Multa nulla senza la dichiarazione del trasgressore

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Foto: vigile omette dichiarazione del trasgressore

La contravvenzione è nulla se il pubblico ufficiale, al momento della contestazione della violazione, omette di trascrivere nel processo verbale la dichiarazione e l’eventuale giustificazione addotta dal trasgressore ivi presente.

L’automobilista parcheggiava la propria autovettura su un’area di sosta a pagamento, quindi si recava presso il dispositivo di controllo automatico per acquistare il biglietto necessario per il posteggio a ore.
Nel frattempo sopraggiungeva l’ausiliare del traffico, il quale iniziava a redigere la contravvenzione per violazione dell’art. 7 comma 1° lettera f) C.d.S., senza ascoltare e riportare nel processo verbale le rimostranze del trasgressore.
Inoltre l’agente di polizia elevava la multa ai sensi dell’articolo 384 comma 1° lettera f), ossia «accertamento della violazione in assenza del trasgressore».

Il proprietario del veicolo sanzionato non ci stava e presentava opposizione al giudice di pace di Campobasso, eccependo la nullità del verbale poiché il vigile non gli aveva dato la possibilità di parlare né di contestare il presunto illecito. Il giudice, con sentenza del 6 maggio 2006, ne accoglieva il ricorso e annullava il verbale per mancanza di uno degli elementi essenziali di tale atto, ossia delle dichiarazioni del trasgressore che non erano state riportate nel sommario processo verbale di contestazione.

Inosservanza del primo fondamentale nucleo del contraddittorio previsto per la salvaguardia dell’esercizio del diritto di difesa, recitava testualmente il magistrato, il quale ha basato la propria decisione anche sul fatto che la grave omissione non è stata contraddetta in giudizio dall’organo accertatore, che invece si è limitato a produrre la prescritta documentazione e a chiedere il rigetto del ricorso.

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Giuliano Cosimetti 25 agosto 2009 17:22
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In due occasioni mi è stata fatta la multa nonostante, essendo abitante del quartiere, abbia esposto sul parabrezza il bollino che viene dato ai residenti.

Per evitare di pagare la multa sono andato direttamente in prefettura.

In caso contrario l’avrei dovuta pagare ed inviare tramite raccomandata la documentazione di residenza.

Due amici hanno seguito questa procedura anni fa, ma non sono stati mai rimborsati dal comune.

Giuliano

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Mariza 25 agosto 2009 17:55
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Sì, perché pagata la sanzione non è più possibile presentare ricorso, né al prefetto né al giudice di pace.
Mai pagare la multa se si intende presentare opposizione.

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Pier 28 agosto 2009 15:12
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Ciao a tutti!
ho appena ricevuto a casa una multa per mancata esposizione del grattino risalente a 4 mesi fa.
Ora la cosa che mi fa maggiormente innervosire è che la multa non mi è stata verbalizzata sul parabrezza dell’auto, ma inviatami a casa con la maggiorazione postale di 13 euro

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Gabri 28 agosto 2009 15:12
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Non trovo assolutamente giusto ciò, dal momento che è tuo diritto di cittadino constatare la violazione a cui sei incorso e prenderne atto, e qualora errata, poterla giustamente contestare.

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Wolf 28 agosto 2009 15:13
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immagino che 4 mesi dopo il fatto non hai assoluto ricordo se effettivamente eri li, se effettivamente non avevi comprato il grattino, se effettivamente…altro!

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Marco 28 agosto 2009 15:13
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daltronde se tu avessi acquistato il grattino e il poliziotto distratto non l’avesse visto…in mancanza di verbalizzazione sull’auto, il grattino lo getti.

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Carlo 28 agosto 2009 15:14
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a me è arivvato qualche giorno fa una verbale analogo ma nel verbale arrivato a casa non c’è alcuna indicazione del modello della mia autovettura, facendo un poco chiaro riferimento a modello: AUTOVETTURA e poi la targa.

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Leo 28 agosto 2009 15:14
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possibile che si possa compilare un verbale senza nenache preoccuparsi di una minima corrispondenza tra targa e modello?

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Luccio 28 agosto 2009 15:14
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a mio avviso una compilazione cosi’ generica e frettolosa, tra l’altro neanceh verbalizzata sull’auto, sosterrebbe la tesi che qualora il grattino ci fosse stato…è possibile che il poliziotto non l’abbia visto!!!

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Sergio 28 agosto 2009 15:14
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Fai ricorso al prefetto in quanto il verbale non è stato compilato correttamente, manca il modello dell’auto…

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King 28 agosto 2009 15:15
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intanto fai anche presente che nn ti è mai stata contestata alcuna multa, se ti va male col prefetto rivolgiti al giudice di pace.

