
La sicurezza stradale sta a cuore a tutti, ma adesso, sul modello applicato anche con i pacchetti delle sigarette, si vuole attuare una politica quasi terroristica sui rischi della velocità, come si vede bene dalle foto che immortalano al meglio alcuni cartelle che, diciamo così, invitano alla prudenza.
La polizia stradale, da pochi giorni, ha superato il milione di verbali di accertamento elevati, in quasi quattro anni, grazie ai rilievi remoti eseguiti con i tutor installati sulle autostrade italiane.
In tema di sanzioni amministrative il contraddittorio, tra l’autorità amministrativa e il ricorrente che l’abbia richiesto, costituisce un obbligo per la prima e una garanzia per il secondo (il cittadino), pertanto l’ordinanza prefettizia che ingiunge il pagamento di una sanzione è nulla senza la previa audizione richiesta con ricorso dall’interessato.
Il verbale di accertamento differito, elevato per eccesso di velocità sulle strade non individuate con decreto prefettizio, è legittimo se l’infrazione è stata accertata direttamente dagli agenti di polizia attraverso apparecchiatura elettronica denominata "velomatic 512".
La violazione del codice della strada per eccesso di velocità, quando rilevata esclusivamente con apparecchiatura elettronica, è inattendibile se la prova fotografica ritrae due veicoli in movimento.
Probabilmente esasperati dalle multe ricevute per violazione del limite di velocità, tre giovani italiani, determinati ma anche molto sfortunati, avevano deciso di farla pagare a chi l’infrazione l’accertava: sempre lui, l’autovelox, questa volta preso a picconate.
In tema di violazione delle norme del codice della strada, le aziende, che omettano di comunicare i dati personali e della patente di colui che era alla guida del veicolo al momento dell’infrazione, sono soggette alla sanzione pecuniaria da 370,00 a 1.485,00 euro.
Scoperto un meccanismo per spillare soldi agli automobilisti, ben congegnato dagli enti locali e dalle società cui era stata affidata l’installazione e la gestione delle apparecchiature elettroniche di rilevamento delle violazioni stradali.
Quando l’infrazione è osservata e rilevata direttamente dal pubblico ufficiale, attraverso un’apparecchiatura omologata, l’accertamento è da considerarsi attendibile e provato, anche se non suffragato da documentazione fotografica o video.
Se il trasgressore eccepisce la non perfetta funzionalità dell’autovelox con specifiche e dettagliate argomentazioni tecniche, senza che queste siano altrettanto validamente controdedotte dall’organo accertatore, allora il rilevamento non può ritenersi pienamente attendibile: in dubbio pro reo.
Con il nuovo progetto di legge sulla sicurezza stradale molti enti locali non potranno più intascare i mega proventi derivanti dall’uso dei rilevatori elettronici d’infrazioni installati sulle strade extraurbane.
In base al contenuto della convenzione, stipulata tra il Comune e l’azienda privata produttrice e manutentrice dell’apparecchiatura elettronica di rilevamento della velocità, il giudice di pace accoglieva il ricorso dell’automobilista e annullava il verbale di accertamento elevato per violazione dell’art. 142 comma 8° del codice della strada.

In attesa di tornare al Senato, la Camera ha approvato il Disegno di Legge del Ministro Bianchi che prevede, in alcuni punti, delle modifiche e degli inasprimenti di pena per gli automobilisti indisciplinati.
Ancora controversie e rettifiche nell’utilizzo dell’Autovelox e, come spesso accaduto, è stata la Corte di Cassazione a dire la sua stabilendo che le multe non sono valide quando l’apparecchio non è tarato.