Velomatic 512: se non in piano accertamento inattendibile

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Foto: autovelox non funzionale

Se il trasgressore eccepisce la non perfetta funzionalità dell’autovelox con specifiche e dettagliate argomentazioni tecniche, senza che queste siano altrettanto validamente controdedotte dall’organo accertatore, allora il rilevamento non può ritenersi pienamente attendibile: in dubbio pro reo.

Nella fattispecie il presunto contravventore si difendeva facendo leva sul principio di funzionamento del velomatic 512. Emettendo questo strumento una serie di raggi laser, sia per determinare la posizione del veicolo sia per rilevarne la velocità, se questi non sono proiettati perpendicolarmente rispetto al suolo, la distanza tra le fotocellule si riduce e la velocità misurata risulta maggiore di quella reale.
Su queste basi l’automobilista chiedeva la certezza del posizionamento in piano dell’apparecchio elettronico, che il Comune non offriva, limitandosi invece ad affermare verbalmente la perfetta funzionalità dello strumento.

Per l’annullamento del verbale il giudicante ha tratto il proprio convincimento anche da altre circostanze, come dal fatto che:
– nel verbale non v’era riferimento all’autotest da eseguirsi prima dell’uso, né al posizionamento "a bolla" né al perfetto funzionamento;
– l’autovelox era stato collocato all’interno dell’auto di servizio parcheggiata su strada sterrata e accidentata, pertanto la misurazione della velocità poteva essere stata alterata anche dalle vibrazioni generate dal transito dei veicoli, specialmente da quelli pesanti.

Da rilevare, infine, che il giudice di pace di Maddaloni (sentenza del 10 aprile 2008) ha colto l’occasione per puntualizzare l’essenzialità della manutenzione costante degli strumenti elettronici di rilevamento, in quanto la funzionalità di essi può essere falsata da molti eventi, ad esempio cadute di tensione nell’alimentazione, urti, vibrazioni, shock termici, usura dei componenti, eccetera.

Gio 30/07/2009 da Arduino Basacchi in ,

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Lorenzo 30 luglio 2009 20:55
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E’ una bufala quella che il Velomatic non possa garantire contestazione immediata.

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Angelo 30 luglio 2009 20:56
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Con un accessorio denominato 2F è possibile controllare contemporaneamente i due sensi opposti di marcia fotografando le targhe posteriori.

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Michele 30 luglio 2009 20:57
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risultano contestabili tutte quelle infrazioni che vengono accertate sulla corsia opposta perche sprovviste di suddetto accessorio.

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Michele 30 luglio 2009 20:58
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ANCHE IL POSIZIONAMENTO DELL’APPARECCHIATURA NELL’AUTO DI SERVIZIO DELLA P.M., SOGGETTA ALLE VIBRAZIONI DEL FONDO STRADALE FALSIFICA LA LETTURA DELL’APPARECCHIO RILEVATORE.

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Emanuele 30 luglio 2009 20:59
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DEVE ESSERE POSIZIONATA AL SUOLO SU PAVIMENTAZIONE COMPLETAMENTE IN PIANO.

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Alessandro 30 luglio 2009 20:59
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che caolata,le trovano in tutto le falle.

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Giovanni 30 luglio 2009 21:01
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qualsiasi strumento di misura, soprattutto di tipo elettronico, è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati.

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Nicolas 30 luglio 2009 21:01
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il Velomatic 512 è uno strumento elettronico soggetto a situazioni che possono alterarne il corretto funzionamento.

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Fabrizio 30 luglio 2009 21:02
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una coppia di raggi Laser interrotti in sequenza dai veicoli in transito, determinano la lettura della velocità e in caso di superamento del limite impostato la ripresa fotografica digitale.

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Antonio 30 luglio 2009 21:02
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pe me motopiu’ sicuro dell’autovelox.

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Carlo 30 luglio 2009 21:04
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l’apparecchio “Velomatic 512” è privo del certificato di taratura.

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Giorgio 30 luglio 2009 21:09
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grande strumento,peccato che in italia si contesti tutto.

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Alessio 30 luglio 2009 21:10
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in italia purtroppo e’ cosi’.

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Ezio 30 luglio 2009 21:10
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se lo strumento e’ difettoso,mi sembra giusto contestaro,perche’ pagare se non e’ giustro?

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Luciano 30 luglio 2009 21:11
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troppe multe in italia,questa e’ la verita’.

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Gabriele 30 luglio 2009 21:12
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autovelox e velomatic se non ci fossero sarebbe maglio,utilizziamo piu’ polizia municipale.

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Giancarlo 30 luglio 2009 21:13
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l’elettronica puo’ sbagliare ma in condizioni drastiche.

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Cristian 30 luglio 2009 21:13
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bisogna contestare quando e’ palese il fatto che non si superavano i limiti di velocita’.

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Felice 30 luglio 2009 21:14
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scusa ma chi lo decide se andavi poiano o forte?solo l’autovelox.

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Danilo 30 luglio 2009 21:15
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infatti l’autovelox e’ molto piu’ preciso del velomatic.

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Sandro 30 luglio 2009 21:16
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e’ vero,il velomatic e’ piu’ soggeto ad alterazioni.

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Luigi 30 luglio 2009 21:16
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io resto dell’idea che e’ difficile che sbagliano.

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Remo 30 luglio 2009 21:17
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infatt chi ha contestato ara’ stato qualcuno d’importante come al solito.

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Luca 30 luglio 2009 21:17
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purtroppo in italia le leggi si fanno e si disfanno a proprio piacimento.

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Paolo 30 luglio 2009 21:18
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gli servono i soldi questo e’ il problema.

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Davide 30 luglio 2009 21:19
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l’autovelox e’ indispensabile per le strade la realta’ e’ che troppi guidano in maniera sbagliata ed e’ giusto che paghino.

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Mary 17 dicembre 2009 19:55
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E’ giusto che paghino?!
Bè se il limite è 50 e io vado a 60 in una strada isolata non lo so fino a che punto è giusto!
La realtà è che non si sa più come spillarci soldi, perchè è questo che a loro interessa…I S O L D I!
Però intanto le multe a chi parcheggia in doppia e tripla fila non le fa nessuno, a chi si ferma in mezzo alla strada per chiacchierare con l’amico o a chi parcheggia di traverso!

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Andrea 30 luglio 2009 21:19
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sono d’accordissimo con te,purtroppo spesso non pagano.

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Giulio 30 luglio 2009 21:20
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e poi scusate ma il velomatic nonsara’ certo posizionato su delle buche no?!

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Marco 30 luglio 2009 21:21
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certo che no per questo mi sembra strano che venga contestato.

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Leonardo 30 luglio 2009 21:22
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vorrei proprio leggere una sentenza,sarei curioso di sapere come l’hanno contestato.

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Stefano71 30 luglio 2009 21:23
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l’apparecchio “Velomatic 512” è privo del certificato di taratura che, secondo la norma EN ISO/IEC 17025, deve essere redatto, per il territorio nazionale, da centri accreditati SIT o SINAL, gli unici che, in quanto monitorati da un ente superiore, possono garantire il soddisfacimento dei requisiti normativi e deve contenere i dati ed elementi previsti normativamente.

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Luca 30 luglio 2009 21:24
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mi sembra giusto,una garanzia per il cittadino

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