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Vale 28 agosto 2009 15:15
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nei verbali per le soste non è obbligatorio mettere la “bolletta” sul parabrezza….

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Gabri 28 agosto 2009 15:15
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poi la contestazione non avrebbero potuto farlgliela immediatamente poichè non c’era sul posto il trasgressore.

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Patti 28 agosto 2009 15:16
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il modello di auto non è elemento invalidante (la marca potrebbe esserlo)..

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Mic 28 agosto 2009 15:16
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cosa che non capisco è…con la visura della targa di solito si mette marca e modello…e non lo hanno fatto….

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Luca 28 agosto 2009 15:16
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poi se non ho il tempo di mettere il verbale o meglio il “preavviso” sul parabrezza sul verbale scrivo “verbale non immediatamente contestato in quanto trasgressore e/o obbligato in solido non presente al momento dell’accertamento”…

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Andrea 28 agosto 2009 15:16
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quindi se non c’è scritto nulla sulle cause della mancata contestazione immediata io farei più che altro il ricorso con questa motivazione.

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Lio 28 agosto 2009 15:17
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Sicuramente a fargli la multa sarà stato un accertatore e non un agente della municipale o F.O. in generale, non è obbligatorio indicarne nome e cognome?

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Como 28 agosto 2009 15:17
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Girando su internet anche su siti dello stato, si legge che una multa può essere invalidata se manca il modello (inteso come Marca) del veicolo, da quello che hai scritto tu si capisce che puoi fare ricorso ma non è sicuro che ti tolgano la multa, giusto?

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Rosario 28 agosto 2009 15:17
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Ma allora, oltre agli errori sul numero di targa, in quale caso si può fare ricorso?

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Elsa 28 agosto 2009 15:18
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ritornando all’articolo ritengo giusto che il giudice abbia tolto la multa, solo per il fatto che, come dice l’articolo, il vigile non lo stava ad ascoltare

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Nadi 28 agosto 2009 15:18
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ci sono in giro certe persone che appena si mettono la divisa pensano di essere ” padreterno, in terra”

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Gianluca 28 agosto 2009 15:18
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vigili ignoranti…. solo quello sapete fare…. rompere le scatole a noi…

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Nicola 28 agosto 2009 15:18
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c’era stato un periodo che dove abito io, un vigile si appostava di nascosto e beccava quelli che scendevano dall’auto e andavano a prendere il grattino

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Piero 28 agosto 2009 15:19
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e questi sicuramente avranno pagato tutti

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Franz 28 agosto 2009 15:19
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dato che questa sentenza non era ancora arrivata

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Bepi 28 agosto 2009 15:19
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e vai con il riempimento delle casse del comune

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Fabio 28 agosto 2009 15:20
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il 27 deve arrivare introitato dagli incentivi

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Ale 28 agosto 2009 15:20
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ma qui parlano però che la multa è stata tolta principalmente perchè il vigile non ha ascoltato le rimostrante del trasgressore.

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Pera 28 agosto 2009 15:20
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in quali altri casi si può fare ricorso??

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Ros 28 agosto 2009 15:20
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allora il nome e cognome di chi accerta un’infrazione è obbligatorio….la firma pure….pero’ ricordati che è obbligatorio su un VERBALE…quelli dei divieti di sosta lasciati sul parabrezza non sono verbali ma “preavvisi”…quindi li tante volte nei grandi comandi mettono il numero di matricola..o anche solo una sigla

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GAbri 19 ottobre 2009 11:46
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Ho appena trovato un verbale da parte della polizia municipale come contravvenzione secondo art 7 CdS, motivazioni manomissioni disco orario. Il cartello della sosta indicava 1 ora. Io ogni ora cambiavo il disco orario, è forse un delitto? Secondo me, il cartello avrebbe dovuto indicare MAX 1 ora se volevano far sostare le auto solo per un tempo predefinito, sbaglio? Inoltre sul verbale c’è solo la frima del vigile, ma manca la sua matricola ed alla voce colore, ha scritto metallizzato (che colore è) invece che blu (colora auto). E’ contestabile questa multa, possibile far ricorso e vincerlo, e farlo a chi, prefetto o giudice di pace? La sanzione va pagata entro 5 gg, ma da quando non erano mica 60gg solitamente? grazie

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France 28 agosto 2009 15:21
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la marca è è una cosa invalidante il modello no (marca:Fiat..modello punto) anche perchè su alcune auto non c’è scritto il modello.

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Ciro 28 agosto 2009 15:21
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Gli elementi invalidanti di un verbale sono quelli fondamentali riportati ai sensi della legge 689/81.

