Ricorso multa: come fare

Fare ricorso alla multa è un diritto di ogni automobilista. Ma come fare il ricorso per opporsi alla contestazione della multa? Innanzitutto il verbale dev’essere notificato al trasgressore entro 150 giorni dal fatto. Secondo la Corte Costituzionale, la data decorre dal momento in cui è stato identificato il trasgressore. Nel caso in cui non venga identificato, ne può rispondere anche in solido il familiare che risulti all’interno dei registri del P.R.A. oppure della Motorizzazione civile.
L’automobilista che voglia contestare la sanzione può ricorrere a due autorità:
• Il Prefetto
• Il Giudice di Pace

RICORSO AL PREFETTO
Per fare un ricorso al Prefetto, bisogna calcolare il termine entro il quale presentarlo; quando può essere presentato; le modalità di presentazione.
• Termine di presentazione: entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica.
• Quando può essere presentato: dati anagrafici del proprietario del veicolo non corrispondenti;mancanza del luogo, giorno ed ora della violazione; mancanza dell’agente accertatore; mancanza della norma violata; notifica fuori termine.

Oltre a questi motivi che possiamo definire formali, si possono anche fare valere motivi sostanziali:
• La mancanza di un segnale;
• Il fatto svoltosi diversamente da quanto descritto;
• Un errore nella lettura della targa.

Modalità di presentazione
Lettera raccomandata R/R. Il Prefetto può:
• Respingere il ricorso: entro 120 giorni, con un’ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma non inferiore al doppio della sanzione minima per la violazione, più le spese del procedimento;
• Accogliere il ricorso: entro 120 giorni, , dispone l’archiviazione degli atti, comunicandola all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore, il quale ne dà notizia ai ricorrenti.

RICORSO AL GIUDICE DI PACE
Entro 60 giorni. Può essere proposto anche dopo l’esito negativo del Prefetto ma, in tal caso, il termine è di 30 giorni dall’ingiunzione.
Come si presenta: in carta semplice, depositato o inviato tramite raccomandata R/R. Si apre una vera e propria causa che è regolata dalle norme del codice di procedura civile.
Come si conclude: accoglimento, quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità del ricorrente, oppure accoglimento parziale, modificando, la sanzione.

Se il Giudice di Pace respinge il ricorso, oltre alla sanzione che determina in misura non inferiore al minimo stabilito dalla legge, anche le spese del procedimento nonché gli onorari di avvocato della controparte. Seconda quanto stabilito dalla legge, la sentenza è appellabile solo in Corte di Cassazione.
Ven 22/10/2010 da Ottavio Polito in Giudice Pace, Ricorso





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