a bordo strada su veicoli in borghese delle Forze dell’Ordine possono essere impugnate e annullate se l’autovelox, seppure preceduto da cartello che avvisa della sua possibile presenza, non è ben visibile da parte di automobilisti, camionisti o motociclisti. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nell’Ordinanza 4002 dell’8 febbraio cassando così una sentenza del Tribunale di Vicenza.

Niente multa se l’autovelox è “nascosto”

I giudici hanno chiarito inoltre come “L’articolo 142, co. 6-bis, del Codice della Strada, che dispone che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, va interpretato nel senso che, tanto per le postazioni fisse quanto per quelle mobili, il requisito della preventiva segnalazione della postazione ed il requisito della visibilità della stessa sono distinti ed autonomi e devono essere entrambi soddisfatti ai fini della legittimità della rilevazione della velocità effettuata tramite la postazione“. Una sentenza, quindi, che stabilisce, ancora una volta, come la postazione adibita all’autovelox deve essere ben visibile affinché la multa possa essere considerata valida ai fini di legge.

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