Multe autovelox: tolleranza, tempo di notifica e ricorso

Quasi tutti gli automobilisti, almeno una volta nella vita, si sono trovati a fare i conti con una multa per eccesso di velocità presa attraverso l’autovelox.

Questo dispositivo, spesso considerato uno dei peggiori nemici dei guidatori, consente infatti alle forze dell’ordine di rilevare la velocità dei veicoli e, se superiore al limite imposto su quella strada, multarli.

Ma come funzionano gli autovelox? Quali sono i limiti di tolleranza? Ecco una breve guida, quindi, per rispondere a tutte queste domande e sapere ogni cosa sulle multe con autovelox.

Come funziona l’autovelox

L’autovelox può essere principalmente di due tipi: fisso o mobile. Nel primo caso fisso si tratta di un sistema di rilevamento della velocità posizionato sia su strade – urbane o extraurbane – che su autostrade, dotato di due fotocellule laser che vengono attraversate dalle auto di passaggio.

Quando la parte anteriore del veicolo attraversa la prima sorgente viene attivato un timer, che si blocca quando l’auto passa attraverso la seconda fotocellula.

A questo punto, con un calcolo matematico, si risale alla velocità della vettura. Se l’autovelox registra una velocità superiore a quella consentita, scatta una foto alla targa dell’auto che viene poi inviata alle Forze dell’Ordine per procedere poi alla contestazione dell’infrazione all’automobilista con la foto, senza la quale la multa non è valida.

Per il funzionamento dell’autovelox fisso – che funziona anche di notte – non è necessaria la presenza di una pattuglia.

Tale dispositivo è infatti collocato all’interno di un box – in cemento o in plastica – posizionato al lato della carreggiata, e la sua presenza, come previsto dalla legge, deve essere segnalata con specifici cartelli.

L’autovelox mobile, invece, non prevede un dispositivo di rilevamento della velocità stabile e per il suo funzionamento è necessaria la presenza delle forze dell’ordine. Ne esistono due tipologie, che funzionano in maniera differente l’una dall’altra: il videovelox e il telelaser.

Il videovelox si trova montato sulle auto-civetta delle forze dell’ordine e funziona come un autovelox fisso. Rileva la velocità istantanea e registra la targa su supporto video. Essendo posizionato sulle vetture di pattuglia, funziona anche in movimento, in questo modo – dopo aver effettuato la registrazione o la foto – è possibile fermare il trasgressore per contestare immediatamente l’infrazione.

Il telelaser, in gergo chiamato anche “pistola laser”, è un dispositivo usato dalle pattuglie nei posti di blocco. Può funzionare attraverso due principi:

  • effetto doppler: un fascio laser ad alta frequenza colpisce il veicolo e viene poi riflesso verso il telelaser. La frequenza del laser subisce una variazione in funzione della velocità del veicolo, che viene calcolata immediatamente;
  • calcolo istantaneo della distanza del veicolo: si parte dalla formula distanza = velocità x tempo, dove la velocità è quella della luce. In base al tempo necessario alla luce per raggiungere il veicolo inquadrato e tornare indietro, viene calcolata la distanza. Poi, con un un calcolo a ritroso viene calcolata la distanza del veicolo – conoscendo l’intervallo di misurazione – la velocità del veicolo.

Il telelaser funziona solo se l’auto si trova a distanza – solitamente 1 km – e non supera la velocità di oltre 320 km/h.

Segnalazione autovelox: cosa dice la normativa

A disciplinare l’installazione degli autovelox sulle strade e il loro impiego è l’articolo 142 del Codice della Strada il quale spiega che gli apparecchi autovelox devono essere segnalati con degli appositi cartelli.

La segnalazione degli autovelox, quindi, è obbligatoria sempre, sia nel caso degli apparecchi fissi che nel caso degli apparecchi mobili. Più nello specifico, i cartelli di preavviso devono indicare se l’apparecchio segnalato è fisso oppure mobile.

Lo stesso cartello, peraltro, può essere fisso, e quindi installato in modo permanente, oppure temporaneo, per essere tolto nel momento in cui sarà tolto anche l’autovelox mobile. Per essere valido, il cartello deve essere a sua volta pienamente visibile, senza essere coperto da siepi, e deve riportare la scritta “controllo elettronico della velocità”.

Affinché la multa sia valida, poi, anche l’autovelox deve essere ben visibile, come stabilito dalla Cassazione.

Il Codice della Strada, pur non riportando nessuna distanza specifica alla quale l’autovelox deve essere posto in riferimento al cartello di segnalazione, stabilisce che la distanza deve essere tale da permettere “il tempestivo avvistamento della postazione, anche tenendo conto della velocità locale predominante”.