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Antonio 28 agosto 2009 15:21
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allora:
1-intestazione (ovvero organo che emette il verbale, elemento fondamentale e fortemente invalidante)
2-data,ora, luogo dell’infrazione.(FONDAMENTALE)
3- cognomi agenti (fondamentale)

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luisa
Luisa 28 agosto 2009 15:41
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4 – generalità trasgressore, estremi patente (il numero patente puo’ non essere invalidante perchè attraverso le generalità lo si è comunque identificato)
5 – marca (importante)targa (molto importante) modello (non invalidante) (comunque tieni conto che ho fatto verbali senza numero di targa del motrino perchè in fuga ma avevo riconosciuto senza possibilità di errore personalmente il trasgressore (il GDP mi ha dato ragione)

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laura
Laura 28 agosto 2009 15:43
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6 dati proprietario (a meno che non siano disponibili per mancanza carta di circolazione)
7 legge (fondamentale), articolo (elemento fortemente invalidante), comma (potrebbe non essere invalidante in quanto si tratta di errore puramente materiale), motivazione o meglio descrizione dell’infrazione (elemento fortemente invalidante)

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laura
Laura 28 agosto 2009 15:45
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7-bis sanzioni accessorie
8 dichiarazioni trasgressore (un agente non puo’ omettere di chiedere se il trasgressore vuole fare dichiarazioni in merito alla sanzione contestata…se il trasgressore non ha nulla da dichiarare l’agente deve scrivere “nulla da dichiarare”…in mancanza della richiesta “ha qualcosa da dichiarare” e se per intenderci lo spazio riservato alle dichiarazioni è lasciato in bianco è elemento fortemente invalidante in quanto la contestazione manca di una parte fondamentale e il verbale si puo’ ritenere non immediatamente contestato ai sensi della 689 (si lede il diritto di difesa)

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bruna
Bruna 28 agosto 2009 15:46
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9 modalità di ricorso ed estinzione verbale (fondamentale)
10 firma trasgressore (se non firma l’agente scrive “si rifiuta di firmare, ritira copia atto), obbligato in solido (se presente), accertatori (elemento fortemente invalidante

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elisa
Elisa 28 agosto 2009 15:46
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come mi conviene agire mancando qualsiasi riferimento alla marca dell’autovettura?ricorso al prefetto o al giudice di pace?

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elly
Elly 28 agosto 2009 15:47
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prima prefetto…se lui boccia ricorso..giudice di pace

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simone
Simone 28 agosto 2009 15:48
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Scusa ma mi sento di differire da quanto hai scritto.

Per il C.d.S. non vi è alcun obbligo di indicare la marca del veicolo o il modello.

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mattia
Mattia 28 agosto 2009 15:48
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hai ragione, L’art. 383 del regolamento stabilisce infatti che:
1. Il verbale deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e della localita’ nei quali la violazione e’ avvenuta, delle generalita’ e della residenza del trasgressore e, ove del caso, l’indicazione del proprietario del veicolo, o del soggetto solidale, degli estremi della patente di guida, del tipo del veicolo e della targa di riconoscimento, la sommaria esposizione del fatto, nonche’ la citazione della norma violata e le eventuali dichiarazioni delle quali il trasgressore chiede l’inserzione.

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peter
Peter 28 agosto 2009 15:49
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Orbene, sempre il C.d.S., non indica tra le tipologie di veicoli le case costruttrici ma bensì la classificazione come stabilito dall’art. 47.

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paolo
Paolo 28 agosto 2009 15:49
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Pertanto è sufficente come indicazione del tipo di veicolo: Autovettura.

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claudio
Claudio 28 agosto 2009 15:50
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io ho preso una multa non c’è scritto il modello dell’auto. che posso fare??

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svasti
Svasti 28 agosto 2009 15:50
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Non c’è il modello di auto? Fai ricorso al GdP e porta due amici che dicano che eri con loro in un altro posto e non dove ti hanno fatto la multa

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obelix
Obelix 28 agosto 2009 15:51
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Basta che dici che evidentemente chi ha fatto la multa ha sbagliato a copiare la targa.

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stephy
Stephy 28 agosto 2009 15:52
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Io ho fatto così un paio di volte… una vera una no e ho vinto entrambi i ricorsi

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ramses
Ramses 28 agosto 2009 15:52
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i termini per la presentazione del ricorso e per il pagamento in misura ridotta sono di 60 giorni dalla data di notifica

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nefer
Nefer 28 agosto 2009 15:53
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E tutti e tre avete infranto la legge, aggiungo per completezza

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