Oggi vediamo cosa tenere in auto per emergenza e per l’assicurazione. Le nostre automobili non trasportano solo noi stessi ma spesso anche una quantità più o meno elevata di oggetti, necessari e non. Può essere utile ricordare cosa invece è obbligatorio tenere in auto, perché imposto dalla legge. Procediamo con questa sintetica carrellata.
DOCUMENTI
Cominciamo dall’ovvio: la patente, non scaduta, è da portare sempre con sè; chi non l’ha ancora conseguita, deve portare sempre il foglio rosa e un documento d’identità; in questo caso il guidatore deve essere accompagnato da una persona che porti con sè una patente valida.
E’ poi obbligatorio tenere in auto la carta di circolazione (chiamata libretto dalle persone realmente esistenti); il contrassegno di assicurazione (il tagliandino) esposto in modo visibile; il certificato di assicurazione (quello che ci danno insieme alla carta verde).
Queste disposizioni sono contenute negli articoli 180 e 181 del Codice della strada. Chi non porta con sè questi documenti può incorrere in una sanzione da 41 a 168 euro o, per la sola mancata esposizione del contrassegno di assicurazione, da 25 a 99 euro. Non servono altri documenti. Certificato di proprietà, ricevute del bollo, bollini vari, ricevute di di qualsiasi altro genere, vanno lasciati a casa.
IL TRIANGOLO
In gergo burocratico viene definito “segnale mobile di pericolo“. L’obbligo di averlo sempre in auto è stabilito dall’articolo 162, comma 1, lettera b) del Codice della strada. Il suo uso è regolamentato dall’articolo 162 del Codice della strada e dagli articoli 230 e 231 e l’appendice VI al Titolo III del relativo Regolamento di attuazione (cioè il decreto del presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992).
In parole povere, il triangolo deve essere omologato. Se smarrite o rompete quello fornito insieme all’auto, quello che comprerete al suo posto dovrà riportare l’apposita dicitura sull’omologazione da parte del ministero dei Trasporti. Ovviamente è obbligatorio non solo averlo in auto, ma anche usarlo in caso di veicolo fermo. Come, è specificato sempre dall’articolo 162 del Codice.
IL GIUBBOTTO
Non stiamo parlando di un capo d’abbigliamento, bensì del giubbotto riflettente. Cioè quella specie d’indumento che s’indossa come fosse un giubbotto ed è fabbricato e colorato con materiali che riflettono molto la luce; lo stesso che indossano gli addetti ai lavori stradali, il personale di soccorso o le forze dell’ordine (ma spesso le loro divise incorporano già elementi catarifrangenti).
Lo scopo è agevolare l’individuazione delle persone in strada (noi stessi) da parte dei veicoli in arrivo, in caso dobbiamo scendere dall’auto per incidente, guasto o altra emergenza. Considerando l’elevato numero d’investimenti mortali in autostrada o su statali proprio in casi come questo, non si tratta di un obbligo campato per aria. E’ sempre l’articolo 162 del Codice della strada ad obbligare chi scende dall’auto ad indossarlo. Anche il giubbotto non può essere fabbricato a caso. Deve essere omologato. Lo prescrive il decreto del ministero dei Trasporti del 30 dicembre 2003. La confezione del giubbotto deve indicare da qualche parte l’omologazione alla norme europea UNI EN 471. Questa e nessun’altra.
LE CATENE
Nei mesi invernali su alcune strade è obbligatorio avere a bordo catene da neve oppure montare gomme invernali idonee alla marcia su neve o ghiaccio: si tratta delle gomme che riportano sul fianco la sigla M+S. Generalmente il periodo è dal 15 novembre al 15 aprile, ma può variare da strada a strada. E’ l’ente proprietario della strada, attraverso un’apposita ordinanza, a stabilire i periodi in cui è in vigore l’obbligo. Si tratta di una norma introdotta dalla legge n. 120 del 29 luglio 2010, che ha modificato l’articolo 6 del Codice della strada. In caso di violazione, si paga una multa da 84 a 335 euro.
Parole di Roberto Speranza