Ecco allora che la distanza minima tra cartello e autovelox dovrebbe essere decisa tenendo in considerazione anche la velocità media che gli automobilisti tengono su quel determinato tratto di strada. La distanza potrà quindi essere minore sulle strade urbane, e dovrà invece essere maggiore sulle strade extraurbane.

L’obiettivo comunque è sempre quello permettere all’automobilista che vede il cartello di rallentare prima di raggiungere l’autovelox, senza però che questa manovra debba essere fatta bruscamente, per non creare delle situazioni pericolose. 

In linea di massima si può quindi ipotizzare che nelle autostrade e nelle strade extraurbane a scorrimento veloce, dove si viaggia a velocità sostenute, la distanza minima sarà di circa 250 metri. Nel caso di strade urbane, dove si viaggia al di sotto dei 50 chilometri orari, dovrebbero invece essere sufficienti circa 80 metri.

Multe autovelox: tolleranza

Le multe comminate attraverso, però, hanno anche una tolleranza; per gli accertamenti della velocità con autovelox e dispositivi simili, infatti, al valore rilevato dall’apparecchiatura dev’essere applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h.

In altri termini, la normativa stabilisce una tolleranza sulle multe per eccesso di velocità pari al 5% della velocità effettiva, e comunque non inferiore alla soglia minima di 5 km/h.

In autostrada, ad esempio, dove la velocità massima consentita è 130 km/h, la tolleranza dell’autovelox è calcolata fino a 136 km/h mentre sulle strade extraurbane principali lo tolleranza dell’autovelox è fino a 115 km/h, scendendo a 95 km/h su quelle extraurbane secondarie.

Nei centri abitati, invece, dove il limite è di 50 km/h, la tolleranza è fino a 55 km/h.

Dopo quanto arrivano le multe autovelox: tempo di notifica

Secondo l’articolo 201 del Codice della Strada, una multa con autovelox per eccesso di velocità deve essere recapitata all’automobilista entro 90 giorni. Questo è, quindi, il tempo di notifica entro cui il verbale deve essere consegnato al conducente. La multa fuori termine, infatti, può essere contestata.

Se trascorsi i 90 giorni previsti l’automobilista non ha ricevuto nulla, due sarebbero le opzioni plausibili: non è stata rilevata l’infrazione o la sanzione è illegittima.

In alcuni casi, però, il verbale potrebbe riportare una data di accertamento diversa rispetto a quella di rilevazione. Questa è una prassi illegittima, che viene eseguita da alcuni comandi di polizia per estendere i tempi di notifica.

La Cassazione ha sempre dichiarato che la multa autovelox deve essere spedita a chi ha commesso l’infrazione dall’agente accertatore entro 90 giorni da quando è stato commesso l’illecito. Dunque, la data di riferimento non corrisponde al momento in cui è stata accertata l’identità del trasgressore.

Contestazione multe autovelox

Ma è possibile effettuare la contestare una multa presa con l’autovelox? La risposta è sì.

Esistono, infatti, vari casi in cui si può ricorrere alla vie legali evitando di pagare una sanzione; dai vizi di forma alla foto, che deve sempre essere riportare la targa ben visibile, fino all’omologazione dello strumento, che deve essere registrata e verificata.

Se i presupposti ci sono, il ricorso è possibile. Tempi e modi sono differenti, a seconda se ci si rivolga al Giudice di pace o al Prefetto.

Nel primo caso il Giudice di pace deve essere quello del luogo dove è avvenuta l’infrazione e si hanno 30 giorni di tempo per fare ricorso, dalla data di notifica della contravvenzione.

Alla presentazione del ricorso va accompagnato l’avvenuto pagamento del contributo unificato, che ammonta a 43 euro per gli importi fino a 1.100 euro, a 98 euro per gli importi superiori a 1.100 euro e fino a 5.200 euro, e 237 euro per gli importi superiori a 5.200 euro.

Se il ricorso al Giudice di pace viene respinto, la sanzione sarà confermata, e a carico dell’utente potrebbe esserci anche il pagamento delle spese processuali.

Qualora invece si scegliesse di ricorrere attraverso il Prefetto, la richiesta va a mezzo raccomandata A/R entro sessanta giorni dalla notifica all’organo di Polizia che ha redatto il verbale, oppure direttamente al Prefetto competente.

Il ricorso in questo caso è gratuito e viene considerato accolto se, entro 180 giorni dalla data di invio (in Polizia) oppure 210 giorni (al Prefetto) non si riceve alcuna risposta. Vale la regola del silenzio-assenso, perciò.

Se invece il ricorso è stato respinto – e il Prefetto applica la multa in misura piena – ci sono trenta giorni per rivolgersi al Giudice di pace.

Impostazioni privacy